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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 40080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente figli e coniuge superstite di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 23 ottobre 2017) - i quali avevano chiesto, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita dal loro congiunto dal 27 gennaio 2004 al 13 giugno 2005 e dal 6 marzo 2006 al 13 luglio 2006.

2. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per i seguenti reati: A) art. 416 cod. pen., B) artt. 81, 110, 112 n. 1, 648 bis cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203; C) artt. 81, 110, 112 n. 1, 644 cod. pen., 7 legge n. 203/1991.

Con sentenza del Tribunale di Lecce del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tutti i reati a lui ascritti.

La sentenza di assoluzione, impugnata dal pubblico ministero, è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare (esclusi, quanto al capo C, i soli episodi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e - ritenuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione oltre alla multa.

La sentenza di condanna, pronunciata il 13 novembre 2012, impugnata dal difensore dell'imputato, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione la quale, con sentenza del 15 ottobre 2013, ha disposto nuovo giudizio di fronte ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

La condanna era stata pronunciata, infatti, sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, adempimento che la Corte di legittimità ha ritenuto indispensabile in forza dell'art. 6 CEDU.

Nel giudizio di rinvio, con ordinanza resa all'udienza del 3 novembre 2017, preso atto che era stato depositato in cancelleria il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] sicché il contraddittorio non poteva essere validamente instaurato, l'appello proposto dal pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile ed è stata disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata».

La domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione proposta dagli eredi in data 31 ottobre 2019 è stata respinta dalla Corte di appello di Lecce sostenendo che - «al di là della formula di inammissibilità dell'impugnazione espressa nell'ordinanza del 3 novembre 2017» e della conseguente dichiarazione di esecutività della sentenza - l'imputato non poteva ritenersi assolto nel merito, non essendovi stato un «accertamento definitivo dell'infondatezza dell'accusa».

Secondo la Corte territoriale, l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero «equivale a tutti gli effetti ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato» ai sensi dell'art. 129, primo comma, seconda parte, cod. proc. pen.» sicché difettano i presupposti perché l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. possa trovare applicazione.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale.

La ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314, 591 e 648 comma 2 cod. proc. pen.

Osserva, in particolare: - che l'ordinanza con la quale l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per morte dell'imputato non è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione e quella ordinanza ha reso irrevocabile la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009; - che la Corte di appello, investita del giudizio di rinvio, non avrebbe potuto pronunciare sentenza ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. perché, per farlo, avrebbe dovuto preventivamente ascoltare alcuni testimoni al fine di vagliarne l'attendibilità, e l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio non consentiva di farlo; - che, aderendo all'impostazione della Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ancorché instaurato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in secondo grado a seguito di appello del pubblico ministero, sarebbe preclusa ai familiari del deceduto la possibilità di ottenere la riparazione per la detenzione ingiustamente subita dal proprio congiunto, possibilità che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, invece, nella situazione - non dissimile - nella quale il decesso intervenga dopo l'assoluzione, ma prima che la stessa sia divenuta definitiva (Sez. 4, Sentenza n. 23913 del 09/04/2008, Screnci, Rv. 240300).

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria del 22 luglio 2022 l'Avvocatura dello Stato, ha formulato analoga richiesta senza argomentare però sulle ragioni poste a fondamento del ricorso e facendo generico riferimento a un supposto comportamento colposo dell'interessato idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione respinta dalla Corte di Appello di Lecce con l'ordinanza oggi impugnata è stata formulata perché la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta definitiva il 5 dicembre 2017 a seguito della irrevocabilità del provvedimento del 3 novembre 2017 con il quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero.

Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha escluso in radice la sussistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sostenendo che, in concreto, il giudicato assolutorio non si sarebbe formato all'esito di una valutazione di merito, ma a causa della morte dell'imputato, e quindi, "nella sostanza", Corigliano non sarebbe stato assolto «perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» come richiede, invece, il primo comma del citato art. 314.

Tali essendo le motivazioni del provvedimento impugnato, occorre chiedersi, preliminarmente, se la Corte di appello investita della decisione di merito quale giudice di rinvio, avendo preso atto della morte dell'imputato, avrebbe potuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora, dopo la presentazione del ricorso, l'imputato sia deceduto.

Si è sostenuto, infatti, che, in questo caso, il contraddittorio tra le parti non si può instaurare e ciò comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108; Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782).

A conclusioni identiche si è giunti in caso di ricorso proposto per i soli effetti civili contro una sentenza di assoluzione.

Quando l'azione civile è inserita nel processo penale - si è detto - non possono trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano l'evento morte ed in particolare quelle relative alla sospensione del processo (Sez. 4, n. 5417 del 21/01/2022, Inail c/ Troni, Rv. 282603; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, Ghezzi, Rv. 204154).

La ratio sottesa all'affermazione di tali principi giurisprudenziali è chiara: la sopravvenienza di una causa di estinzione del reato operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà, acquisita nel procedimento, che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato e la prevalenza di questa realtà processuale impone che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso (in tal senso: Sez. 6, n. 24152 del 14/05/2007, P.G. in proc Riva, Rv. 236701).

Ed invero, «nel caso in cui la sentenza impugnata abbia contenuto assolutorio nel merito, un diverso esito del giudizio di impugnazione determinerebbe effetti meno favorevoli in danno sia del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato, sia degli interessi anche patrimoniali dei congiunti e degli eredi, sulla base di un esercizio della giurisdizione al quale non possono fornire alcun contributo proprio i soggetti potenzialmente pregiudicati» (Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108, pag. 3 e 4 della motivazione).

In tal senso, del resto, nel vigore del codice di rito previgente, si erano pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte sottolineando, tra l'altro, che «la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, non cessa per effetto della sua morte», atteso che, non ostante l'estinzione del reato, permangono alcune «conseguenze non indifferenti» a carico degli eredi (la morte non estingue, ad esempio, le obbligazioni civili nascenti dal reato) e residua l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria (Sez.

U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227).

2.1. Tanto premesso, si deve osservare che il caso in esame si differenzia da quelli esaminati dalla giurisprudenza citata perché il decesso è intervenuto dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza di condanna emessa della Corte di appello in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta essere deceduto il 23 ottobre 2017, pochi giorni prima dell'udienza fissata per lo svolgimento del giudizio di rinvio.

Se il decesso si fosse verificato prima del giudizio di Cassazione i principi di diritto enunciati nelle sentenze sopra citate non avrebbero potuto trovare applicazione: essendo stata impugnata una sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, infatti, la morte dell'imputato non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso, ma l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (sull'argomento Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) Nel caso che ci occupa, il decesso si verificò dopo che la sentenza di condanna era stata annullata e quando l'imputato era già stato citato a comparire nel giudizio di rinvio.

Il giudice di rinvio era dunque chiamato a decidere nuovamente sull'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza era stata annullata, ma, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., doveva attenersi al principio di diritto indicato dalla sentenza di annullamento.

Nel caso di specie, se avesse inteso riformare in peius la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado aventi carattere di decisività, la Corte di appello avrebbe dovuto «procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere direttamente i testi» e poter così rivalutare, ascoltandoli, il contenuto delle loro dichiarazioni.

La morte dell'imputato impedì la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, secondo la Corte di appello, impedì anche la valida instaurazione di un rapporto processuale.

Di conseguenza, preso atto del decesso, non fu pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen (come richiesto in udienza dal Procuratore generale), ma l'appello proposto dal pubblico ministero fu dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., fu disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata».

Il ricorrente sostiene che tale decisione fu imposta dall'impossibilità di «riformare l'assoluzione di primo grado in assenza dell'ascolto diretto dei collaboratori di giustizia», ma così non è.

Come si è detto, infatti, la rinnovazione istruttoria era indispensabile solo per riformare in peius la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado e dunque non sarebbe stata necessaria per dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.

Il pubblico ministero appellante, peraltro, aveva interesse ad ottenere una dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato piuttosto che una assoluzione nel merito, sicché non è agevole sostenere una sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame conseguente al decesso dell'imputato.

Ed invero, l'obbligo di dichiarare l'immediata estinzione del reato grava anche sul giudice di rinvio il quale, pur dovendosi uniformare alla sentenza di annullamento, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.

A ciò deve aggiungersi che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso che ci occupa, in presenza di due precedenti sentenze di segno opposto, non si può ritenere che vi fosse un'evidenza assolutoria, sicchè la dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato sarebbe stata possibile senza necessità di rinnovazione istruttoria.

3. Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere che l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero non è stata adottata - come si ipotizza nel ricorso - per l'impossibilità di «riformare l'assoluzione di primo grado in assenza dell'ascolto diretto dei collaboratori di giustizia», ma (come testualmente recita il provvedimento) perché «la morte dell'imputato assolto in primo grado con appello del P.M.» determinava «l'impossibilità di instaurare il contraddittorio tra le parti».

Per quanto sintetica, la motivazione adottata rende evidente che, nell'impossibilità di instaurare regolarmente il rapporto processuale, si ritenne di non modificare la posizione dell'imputato in senso deteriore.

In questa sede, però, non rileva la motivazione della decisione adottata bensì il contenuto dispositivo di quella decisione che dichiarò inammissibile l'appello del pubblico ministero e dispose «l'esecuzione» della sentenza di assoluzione.

L'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità dell'appello, infatti, era ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 591 comma 3 cod. proc. pen., ma non risulta essere stata impugnata, è divenuta irrevocabile e, con essa, è divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009.

Non può pertanto essere condivisa l'affermazione secondo la quale questa ordinanza «equivale a tutti gli effetti ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato ex art 129 cod. proc. pen.».

Si deve prendere atto, invece, che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] non è stato definito con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., bensì con la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in forza dell'ordinanza del 3 novembre 2017.

4. Nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Lecce ha sostenuto che, nell'individuare i casi in cui il prosciolto ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. farebbe riferimento alle ragioni "sostanziali" del proscioglimento.

Nello stesso senso si è pronunciato il Procuratore generale nella requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della ricorrente contesta tali conclusioni sottolineando che, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] è stato mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli con sentenza irrevocabile e che la formula assolutoria è tra quelle indicate nell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 4.1.

A sostegno della propria decisione la Corte territoriale invoca la sentenza Sez. 4, n. 30315 del 21/06/2005, Bottari, Rv. 232024 secondo la quale «il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata "per morte del reo", qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato».

L'ordinanza impugnata sottolinea, che, nel caso di specie, le persone imputate insieme a [OSCURATO:PERSONA] sono state tutte condannate con sentenza definitiva sicché nessun argomento in ordine alla insussistenza dei fatti può essere desunto dalla posizione dei coimputati.

Si tratta di un riferimento giurisprudenziale non pertinente.

La sentenza n. 30315 del 21/06/2005, infatti, fa riferimento ad un caso ben diverso rispetto a quello di cui qui si discute ed è stata pronunciata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 0413 del 2004 che dichiarò infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., affermando che una lettura costituzionalmente compatibile di questa disposizione consentiva di riconoscere la riparazione per l'ingiusta detenzione anche in caso di archiviazione per morte dell'indagato, qualora, successivamente alla stessa, fosse stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di persone indagate (e poi imputate) per quegli stessi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio.

La sentenza in esame, dunque, si riferisce a un caso in cui la posizione di un indagato non aveva potuto essere vagliata in giudizio in ragione del suo decesso, ma altre persone imputate per quei medesimi fatti (e - lo si deve sottolineare - sulla base del medesimo materiale probatorio) erano state poi assolte per insussistenza del fatto.

Il caso in esame è ben diverso: non soltanto perché [OSCURATO:PERSONA]° è stato tratto a giudizio, giudicato e assolto nel merito con una sentenza che è stata dichiarata "esecutiva"; ma soprattutto perché (come risulta dalla lettura della sentenza di annullamento con rinvio del 15 ottobre 2013) nel pronunciare tale assoluzione, il Tribunale di Lecce valutò che il materiale probatorio acquisito nei suoi confronti non fosse sufficiente ad una affermazione di penale responsabilità e quel materiale era evidentemente diverso rispetto a quello acquisito nei confronti dei coimputati che dei medesimi reati furono ritenuti responsabili.

Difettano dunque i presuposti che hanno determinato la pronuncia della Corte costituzionale e la conseguente decisione della Corte di cassazione.

4.2. Il Procuratore generale ha sostenuto nella requisitoria scritta che la Corte di appello di Lecce avrebbe correttamente negato il diritto all'indennizzo «perché le ipotesi di riparazione previste dall'art. 314 cod. proc. pen. [...] sono tassative, e tra queste non rientra l'ipotesi di sostanziale proscioglimento per morte del reo, che è formula obbligata a prescindere da una intervenuta assoluzione in primo grado, allorchè questa sia ancora per qualsiasi motivo sul) iudice».

Il principio di tassatività, che, per sua natura, fa riferimento a dati formali, viene così ad essere invocato per dare spazio ad argomentazioni di tipo sostanziale.

A rilevare non sarebbe il fatto che la formula assolutoria contenuta nella sentenza resa esecutiva dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sia compresa tra quelle indicate nell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen.; rileverebbero, invece, le ragioni sostanziali del proscioglimento, che non sarebbe intervenuto per effetto della sentenza di assoluzione, ma per effetto dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello ed è stata pronunciata soltanto perché l'imputato era morto.

Il Procuratore generale sostiene che il proscioglimento per morte dell'imputato è formula obbligata «a prescindere da una intervenuta assoluzione in primo grado», ma trascura che, se in primo grado fosse stata pronunciata una sentenza di condanna, il proscioglimento per intervenuta estinzione del reato sarebbe stato più favorevole per l'imputato e, quand'anche si fosse ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello, ciò non avrebbe certamente determinato «l'esecuzione della sentenza impugnata», ormai impossibile per essere venuta meno la pretesa punitiva.

Trascura, dunque, che una dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato sarebbe stata sfavorevole per l'imputato deceduto e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello fu fondata sull'impossibilità di instaurare il contraddittorio tra le parti (indispensabile perché una decisione possa essere modificata in senso deteriore per l'imputato).

Dimentica, inoltre, che contro l'ordinanza con la quale fu dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero e fu disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata» poteva essere proposto ricorso per Cassazione, ma questo non è avvenuto e quell'ordinanza non dispone affatto «il proscioglimento per morte dell'imputato», fa invece riferimento espresso alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale disponendone «l'esecuzione».

5. Proprio nel rispetto dell'invocato principio di tassatività delle ipotesi riparazione, si deve allora prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di Lecce con sentenza del 19 novembre 2009; l'assoluzione è stata disposta perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile perché è divenuta irrevocabile l'ordinanza che l'ha resa "esecutiva".

La Corte di appello di Lecce, invece, ha ritenuto che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione non potesse essere esaminata nel merito perché il proscioglimento di Corigliano non si fondava sulla sentenza del Tribunale di Lecce, pur definitiva, ma sull'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.

Conseguentemente, ha sostenuto che questa ordinanza "equivaleva" a una sentenza di improcedibilità.

Così facendo, ha trasformato un proscioglimento nel merito in una dichiarazione di estinzione del reato ignorando che l'ordinanza del 5 novembre 2017 ha esplicitamente disposto «l'esecuzione della sentenza» appellata.

6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente figli e coniuge superstite di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 23 ottobre 2017) - i quali avevano chiesto, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita dal loro congiunto dal 27 gennaio 2004 al 13 giugno 2005 e dal 6 marzo 2006 al 13 luglio 2006. 2. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per i seguenti reati: A) art. 416 cod. pen., B) artt. 81, 110, 112 n. 1, 648 bis cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203; C) artt. 81, 110, 112 n. 1, 644 cod. pen., 7 legge n. 203/1991. Con sentenza del Tribunale di Lecce del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tutti i reati a lui ascritti. La sentenza di assoluzione, impugnata dal pubblico ministero, è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare (esclusi, quanto al capo C, i soli episodi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e - ritenuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione oltre alla multa. La sentenza di condanna, pronunciata il 13 novembre 2012, impugnata dal difensore dell'imputato, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione la quale, con sentenza del 15 ottobre 2013, ha disposto nuovo giudizio di fronte ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. La condanna era stata pronunciata, infatti, sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, adempimento che la Corte di legittimità ha ritenuto indispensabile in forza dell'art. 6 CEDU. Nel giudizio di rinvio, con ordinanza resa all'udienza del 3 novembre 2017, preso atto che era stato depositato in cancelleria il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] sicché il contraddittorio non poteva essere validamente instaurato, l'appello proposto dal pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile ed è stata disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata». La domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione proposta dagli eredi in data 31 ottobre 2019 è stata respinta dalla Corte di appello di Lecce sostenendo che - «al di là della formula di inammissibilità dell'impugnazione espressa nell'ordinanza del 3 novembre 2017» e della conseguente dichiarazione di esecutività della sentenza - l'imputato non poteva ritenersi assolto nel merito, non essendovi stato un «accertamento definitivo dell'infondatezza dell'accusa». Secondo la Corte territoriale, l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero «equivale a tutti gli effetti ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato» ai sensi dell'art. 129, primo comma, seconda parte, cod. proc. pen.» sicché difettano i presupposti perché l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. possa trovare applicazione. 3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. La ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314, 591 e 648 comma 2 cod. proc. pen. Osserva, in particolare: - che l'ordinanza con la quale l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per morte dell'imputato non è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione e quella ordinanza ha reso irrevocabile la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009; - che la Corte di appello, investita del giudizio di rinvio, non avrebbe potuto pronunciare sentenza ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. perché, per farlo, avrebbe dovuto preventivamente ascoltare alcuni testimoni al fine di vagliarne l'attendibilità, e l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio non consentiva di farlo; - che, aderendo all'impostazione della Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ancorché instaurato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in secondo grado a seguito di appello del pubblico ministero, sarebbe preclusa ai familiari del deceduto la possibilità di ottenere la riparazione per la detenzione ingiustamente subita dal proprio congiunto, possibilità che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, invece, nella situazione - non dissimile - nella quale il decesso intervenga dopo l'assoluzione, ma prima che la stessa sia divenuta definitiva (Sez. 4, Sentenza n. 23913 del 09/04/2008, Screnci, Rv. 240300). 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria del 22 luglio 2022 l'Avvocatura dello Stato, ha formulato analoga richiesta senza argomentare però sulle ragioni poste a fondamento del ricorso e facendo generico riferimento a un supposto comportamento colposo dell'interessato idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione respinta dalla Corte di Appello di Lecce con l'ordinanza oggi impugnata è stata formulata perché la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta definitiva il 5 dicembre 2017 a seguito della irrevocabilità del provvedimento del 3 novembre 2017 con il quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero. Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha escluso in radice la sussistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sostenendo che, in concreto, il giudicato assolutorio non si sarebbe formato all'esito di una valutazione di merito, ma a causa della morte dell'imputato, e quindi, "nella sostanza", Corigliano non sarebbe stato assolto «perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» come richiede, invece, il primo comma del citato art. 314. Tali essendo le motivazioni del provvedimento impugnato, occorre chiedersi, preliminarmente, se la Corte di appello investita della decisione di merito quale giudice di rinvio, avendo preso atto della morte dell'imputato, avrebbe potuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora, dopo la presentazione del ricorso, l'imputato sia deceduto. Si è sostenuto, infatti, che, in questo caso, il contraddittorio tra le parti non si può instaurare e ciò comporta la sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108; Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782). A conclusioni identiche si è giunti in caso di ricorso proposto per i soli effetti civili contro una sentenza di assoluzione. Quando l'azione civile è inserita nel processo penale - si è detto - non possono trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano l'evento morte ed in particolare quelle relative alla sospensione del processo (Sez. 4, n. 5417 del 21/01/2022, Inail c/ Troni, Rv. 282603; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, Ghezzi, Rv. 204154). La ratio sottesa all'affermazione di tali principi giurisprudenziali è chiara: la sopravvenienza di una causa di estinzione del reato operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà, acquisita nel procedimento, che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato e la prevalenza di questa realtà processuale impone che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso (in tal senso: Sez. 6, n. 24152 del 14/05/2007, P.G. in proc Riva, Rv. 236701). Ed invero, «nel caso in cui la sentenza impugnata abbia contenuto assolutorio nel merito, un diverso esito del giudizio di impugnazione determinerebbe effetti meno favorevoli in danno sia del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato, sia degli interessi anche patrimoniali dei congiunti e degli eredi, sulla base di un esercizio della giurisdizione al quale non possono fornire alcun contributo proprio i soggetti potenzialmente pregiudicati» (Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108, pag. 3 e 4 della motivazione). In tal senso, del resto, nel vigore del codice di rito previgente, si erano pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte sottolineando, tra l'altro, che «la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, non cessa per effetto della sua morte», atteso che, non ostante l'estinzione del reato, permangono alcune «conseguenze non indifferenti» a carico degli eredi (la morte non estingue, ad esempio, le obbligazioni civili nascenti dal reato) e residua l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227). 2.1. Tanto premesso, si deve osservare che il caso in esame si differenzia da quelli esaminati dalla giurisprudenza citata perché il decesso è intervenuto dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza di condanna emessa della Corte di appello in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta essere deceduto il 23 ottobre 2017, pochi giorni prima dell'udienza fissata per lo svolgimento del giudizio di rinvio. Se il decesso si fosse verificato prima del giudizio di Cassazione i principi di diritto enunciati nelle sentenze sopra citate non avrebbero potuto trovare applicazione: essendo stata impugnata una sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, infatti, la morte dell'imputato non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso, ma l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (sull'argomento Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) Nel caso che ci occupa, il decesso si verificò dopo che la sentenza di condanna era stata annullata e quando l'imputato era già stato citato a comparire nel giudizio di rinvio. Il giudice di rinvio era dunque chiamato a decidere nuovamente sull'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza era stata annullata, ma, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., doveva attenersi al principio di diritto indicato dalla sentenza di annullamento. Nel caso di specie, se avesse inteso riformare in peius la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado aventi carattere di decisività, la Corte di appello avrebbe dovuto «procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere direttamente i testi» e poter così rivalutare, ascoltandoli, il contenuto delle loro dichiarazioni. La morte dell'imputato impedì la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, secondo la Corte di appello, impedì anche la valida instaurazione di un rapporto processuale. Di conseguenza, preso atto del decesso, non fu pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen (come richiesto in udienza dal Procuratore generale), ma l'appello proposto dal pubblico ministero fu dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., fu disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata». Il ricorrente sostiene che tale decisione fu imposta dall'impossibilità di «riformare l'assoluzione di primo grado in assenza dell'ascolto diretto dei collaboratori di giustizia», ma così non è. Come si è detto, infatti, la rinnovazione istruttoria era indispensabile solo per riformare in peius la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado e dunque non sarebbe stata necessaria per dichiarare con sentenza l'estinzione del reato. Il pubblico ministero appellante, peraltro, aveva interesse ad ottenere una dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato piuttosto che una assoluzione nel merito, sicché non è agevole sostenere una sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame conseguente al decesso dell'imputato. Ed invero, l'obbligo di dichiarare l'immediata estinzione del reato grava anche sul giudice di rinvio il quale, pur dovendosi uniformare alla sentenza di annullamento, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. A ciò deve aggiungersi che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso che ci occupa, in presenza di due precedenti sentenze di segno opposto, non si può ritenere che vi fosse un'evidenza assolutoria, sicchè la dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato sarebbe stata possibile senza necessità di rinnovazione istruttoria. 3. Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere che l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero non è stata adottata - come si ipotizza nel ricorso - per l'impossibilità di «riformare l'assoluzione di primo grado in assenza dell'ascolto diretto dei collaboratori di giustizia», ma (come testualmente recita il provvedimento) perché «la morte dell'imputato assolto in primo grado con appello del P.M.» determinava «l'impossibilità di instaurare il contraddittorio tra le parti». Per quanto sintetica, la motivazione adottata rende evidente che, nell'impossibilità di instaurare regolarmente il rapporto processuale, si ritenne di non modificare la posizione dell'imputato in senso deteriore. In questa sede, però, non rileva la motivazione della decisione adottata bensì il contenuto dispositivo di quella decisione che dichiarò inammissibile l'appello del pubblico ministero e dispose «l'esecuzione» della sentenza di assoluzione. L'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità dell'appello, infatti, era ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 591 comma 3 cod. proc. pen., ma non risulta essere stata impugnata, è divenuta irrevocabile e, con essa, è divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2009. Non può pertanto essere condivisa l'affermazione secondo la quale questa ordinanza «equivale a tutti gli effetti ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato ex art 129 cod. proc. pen.». Si deve prendere atto, invece, che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] non è stato definito con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., bensì con la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in forza dell'ordinanza del 3 novembre 2017. 4. Nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Lecce ha sostenuto che, nell'individuare i casi in cui il prosciolto ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. farebbe riferimento alle ragioni "sostanziali" del proscioglimento. Nello stesso senso si è pronunciato il Procuratore generale nella requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della ricorrente contesta tali conclusioni sottolineando che, in concreto, [OSCURATO:PERSONA] è stato mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli con sentenza irrevocabile e che la formula assolutoria è tra quelle indicate nell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. 4.1. A sostegno della propria decisione la Corte territoriale invoca la sentenza Sez. 4, n. 30315 del 21/06/2005, Bottari, Rv. 232024 secondo la quale «il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata "per morte del reo", qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato». L'ordinanza impugnata sottolinea, che, nel caso di specie, le persone imputate insieme a [OSCURATO:PERSONA] sono state tutte condannate con sentenza definitiva sicché nessun argomento in ordine alla insussistenza dei fatti può essere desunto dalla posizione dei coimputati. Si tratta di un riferimento giurisprudenziale non pertinente. La sentenza n. 30315 del 21/06/2005, infatti, fa riferimento ad un caso ben diverso rispetto a quello di cui qui si discute ed è stata pronunciata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 0413 del 2004 che dichiarò infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., affermando che una lettura costituzionalmente compatibile di questa disposizione consentiva di riconoscere la riparazione per l'ingiusta detenzione anche in caso di archiviazione per morte dell'indagato, qualora, successivamente alla stessa, fosse stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di persone indagate (e poi imputate) per quegli stessi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio. La sentenza in esame, dunque, si riferisce a un caso in cui la posizione di un indagato non aveva potuto essere vagliata in giudizio in ragione del suo decesso, ma altre persone imputate per quei medesimi fatti (e - lo si deve sottolineare - sulla base del medesimo materiale probatorio) erano state poi assolte per insussistenza del fatto. Il caso in esame è ben diverso: non soltanto perché [OSCURATO:PERSONA]° è stato tratto a giudizio, giudicato e assolto nel merito con una sentenza che è stata dichiarata "esecutiva"; ma soprattutto perché (come risulta dalla lettura della sentenza di annullamento con rinvio del 15 ottobre 2013) nel pronunciare tale assoluzione, il Tribunale di Lecce valutò che il materiale probatorio acquisito nei suoi confronti non fosse sufficiente ad una affermazione di penale responsabilità e quel materiale era evidentemente diverso rispetto a quello acquisito nei confronti dei coimputati che dei medesimi reati furono ritenuti responsabili. Difettano dunque i presuposti che hanno determinato la pronuncia della Corte costituzionale e la conseguente decisione della Corte di cassazione. 4.2. Il Procuratore generale ha sostenuto nella requisitoria scritta che la Corte di appello di Lecce avrebbe correttamente negato il diritto all'indennizzo «perché le ipotesi di riparazione previste dall'art. 314 cod. proc. pen. [...] sono tassative, e tra queste non rientra l'ipotesi di sostanziale proscioglimento per morte del reo, che è formula obbligata a prescindere da una intervenuta assoluzione in primo grado, allorchè questa sia ancora per qualsiasi motivo sul) iudice». Il principio di tassatività, che, per sua natura, fa riferimento a dati formali, viene così ad essere invocato per dare spazio ad argomentazioni di tipo sostanziale. A rilevare non sarebbe il fatto che la formula assolutoria contenuta nella sentenza resa esecutiva dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sia compresa tra quelle indicate nell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen.; rileverebbero, invece, le ragioni sostanziali del proscioglimento, che non sarebbe intervenuto per effetto della sentenza di assoluzione, ma per effetto dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello ed è stata pronunciata soltanto perché l'imputato era morto. Il Procuratore generale sostiene che il proscioglimento per morte dell'imputato è formula obbligata «a prescindere da una intervenuta assoluzione in primo grado», ma trascura che, se in primo grado fosse stata pronunciata una sentenza di condanna, il proscioglimento per intervenuta estinzione del reato sarebbe stato più favorevole per l'imputato e, quand'anche si fosse ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello, ciò non avrebbe certamente determinato «l'esecuzione della sentenza impugnata», ormai impossibile per essere venuta meno la pretesa punitiva. Trascura, dunque, che una dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato sarebbe stata sfavorevole per l'imputato deceduto e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello fu fondata sull'impossibilità di instaurare il contraddittorio tra le parti (indispensabile perché una decisione possa essere modificata in senso deteriore per l'imputato). Dimentica, inoltre, che contro l'ordinanza con la quale fu dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero e fu disposta «l'esecuzione della sentenza impugnata» poteva essere proposto ricorso per Cassazione, ma questo non è avvenuto e quell'ordinanza non dispone affatto «il proscioglimento per morte dell'imputato», fa invece riferimento espresso alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale disponendone «l'esecuzione». 5. Proprio nel rispetto dell'invocato principio di tassatività delle ipotesi riparazione, si deve allora prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di Lecce con sentenza del 19 novembre 2009; l'assoluzione è stata disposta perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile perché è divenuta irrevocabile l'ordinanza che l'ha resa "esecutiva". La Corte di appello di Lecce, invece, ha ritenuto che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione non potesse essere esaminata nel merito perché il proscioglimento di Corigliano non si fondava sulla sentenza del Tribunale di Lecce, pur definitiva, ma sull'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Conseguentemente, ha sostenuto che questa ordinanza "equivaleva" a una sentenza di improcedibilità. Così facendo, ha trasformato un proscioglimento nel merito in una dichiarazione di estinzione del reato ignorando che l'ordinanza del 5 novembre 2017 ha esplicitamente disposto «l'esecuzione della sentenza» appellata. 6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata
Sentenza Cassazione n. 40080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris