CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1202/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con un primo ricorso notificato il 22 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l’esistenza di una interposizione illecita di manodopera per l’attività prestata a favore della stessa a partire dal 4 dicembre 2000 e la Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda con sentenza n. 7188 del 2013; 2.con un secondo ricorso, la stessa Angelone ha richiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 169.302,13 a titolo di retribuzioni non percepite dal mese di novembre 2007 al mese di febbraio 2016; la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso; 3. la Corte, in sintesi, ha evidenziato, “in primo luogo, l’avvenuta caducazione del titolo su cui si basa la pretesa oggetto di causa, a seguito della cassazione della sentenza n. 7188/2013 di questa Corte di Appello”; inoltre, esaminando il ricorso introduttivo del primo giudizio, ha ritenuto come emergesse per tabulas che con esso l’Angelone “non aveva offerto alla società le proprie prestazioni lavorative, offerta avvenuta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio”; 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo, illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la società; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo denuncia: “violazione degli articoli 115, 116, e 345 c.p.c. (art. 360n. 4 c.p.c.), erroneità della sentenza per non avere apprezzato la mancata contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’indicazione della data di messa in mora e dei documenti che la provavano, violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.”; si eccepisce che “tra le parti non era in contestazione la messa in mora avvenuta nel 2007 con la notifica del ricorso per l’accertamento”, lamentando la mancata applicazione del principio di non contestazione; si deduce che la Corte territoriale non avrebbe, in ordine al fatto che “la ricorrente avesse offerto le prestazioni lavorative solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio”, esplicitato la motivazione “prescindendo dal tenore letterale dei documenti versati in atti”, atteso che dall’utilizzo del verbo “rinnovare” contenuto nel secondo ricorso si sarebbe dovuto ricavare che “le prestazioni erano state già offerte” con il primo; si lamenta che sarebbero stati “violati i canoni di interpretazione della volontà delle parti”; 2.il Collegio reputa che il ricorso presenti plurimi e concorrenti profili di inammissibilità; in premessa opportuno sottolineare che il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra le molte v. Cass. n. 9228 del 2016; Cass. n. 21187 del 2019); il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascrittaalla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); invece il motivo in esame contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, processuale ma anche sostanziale con riferimento ai canoni dell’interpretazione, che – a giudizio del Collegio - non consentono un’adeguata identificazione del devolutum e danno luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019), atteso che dalla parte argomentativa del mezzo di impugnazione non risulta possibile scindere correttamente le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di adeguata interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); per quanto è dato comprendere, quanto alla pretesa violazione del principio di non contestazione è appena il caso di rammentare che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 3126 del 2019) e non a questa Corte di legittimità, tanto più che tale principio ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine al valore probatorio ed all'interpretazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172 del 2020; Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 12748 del 2016); parimenti, quanto alla dedotta violazione delle disposizioni codicistiche in materia di interpretazione, anche l’accertamento di una volontà si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006) e tali valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, parte ricorrente, invece, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole in ordine alla volontà espressa in atti Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- processuali e documenti, peraltro sul singolare assunto che l’utilizzo del verbo “rinnovare” nel secondo ricorso, unilateralmente predisposto dalla medesima parte, dovrebbe spiegare influenza sull’interpretazione del contenuto del primo ricorso; nella sostanza, dunque, le doglianze tendono ad una rivalutazione di merito in ordine all’interpretazione dell’atto di pretesa messa a disposizione delle energie lavorative che sollecita un sindacato estraneo al giudizio di legittimità; infine, circa la dedotta insussistenza della motivazione e la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è sufficiente osservare che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016), mentre nel caso che qui occupa è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il motivo di appello della Angelone, che aveva espressamente devoluto al giudice del gravame la violazione della disciplina in tema di mora del creditore sull’assunto che costituisse “la notifica del primo ricorso l’atto formale di messa in mora”, non essendo certo sufficiente a determinare la radicale nullità della sentenza il dissenso valutativo espresso da chi si è visto soccombente in entrambii gradi di merito; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 25100 sez. ML -ud. 06-07-2022 -7- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri