CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il delitto di danneggiamento aggravato contestato, posto in essere su un bene esistente all'interno di un edificio pubblico è tuttora procedibile d'ufficio (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, Rv. 288656 - 01) ; considerato che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha evidenziato come la porta blindata fosse stata resa temporaneamente inutilizzabile); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che la censura relativa alla violazione del "ne bis in idem" per avere l'[OSCURATO:PERSONA] subito un procedimento disciplinare è inammissibile perché non devoluta in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis