CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 13320/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi -disgiunti, ma sovrapponibili- presentati nell’interesse di PasqualeSemeraro e di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute nell’interesse di quest’ultimo,ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che la corte di appello haerroneamente ritenuto la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, si risolve in unaricostruzione in fatto e di una valutazione del compendio probatorio alternativo e antagonistaa quanto illustrato e ritenuto dalla corte di appello, che ha spiegato entrambi gli imputatiavevano richiesto le somme di denaro specificando che esse erano destinate “agli amici”,così evocando l’esistenza del sodalizio e del potere intimidatorio che ne derivava, in ciòfacendo corretta applicazione dei principi di diritto fissati in materia da questa Corte (cfr., tramolte, per la somiglianza della fattispecie, Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.256990 – 01);considerato, quanto alle circostanze attenuanti generiche, che non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il loro diniego prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In tale prospettiva la corte diappello ha ampiamente motivato al riguardo (cfr. pag. 8), diversificando in relazione ai dueimputati e spiegando per ciascuno le ragioni che ostacolavano il loro riconoscimento;considerato che, pertanto, i ricorsi sono inammissibili in quanto il giudizio sollecitatonon è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione nonsolo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]