CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1988
Cassazione n. 38050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/09/1988 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2025 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato in Sirolo il 23.8.2020) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e di inammissibilità e per violazione dell'art. 192, comma 2 cod.proc.pen. in ordine alla mancata prova dell'omologazione nonché il vizio motivatorio sull'impossibilità di determinare l'entità del tasso alcolemico in assenza di valido alcoltest. 3. Il ricorso é inammissibile. La censura che si incentra sulla ritenuta inutillizzabilità dei risultati dell'alcoltest, reitera analoga censura proposta con l'atto di appello senza alcun confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata a riguardo. La Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito invero, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che all'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'acoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, dovendo tale onere concretizzarsi nell'allegazione di uh qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione siano avvenute. Ha quindi rilevato che nella specie l'imputato si é limitato a denunciare il malfunzionamento ed in ogni caso l'affermazione difensiva é del tutto generica e non si fonda su dati oggettivi, considerato che l'apparecchiatura dell'alcoltest non ha dato alcun messaggio di errore. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom