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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18664/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 20/09/2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera inferiore, pronunciata in data 11/11/2020nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt.81, 474-648 cod. pen.).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in due diverse censure è manifestamente infondato, oltre che generico e non consentito sia quanto alla asserita mancanza di una regolare citazione a giudizio del ricorrente in presenza della elezione di domicilio del 23/12/2016, attesa la assoluta mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato circostanze specifiche sul punto, con le quali il ricorrente non si confronta (quanto alla sopravvenuta elezione di domicilio presso il difensore nella istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Sato, con la quale la Corte ha dato corretta applicazione al principio affermato di recente da Sez.4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01, secondo la quale l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato opera anche nel procedimento principale, non essendo consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento); considerato che la seconda doglianza in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto priva di concreta specificità e volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5,6; considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta sia la mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen. che il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse componenti sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena ed essendo stati compiutamente valutati gli elementi a supporto di una eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 20/09/2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera inferiore, pronunciata in data 11/11/2020nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt.81, 474-648 cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in due diverse censure è manifestamente infondato, oltre che generico e non consentito sia quanto alla asserita mancanza di una regolare citazione a giudizio del ricorrente in presenza della elezione di domicilio del 23/12/2016, attesa la assoluta mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato circostanze specifiche sul punto, con le quali il ricorrente non si confronta (quanto alla sopravvenuta elezione di domicilio presso il difensore nella istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Sato, con la quale la Corte ha dato corretta applicazione al principio affermato di recente da Sez.4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01, secondo la quale l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato opera anche nel procedimento principale, non essendo consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento); considerato che la seconda doglianza in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto priva di concreta specificità e volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5,6; considerato che le altre doglianze, con le quali si contesta sia la mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen. che il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse componenti sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena ed essendo stati compiutamente valutati gli elementi a supporto di una eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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