CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, insistendo sulla riconducibilità della mancata conoscenza del fatto che il lavoratore fosse privo di soggiorno a colpa e non a dolo dell'imputato - come altresì supportate da memoria difensiva non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia evidenzia, con riguardo all'elemento soggettivo del dolo, richiesto dall'art. 22, comma 12, d. I. n. 286 del 1998 - che si assume dalla difesa escluso per essersi Chiodini fidato del connazionale del lavoratore in regola col permesso di soggiorno -, che l'imputato, come da costante giurisprudenza di legittimità, non può fondatamente invocare la propria buona fede basandola sull'essersi fidato delle assicurazioni verbali dategli senza avere preteso l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 202