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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 28230/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DFEA3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05866YA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 24 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso fra loro, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquénnale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole della violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, considerato che il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché primo e unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato è manifestamente infondato, asserendo difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DFEA3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05866YA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 24 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso fra loro, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquénnale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole della violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, considerato che il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché primo e unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato è manifestamente infondato, asserendo difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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