CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 30 ottobre 2019, ha ridotto ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per contraddittorietà della motivazione e per travisamento della prova in ordine all'individuazione fotogra- fica del Braga. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una ma- nifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confer- mativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'indivi- duazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identifi- cazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di me- rito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpe- volezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell'indivi- duazione fotografica operata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati. Al riguardo, vanno ricordati i seguenti elementi in base ai quali è stata ricono- sciuta la valenza probatoria di tale mezzo istruttorio: a) l'irrilevanza del dato del riconoscimento solo al 90%, stante la precisa previa descrizione delle sue sembianze da parte della Giunghi; b) la conferma della descrizione delle sembianze operata dalla teste Zattoni; c) l'immediata identificazione del Braga da parte delle forze dell'ordine in considerazione dell'accurata descrizione della Giunghi e della Zattoni. I rilievi del ricorrente integrano esclusivamente censure in fatto, inidonee a con- trastare il logico percorso argomentativo, illustrato dall'organo giudicante. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma