CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04786/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4.- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61, n. 5 e 7, cod. pen., per travisamento delle prove a sostegno dell'accertamento del fatto; il secondo, che deduce il vizio di motivazione per mancata identificazione degli autori e mancato accertamento delle condotte al di là di ogni ragionevole dubbio; il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaurienti e prive di vizi logici (si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata, con riferimento alla responsabilità dei ricorrenti per le condotte truffaldine e, altresì, al trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e non suscettibile di mitigazione) risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, precisamente, che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità proponendo una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che gli ultimi tre motivi, relativi al trattamento sanzionatorio, sono tutti manifestamente infondati, stante la correttezza e la logicità delle argomentazioni del giudice del merito, formulate in particolare a pag. 6 della sentenza impugnata, e che nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am