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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 00399/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 09/05/2022, con cui il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato un'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata all'INGARAO in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali aveva riportato condanna in primo grado, con quella degli arresti donniciliari.

2. Ricorre per cassazione l'INGARAO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 299 e 275 cod. proc. pen.

Si censura l'ordinanza per essersi limitata a recepire le valutazioni del G.u.p., ignorando le novità costituite dall'assoluzione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, e dall'esclusione delle aggravanti contestate in relazione al reato di cui all'art. 74.

Si ritiene quindi illegittimo il riferimento al solo momento di applicazione della misura, nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari che non poteva trascurare sia i predetti elementi di novità, sia il decorso del tempo (essendo i fatti risalenti al 2018).

2.2. Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta persistenza della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere, essendo il ricorrente stato assolto dall'imputazioni ex artt. 416-bis e 416- bis.1 cod. pen., e non essendo detta presunzione configurabile nelle ipotesi (come quella di specie) di associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Si osserva comunque, "ad ogni buon conto", che poteva al più parlarsi di presunzione relativa, superabile alla luce dei richiamati elementi di novità.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico.

Si censura l'ordinanza per non aver considerato le possibilità di controllo da remoto, offerte dalla predetta misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' opportuno prendere le mosse dall'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01) 2 In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterazione di censure del merito delle valutazioni operate dal Tribunale, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura (evidentemente non proponibile in questa sede) degli elementi sottoposti alla valutazione dei giudici del merito cautelare.

3. In particolare, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato in ordine all'irrilevanza della assoluzione dell'INGARAO in primo grado dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non solo perché si trattava di reato estraneo al titolo cautelare, ma anche per la persistenza della presunzione relativa correlata al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era invece intervenuta condanna: sul punto, il Tribunale ha anzi ritenuto di dover esprimere, per un verso, "una valutazione di rafforzata pericolosità cautelare", avuto riguardo alla confermata sussistenza, all'esito del giudizio di primo grado, dell'aggravante della ingente quantità contestata all'INGARAO con riferimento ad una delle imputazioni (capo 33), a lui ascritte ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Per altro verso, il Collegio palermitano ha escluso che elementi di segno contrario potessero essere desunti dal mero decorso del tempo (ponendosi in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo ribadito, da ultimo, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02), ed ha altresì valorizzato, in linea generale, sia l'acclarata capacità di penetrazione del sodalizio nelle piazze di spaccio cittadine, sia la capacità di riorganizzarsi anche dopo che il soggetto in posizione apicale era stato posto agli arresti domiciliari.

A tale ultimo proposito, e con specifico riferimento alla posizione dell'INGARAO, il Tribunale ha poi inteso integrare la motivazione dell'ordinanza appellata, sottolineando quanto già valorizzato in sede di riesame circa il ruolo da lui svolto nel favorire le violazioni, perpetrate dal correo agli arresti domiciliari, delle prescrizioni correlate alla misura, compreso il divieto di comunicazione con i conviventi.

Tale "attitudine personale" dell'INGARAO è stata ritenuta decisiva per escludere la possibilità di attenuare la misura, anche se corredata dal c.d. braccialetto elettronico, proprio per l'inidoneità di tale strumento a fronteggiare violazioni come quella appena accennata.

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità, oltre che esaustivo nell'esposizione delle ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione: un percorso che non può in alcun modo dirsi vulnerato dalle reiterative doglianze prospettate nei motivi di ricorso.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'INGARAO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.3 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 09/05/2022, con cui il G.u.p. del Tribunale di Palermo aveva rigettato un'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata all'INGARAO in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali aveva riportato condanna in primo grado, con quella degli arresti donniciliari. 2. Ricorre per cassazione l'INGARAO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 299 e 275 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza per essersi limitata a recepire le valutazioni del G.u.p., ignorando le novità costituite dall'assoluzione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, e dall'esclusione delle aggravanti contestate in relazione al reato di cui all'art. 74. Si ritiene quindi illegittimo il riferimento al solo momento di applicazione della misura, nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari che non poteva trascurare sia i predetti elementi di novità, sia il decorso del tempo (essendo i fatti risalenti al 2018). 2.2. Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta persistenza della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere, essendo il ricorrente stato assolto dall'imputazioni ex artt. 416-bis e 416- bis.1 cod. pen., e non essendo detta presunzione configurabile nelle ipotesi (come quella di specie) di associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva comunque, "ad ogni buon conto", che poteva al più parlarsi di presunzione relativa, superabile alla luce dei richiamati elementi di novità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico. Si censura l'ordinanza per non aver considerato le possibilità di controllo da remoto, offerte dalla predetta misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' opportuno prendere le mosse dall'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01) 2 In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterazione di censure del merito delle valutazioni operate dal Tribunale, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura (evidentemente non proponibile in questa sede) degli elementi sottoposti alla valutazione dei giudici del merito cautelare. 3. In particolare, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente motivato in ordine all'irrilevanza della assoluzione dell'INGARAO in primo grado dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non solo perché si trattava di reato estraneo al titolo cautelare, ma anche per la persistenza della presunzione relativa correlata al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era invece intervenuta condanna: sul punto, il Tribunale ha anzi ritenuto di dover esprimere, per un verso, "una valutazione di rafforzata pericolosità cautelare", avuto riguardo alla confermata sussistenza, all'esito del giudizio di primo grado, dell'aggravante della ingente quantità contestata all'INGARAO con riferimento ad una delle imputazioni (capo 33), a lui ascritte ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Per altro verso, il Collegio palermitano ha escluso che elementi di segno contrario potessero essere desunti dal mero decorso del tempo (ponendosi in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo ribadito, da ultimo, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02), ed ha altresì valorizzato, in linea generale, sia l'acclarata capacità di penetrazione del sodalizio nelle piazze di spaccio cittadine, sia la capacità di riorganizzarsi anche dopo che il soggetto in posizione apicale era stato posto agli arresti domiciliari. A tale ultimo proposito, e con specifico riferimento alla posizione dell'INGARAO, il Tribunale ha poi inteso integrare la motivazione dell'ordinanza appellata, sottolineando quanto già valorizzato in sede di riesame circa il ruolo da lui svolto nel favorire le violazioni, perpetrate dal correo agli arresti domiciliari, delle prescrizioni correlate alla misura, compreso il divieto di comunicazione con i conviventi. Tale "attitudine personale" dell'INGARAO è stata ritenuta decisiva per escludere la possibilità di attenuare la misura, anche se corredata dal c.d. braccialetto elettronico, proprio per l'inidoneità di tale strumento a fronteggiare violazioni come quella appena accennata. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità, oltre che esaustivo nell'esposizione delle ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione: un percorso che non può in alcun modo dirsi vulnerato dalle reiterative doglianze prospettate nei motivi di ricorso. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'INGARAO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
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