CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03220/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/07/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 5 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca - in tal modo riqualificata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 17 maggio 2023, l'originaria richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159 del 2011 - proposta avverso il decreto del 26 gennaio 2011 con il quale era stata disposta la misura di prevenzione della confisca. 2. Il ricorso è inammissibile. Anche a voler qualificare il ricorso come appello, alla luce delle conclusioni della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559 - 0), in ogni caso l'atto di impugnazione doveva essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L'esistenza della norma e la sua applicabilità sono peraltro ben presenti ai ricorrenti, in quando v'è richiamo nell'intestazione dell'atto allegato al ricorso - che peraltro reca la firma del solo [OSCURATO:PERSONA]: e significativamente il calce al ricorso si parla di mandato del ricorrente (e non dei ricorrenti) -, ma che contiene solo una procura. 3. Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci