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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04414/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 10 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 216 n. 2 Legge fall. alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari nella misura di legge.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione alla entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'incensuratezza e della mancanza di conoscenza circa l'obbligo di consegna delle scritture. 2.1.Inoltre, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione alla qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 217, comma 2, Legge fall. stante l'assenza di dolo generico, non desumibile dalla inosservanza da parte del fallito, dell'obbligo di riconsegna e deposito delle scritture, per mancanza di conoscenza dell'invito in tal senso da parte della curatela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato ed attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, indicata nel minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata entità del passivo fallimentare e, dunque, del danno arrecato alla persona offesa dal reato. 1.1.11 secondo motivo circa la qualificazione giuridica della condotta appare reiterativo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, con argomentazione immune da censure di ogni tipo.

2. Deve essere però rilevata, d'ufficio, la illegalità delle pene accessorie fallimentari nella misura irrogata dal primo giudice, confermata dalla Corte d'appello.

Tanto a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Ai fini della loro quantificazione il giudice del rinvio applicherà il principio di diritto formulato sul punto dalla pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci, secondo la quale: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/L, nel testo riformulato dalla sentenza n. 22.2 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e non ai sensi, quindi, dell'art. 37 cod.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 10 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 216 n. 2 Legge fall. alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari nella misura di legge. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione alla entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'incensuratezza e della mancanza di conoscenza circa l'obbligo di consegna delle scritture. 2.1.Inoltre, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione alla qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 217, comma 2, Legge fall. stante l'assenza di dolo generico, non desumibile dalla inosservanza da parte del fallito, dell'obbligo di riconsegna e deposito delle scritture, per mancanza di conoscenza dell'invito in tal senso da parte della curatela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato ed attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, indicata nel minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata entità del passivo fallimentare e, dunque, del danno arrecato alla persona offesa dal reato. 1.1.11 secondo motivo circa la qualificazione giuridica della condotta appare reiterativo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, con argomentazione immune da censure di ogni tipo. 2. Deve essere però rilevata, d'ufficio, la illegalità delle pene accessorie fallimentari nella misura irrogata dal primo giudice, confermata dalla Corte d'appello. Tanto a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Ai fini della loro quantificazione il giudice del rinvio applicherà il principio di diritto formulato sul punto dalla pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci, secondo la quale: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/L, nel testo riformulato dalla sentenza n. 22.2 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e non ai sensi, quindi, dell'art. 37 cod. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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