CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 05887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 maggio 2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 9 maggio 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendola ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena irrogata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla misura della pena complessivamente inflitta alla ricorrente dando rilievo ai plurimi precedenti per reati omogenei a quello per cui è causa gravanti sulla Garilli nonché alla quantità ed alla qualità dello stupefacente rinvenuto in suo possesso oltre che alle modalità concitate con cui si è svolto l'arresto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere e tensor_g_ il Presi