CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 29759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma, Corso del Rinascimento, n. 19 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1/2/2022 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata l’11 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n.2 Con la sentenza indicata in epigrafe,la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di autotutela presentata dalla società contribuente al fine di ottenere l’integrale annullamento degli avvisi bonari con cui l’Ufficio aveva liquidato interessi ed irrogato sanzioni pecuniarie in relazione ad IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2011. Avverso lasuddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato chela ricorrente, in data 27 luglio 2023,ha depositato istanza con la quale, sulla base della documentata presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, ha chiesto disporsi la sospensione del processo. Successivamente, in data 5 settembre 2023, la stessa ha depositato comunicazione delle somme dovute per la d efinizione agevolata (“rottamazionequater”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, inviata da quest’ultima alla s ocietà contribuente ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, nonché copia della ricevuta del pagamento delle predette somme, chiedendo didichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. L’art. 1, comma 231 , l. n. 197 / 2022 stabilisce che « Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Il comma 235 della medesima legge prevede che « Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontàdi procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresìil numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. Il successivo comma 236 stabilisce che «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Avendo la ricorrente adempiuto alle previsioni di cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipat