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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19393/2023

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27826-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta t o e dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Pozzetto 117 , presso l’Ufficio di delegazione di Roma della Regione [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.27826/2021 Cron.

Rep.

Ud.5/4/2023 Adunanza camerale AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); -intimata - Avverso la sentenza n. 134 / 21 del la C orte di Appello di Campobasso, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

In fattoe in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 134/21, del 14 aprile 2021, della Corte di Appello di Campobasso, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 139/18, del 28 febbraio 2018, del Tribunale di Campobasso – ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’agente per la riscossione, società [OSCURATO:PERSONA].

S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione), in meritoal preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli in relazione ad un credito risarcitorio accertato giudizialmente , e al recupero delle spese dei vari gradi di giudizioall’uopo occorsi, riconosciuto alla Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’accertata responsabilità dello Zara per il reato di truffa ai danni della Regione; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito, nel 1993 , dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di imprenditore agricolo, un contributo erogatogli ai sensidella legge regionale 4 settembre 1979, n. 27; - che i mputato in relazione a tale erogazione – anche nella sua qualità di già Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – di diverse fattispecie di reato, lo Zara veniva condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all’art. 648-biscod. pen., perpetrato ai danni della Regione;- che v eniva, invece, esclusa – con sentenza della Sezione Giurisdizionale per il [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei conti n. 147/05, passata in giudicato – l’ipotesi della responsabilità erariale nei confronti del Comune in precedenzaamministrato; -che s tante il passaggio in giudicato della condanna penale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] agiva per il risarcimento del danno, conseguendo – con statuizione adottata , in prime cure , dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza n. 147/03, poi confermata dalla Corte di Appello di Campobasso,con sentenza n. 21/08, a sua volta resa definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenzan. 4549/10, del 25 febbraio 2010 – la condanna dello Zara a risarcirle il danno nella misura di £ 113.197.00 (pari all’importo del contributo erogatogli), oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio; - che e ssendosi avvalsa la Regione, per l’esazi one di tali somme, della riscossione coattiva mediante ruolo, per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA], lo Zara adiva il Tribunale di Campobasso per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli, iniziativa respinta dal primo giudice, con decisione poi confermata in appello; - che a vverso la sentenza della Corte molisana ha proposto ricorso per cassazione lo Zara, sulla base – come detto – di quattro motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, oltre a violazione dell’art. 2909 cod. civ.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n . 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, in relazione all’art. 132 cod.proc. civ., nonché, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 2909 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello; -che, infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt.185 cod. pen. e 651 cod. proc. pen.; - che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che è rimasta solo intimata l’ADER; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che , in via preliminare, deve rilevarsi che il legale del ricorrente risulta essere stato cancellato dall’albo dei cassazionisti,con decorrenza dal 30 settembre 2022 (successiva alla redazione del presente ricorso); -che tale evenienza, la quale “non comporta l’interruzione del giudizio”, suggerisce, tuttavia, a questa Corte, “per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore” (così Cass. Sez. 3, ord. interl. 24 gennaio 2023, n. 2107, Rv. 667071-01, che, in applicazione del principio, in un caso di cancellazione dell’unico difensore del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell’adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore).

PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di dare comunicazione, della successiva nuova adunanza camerale, alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27826-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta t o e dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Pozzetto 117 , presso l’Ufficio di delegazione di Roma della Regione [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.27826/2021 Cron. Rep. Ud.5/4/2023 Adunanza camerale AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); -intimata - Avverso la sentenza n. 134 / 21 del la C orte di Appello di Campobasso, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 134/21, del 14 aprile 2021, della Corte di Appello di Campobasso, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 139/18, del 28 febbraio 2018, del Tribunale di Campobasso – ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell’agente per la riscossione, società [OSCURATO:PERSONA]. S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione), in meritoal preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli in relazione ad un credito risarcitorio accertato giudizialmente , e al recupero delle spese dei vari gradi di giudizioall’uopo occorsi, riconosciuto alla Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’accertata responsabilità dello Zara per il reato di truffa ai danni della Regione; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito, nel 1993 , dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di imprenditore agricolo, un contributo erogatogli ai sensidella legge regionale 4 settembre 1979, n. 27; - che i mputato in relazione a tale erogazione – anche nella sua qualità di già Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – di diverse fattispecie di reato, lo Zara veniva condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all’art. 648-biscod. pen., perpetrato ai danni della Regione;- che v eniva, invece, esclusa – con sentenza della Sezione Giurisdizionale per il [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei conti n. 147/05, passata in giudicato – l’ipotesi della responsabilità erariale nei confronti del Comune in precedenzaamministrato; -che s tante il passaggio in giudicato della condanna penale, la Regione [OSCURATO:PERSONA] agiva per il risarcimento del danno, conseguendo – con statuizione adottata , in prime cure , dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza n. 147/03, poi confermata dalla Corte di Appello di Campobasso,con sentenza n. 21/08, a sua volta resa definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenzan. 4549/10, del 25 febbraio 2010 – la condanna dello Zara a risarcirle il danno nella misura di £ 113.197.00 (pari all’importo del contributo erogatogli), oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio; - che e ssendosi avvalsa la Regione, per l’esazi one di tali somme, della riscossione coattiva mediante ruolo, per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA], lo Zara adiva il Tribunale di Campobasso per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli, iniziativa respinta dal primo giudice, con decisione poi confermata in appello; - che a vverso la sentenza della Corte molisana ha proposto ricorso per cassazione lo Zara, sulla base – come detto – di quattro motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, oltre a violazione dell’art. 2909 cod. civ.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n . 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, in relazione all’art. 132 cod.proc. civ., nonché, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 2909 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello; -che, infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt.185 cod. pen. e 651 cod. proc. pen.; - che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che è rimasta solo intimata l’ADER; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che , in via preliminare, deve rilevarsi che il legale del ricorrente risulta essere stato cancellato dall’albo dei cassazionisti,con decorrenza dal 30 settembre 2022 (successiva alla redazione del presente ricorso); -che tale evenienza, la quale “non comporta l’interruzione del giudizio”, suggerisce, tuttavia, a questa Corte, “per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore” (così Cass. Sez. 3, ord. interl. 24 gennaio 2023, n. 2107, Rv. 667071-01, che, in applicazione del principio, in un caso di cancellazione dell’unico difensore del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell’adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore). PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di dare comunicazione, della successiva nuova adunanza camerale, alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo
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