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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41650/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo del 14 marzo 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale da lui commessi quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta ed alla recidiva specifica reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto della fallita e della conseguente affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi affatto il ricorrente con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo del 14 marzo 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale da lui commessi quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta ed alla recidiva specifica reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto della fallita e della conseguente affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi affatto il ricorrente con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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