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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 22798/2026

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il 15/08/1997IMBESI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 27 marzo 2025 la Corte d’appello di Messinarigettava l’appello proposto, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati in quanto eredi e ritenutiintestatari fittizi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso il 5 dicembre 2023dal Tribunale di Messina con il quale era stata disposta la confisca dei beniindicati.2.

Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione, con unico atto,tutti e tre i terzi interessati, per il tramite del loro difensore, chiedendonel’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deducevano violazione degli artt. 4, 10, 20 e24 del d. lgs. n. 159/2011.Assumevano che la motivazione del decreto impugnato era assente inrelazione al periodo di tempo rispetto al quale doveva essere valutata lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], presupposto della confisca di prevenzione.Rassegnavano che con l’atto di appello era stato eccepito che l’estensionedel detto periodo dal 2007 al 2020 non era giustificata da alcun elemento difatto, considerato che la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. di Messina indata 31 ottobre 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto fatticommessi fra il 2007 e il 2011 e che la successiva sentenza emessa all’esito delprocedimento penale denominato “Gotha 7” aveva ad oggetto esclusivamente ilreato di detenzione di armi accertato nel giugno 2013.Deducevano che, a fronte di tale rilievo, la Corte d’appello non aveva fornitoalcuna motivazione, ciò che integrava il vizio di violazione di legge, deducibilenella presente sede.2.2.

Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 4, 10, 20e 24 del d. lgs. n. 159/2011, 1 del primo protocollo della Convenzione CEDU, 17della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.Assumevano che il decreto impugnato non conteneva alcuna motivazione inrelazione alla ritenuta sproporzione fra i redditi dichiarati dal proposto e i beninella sua disponibilità, dei quali lo stesso non era in grado di giustificare laprovenienza.Richiamavano l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo ilquale doveva sussistere, anche in relazione alle ipotesi di pericolosità qualificatadi tipo mafioso, identità fra il periodo temporale in cui il soggetto si eramanifestato socialmente pericoloso e il momento in cui il bene considerato erastato acquistato o comunque era confluito nella disponibilità del proposto, ciòche era imposto dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo dellaconfisca di prevenzione, costituito dalla ragionevole presunzione che il bene siastato acquistato con i proventi dell’attività illecita.Rassegnavano che tutti i beni appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] – Chiofaloerano stati sottoposti a confisca.Deducevano che con sentenza resa in data 28 ottobre 2014 dalla Corted’appello di Messina, ormai passata in giudicato, era stato ritenuto che non vifosse prova della provenienza illecita della somma di euro 290.000,00,rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la stessa benavrebbe potuto costituire il profitto dell’attività commerciale esercitatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel settore ortofrutticolo.Assumevano che la Corte d’appello non aveva reso alcuna motivazione inrelazione al requisito della sproporzione fra i redditi dichiarati e i beni nelladisponibilità del proposto, a fronte del fatto che la somma su indicata risultavasufficiente per acquistare tutti i beni sottoposto a sequestro, e inoltre che nelperiodo in considerazione la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un reddito imponibile paria euro 56.000,00, frutto di regolare attività lavorativa e utilizzato per acquistaredue beni immobili, un’autovettura e un motociclo.Deducevano anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la vetturaMercedes nella sua disponibilità era stata acquistata con denaro di provenienzalecita, in particolare con l’utilizzo del ricavato della vendita di una vettura Smartdi proprietà della madre e con l’aiuto di quest’ultima e dei nonni, che avevanocontribuito al pagamento delle rate relative all’acquisto, circostanze rispetto allequali, ancora una volta, la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazione.3.

In data 3 marzo 2026 sono state depositate conclusioni scrittenell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è infondato.Il motivo, con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, si risolve inuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato in relazione alperiodo nel quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto socialmente pericoloso,dovendosi osservare che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso percassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello è ammissibile soloper violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 157/2011,al quale è assimilato il vizio di assenza totale della motivazione o motivazioneapparente.Che poi la motivazione del provvedimento sia apparente è affermazione chenon può essere condivisa, alla luce della nozione stessa di apparenzamotivazionale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, che la circoscriveai casi in cui la motivazione «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata ladecisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione allecritiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv.196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli astampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv. 197465-01; Sez.4, n. 520 del 18/02/1999, PM c/Reitano, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S,Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando lamotivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame criticodegli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).[OSCURATO:PERSONA] osserva che il provvedimento impugnato esula dal perimetrodelineato, avendo offerto una articolata motivazione in ordine alle ragioni delrigetto, evidenziando in particolare che risultava pacifica l’appartenenza diImbesi [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, assai risalente nel tempo e mai interrotta fin quasi al suo decesso,considerato che “i maggiorenti del sodalizio barcellonese, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] continuassero impunemente a gestire estorsionied attività di gioco clandestino nel territorio barcellonese e che l’[OSCURATO:PERSONA], inparticolare, sebbene arrestato in data 11 marzo 2020, fino al decesso, il 21marzo 2021, continuava a palesare il proprio interesse per la riscossione dicrediti derivanti anche da attività illecite e si valeva in particolare della fattivacollaborazione dei suoi congiunti” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato).2.

Il secondo motivo è del pari infondato.Deve, invero, essere esclusa la denunciata violazione di legge, dovendosiconsiderare, ancora una volta, che la Corte territoriale ha reso una motivazionenon apparente e anzi immune da vizi in relazione al requisito dellasproporzione, considerato che la ritenuta impossibilità di assumere comeriferimento la mera attività in senso merceologico e i redditi formali è statagiustificata dalla Corte di merito con datata, definita “storica”, implicazione diImbesi [OSCURATO:PERSONA] nel settore particolarmente fruttuoso della gestione prima dellebische clandestine e successivamente delle scommesse online.In relazione alla impossibilità di considerare, ai fini della valutazione delrequisito della sproporzione, esclusivamente i redditi formalmente percepiti daImbesi, la Corte d’appello ha congruamente richiamato una conversazioneintercettata nel 2020 fra i due capimafia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentrediscutevano della situazione patrimoniale e di fatture relative all’impresa soloformalmente gestita da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art.512-bis cod. pen.3.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere rigettati; iricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 15/08/1997IMBESI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 27 marzo 2025 la Corte d’appello di Messinarigettava l’appello proposto, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati in quanto eredi e ritenutiintestatari fittizi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso il 5 dicembre 2023dal Tribunale di Messina con il quale era stata disposta la confisca dei beniindicati.2. Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione, con unico atto,tutti e tre i terzi interessati, per il tramite del loro difensore, chiedendonel’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deducevano violazione degli artt. 4, 10, 20 e24 del d. lgs. n. 159/2011.Assumevano che la motivazione del decreto impugnato era assente inrelazione al periodo di tempo rispetto al quale doveva essere valutata lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], presupposto della confisca di prevenzione.Rassegnavano che con l’atto di appello era stato eccepito che l’estensionedel detto periodo dal 2007 al 2020 non era giustificata da alcun elemento difatto, considerato che la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. di Messina indata 31 ottobre 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto fatticommessi fra il 2007 e il 2011 e che la successiva sentenza emessa all’esito delprocedimento penale denominato “Gotha 7” aveva ad oggetto esclusivamente ilreato di detenzione di armi accertato nel giugno 2013.Deducevano che, a fronte di tale rilievo, la Corte d’appello non aveva fornitoalcuna motivazione, ciò che integrava il vizio di violazione di legge, deducibilenella presente sede.2.2. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 4, 10, 20e 24 del d. lgs. n. 159/2011, 1 del primo protocollo della Convenzione CEDU, 17della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.Assumevano che il decreto impugnato non conteneva alcuna motivazione inrelazione alla ritenuta sproporzione fra i redditi dichiarati dal proposto e i beninella sua disponibilità, dei quali lo stesso non era in grado di giustificare laprovenienza.Richiamavano l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo ilquale doveva sussistere, anche in relazione alle ipotesi di pericolosità qualificatadi tipo mafioso, identità fra il periodo temporale in cui il soggetto si eramanifestato socialmente pericoloso e il momento in cui il bene considerato erastato acquistato o comunque era confluito nella disponibilità del proposto, ciòche era imposto dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo dellaconfisca di prevenzione, costituito dalla ragionevole presunzione che il bene siastato acquistato con i proventi dell’attività illecita.Rassegnavano che tutti i beni appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] – Chiofaloerano stati sottoposti a confisca.Deducevano che con sentenza resa in data 28 ottobre 2014 dalla Corted’appello di Messina, ormai passata in giudicato, era stato ritenuto che non vifosse prova della provenienza illecita della somma di euro 290.000,00,rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la stessa benavrebbe potuto costituire il profitto dell’attività commerciale esercitatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel settore ortofrutticolo.Assumevano che la Corte d’appello non aveva reso alcuna motivazione inrelazione al requisito della sproporzione fra i redditi dichiarati e i beni nelladisponibilità del proposto, a fronte del fatto che la somma su indicata risultavasufficiente per acquistare tutti i beni sottoposto a sequestro, e inoltre che nelperiodo in considerazione la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un reddito imponibile paria euro 56.000,00, frutto di regolare attività lavorativa e utilizzato per acquistaredue beni immobili, un’autovettura e un motociclo.Deducevano anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la vetturaMercedes nella sua disponibilità era stata acquistata con denaro di provenienzalecita, in particolare con l’utilizzo del ricavato della vendita di una vettura Smartdi proprietà della madre e con l’aiuto di quest’ultima e dei nonni, che avevanocontribuito al pagamento delle rate relative all’acquisto, circostanze rispetto allequali, ancora una volta, la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazione.3. In data 3 marzo 2026 sono state depositate conclusioni scrittenell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.Il motivo, con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, si risolve inuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato in relazione alperiodo nel quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto socialmente pericoloso,dovendosi osservare che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso percassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello è ammissibile soloper violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 157/2011,al quale è assimilato il vizio di assenza totale della motivazione o motivazioneapparente.Che poi la motivazione del provvedimento sia apparente è affermazione chenon può essere condivisa, alla luce della nozione stessa di apparenzamotivazionale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, che la circoscriveai casi in cui la motivazione «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata ladecisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione allecritiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv.196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli astampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv. 197465-01; Sez.4, n. 520 del 18/02/1999, PM c/Reitano, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S,Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando lamotivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame criticodegli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).[OSCURATO:PERSONA] osserva che il provvedimento impugnato esula dal perimetrodelineato, avendo offerto una articolata motivazione in ordine alle ragioni delrigetto, evidenziando in particolare che risultava pacifica l’appartenenza diImbesi [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, assai risalente nel tempo e mai interrotta fin quasi al suo decesso,considerato che “i maggiorenti del sodalizio barcellonese, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] continuassero impunemente a gestire estorsionied attività di gioco clandestino nel territorio barcellonese e che l’[OSCURATO:PERSONA], inparticolare, sebbene arrestato in data 11 marzo 2020, fino al decesso, il 21marzo 2021, continuava a palesare il proprio interesse per la riscossione dicrediti derivanti anche da attività illecite e si valeva in particolare della fattivacollaborazione dei suoi congiunti” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato).2. Il secondo motivo è del pari infondato.Deve, invero, essere esclusa la denunciata violazione di legge, dovendosiconsiderare, ancora una volta, che la Corte territoriale ha reso una motivazionenon apparente e anzi immune da vizi in relazione al requisito dellasproporzione, considerato che la ritenuta impossibilità di assumere comeriferimento la mera attività in senso merceologico e i redditi formali è statagiustificata dalla Corte di merito con datata, definita “storica”, implicazione diImbesi [OSCURATO:PERSONA] nel settore particolarmente fruttuoso della gestione prima dellebische clandestine e successivamente delle scommesse online.In relazione alla impossibilità di considerare, ai fini della valutazione delrequisito della sproporzione, esclusivamente i redditi formalmente percepiti daImbesi, la Corte d’appello ha congruamente richiamato una conversazioneintercettata nel 2020 fra i due capimafia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentrediscutevano della situazione patrimoniale e di fatture relative all’impresa soloformalmente gestita da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art.512-bis cod. pen.3. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere rigettati; iricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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