CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art.16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso associandosi, in via gradata, alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 luglio 2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandola alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e alle pene accessorie di legge, oltre che al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per avere, nella qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al fallimento, dichiarato in data 15 marzo 2017: dissipato il patrimonio della società omettendo di incassare i crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figlio della medesima imputata) per l'importo di euro 63.413,00; omesso di assumere iniziative per il recupero di altri crediti nei confronti di terzi per complessivi euro 46.389,00; distratto beni dell'impresa (un autoveicolo Bobcat ed un impianto pesa bestiame); tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società, in particolare falsificando il saldo cassa, indicando valori elevati di cassa, omettendo di approvare i bilanci di esercizio dal 2013 in poi, omettendo di tenere le scritture contabili per gli anni 2016 e 2017, ed inoltre di consegnare il libro dei verbali di amministrazione. 2. L'imputata, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Deduce, con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A), chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fall. La condotta distrattiva, e dunque il presupposto della effettiva esistenza dei beni, non può essere fondata sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili; inoltre, la Corte di appello ha ritenuto, senza fondamento e in contrasto con il parere del consulente Mazzeo, che i beni distratti possano avere "un valore non irrisorio". Con riferimento alla contestata condotta di dissipazione, la Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare che: l'imputata ha assunto la qualifica di amministratore unico della società fallita, in data 31/03/2014, e che la società ha di fatto cessato la propria attività nel 2015, facendo registrare un andamento decrescente a partire dal 2013; i rapporti fra la società ed i clienti erano spesso regolati in contanti; la prova della dissipazione non può essere ricavata dal mero dato contabile, in assenza di altri elementi concreti anche riferibili all'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, chiedendo la riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 217 legge fall. Deduce, con richiamo di specifici approdi ermeneutici di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che la Corte di appello, con riferimento alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili in relazione agli anni 2016 e 2017, ha erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, individuandolo nel dolo generico anziché nel dolo specifico. Una volta contestata la condotta di omessa tenuta della contabilità, il giudice non può ritenere integrata la condotta di irregolare tenuta della stessa (punibile a titolo di dolo generico): la sentenza impugnata ha ricondotto l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili a quella di "confusa" tenuta delle stesse, punita a titolo di dolo generico. La società, peraltro, ha cessato ogni attività già nel 2015 e, per gli anni 2016 e 2017, l'omessa tenuta della contabilità può essere ricondotta alla fattispecie della bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione all'art. 219, comma 3, legge fall. dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla suddetta norma: il fallimento è stato dichiarato su istanza di un solo creditore e la maggioranza dei creditori non ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare; tali elementi sarebbero indicativi di un soddisfacimento del credito o di un danno patrimoniale di particolare tenuità. 2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputata e del soddisfacimento di gran parte dei creditori. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; 4. Il difensore dell'imputato, con memoria, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, associandosi, in via gradata, alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è infondato limitatamente al primo motivo in quanto le censure espresse non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado. 1.1. Relativamente alla questione sollevata dalla difesa, oggetto di analoga censura veicolata con i motivi di appello, secondo la quale l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dal curatore e ritenuti oggetto di condotta distrattiva, non può essere desunta dal mero dato contabile, la Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici e fondata sul pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la prova della distrazione dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710), in quanto «l'art. 87 legge fall., assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale: l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Ì/ (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652)» (così in motivazione Sez. 5, n. 4829 del 12/01/2024, s.m.). D'altra parte, la motivazione della pronunzia impugnata appare rispettosa anche dei principi enunciati da questa Corte, attraverso la sentenza richiamata dalla stessa difesa, secondo i quali «l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv.262197)» (così in motivazione Sez. 5, 39507 del 15/09/2021, s.m.). Nel caso in esame, invero, la Corte di appello ha dato conto di avere desunto la prova della esistenza fisica dei beni, già ammortizzati, oltre che dal dato contabile, per il quale ha evidenziato la mancanza di elementi di inattendibilità, anche dalla logica considerazione della loro funzione, in quanto necessari all'esercizio dell'attività d'impresa ed ammortizzati nel corso di diversi precedenti esercizi. La censura difensiva -sull'integrale ammortamento dei beni mancanti e sulla mancanza di prova del loro valore- non tiene conto del fatto che il valore contabile non coincide con quello di mercato, sussistendo in sede di ammortamento l'esigenza di evitare che l'iscrizione del bene per il suo intero valore l'anno dell'acquisto fornisca una rappresentazione alterata della situazione contabile della società; inoltre, è onere dell'interessato, una volta provata dall'accusa l'esistenza dei beni e la loro mancata restituzione alla curatela, dimostrare che questi fossero privi di qualsiasi valore e che dunque la loro sottrazione non avesse in alcun modo inciso sulle disponibilità della procedura. Deve ribadirsi, pertanto, il costante orientamento interpretativo secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, Rv. 282643-01; Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, RV. 255385), ancorando tale principio alla peculiarità della normativa concorsuale in quanto le condotte descritte nell'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall. fanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito, nel contesto dell'obbligo di garanzia che grava sul medesimo a tutela della conservazione delle ragioni creditorie. 1.2. Le censure mosse relativamente alla contestata condotta dissipativa -per essere subentrata la ricorrente nella gestione della società a partire da un momento prossimo a quello di una sostanziale cessazione dell'attività (risalente al 2015) ed essere stati i rapporti con i clienti regolati "in contanti"- appaiono prive di incidenza rispetto alla natura della condotta contestata ed aspecifiche rispetto alla motivazione resa dalla Corte di appello, che ha rilevato come l'imputata, amministratore unico della società fin dal 31/03/2014, abbia dissipato il patrimonio attraverso la mancata riscossione di crediti della società (uno dei quali, maturato nel 2014 per complessivi euro 63.413,24, nei confronti del figlio della stessa, in precedenza socio ed amministratore unico della società), non avendo posto in essere alcuna iniziativa volta ad assicurare la riscossione degli stessi. Il comportamento posto in essere, lontano da ogni logica di buona gestione societaria, è stato correttamente ricondotto nell'alveo della fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, integrata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ogni attività non solo completamente estranea all'oggetto sociale, ma incoerente con le esigenze economiche dell'azienda e che si risolvono in una ingiustificata e volontaria sottrazione dei beni dell'impresa alla loro naturale funzione di garanzia delle passività della medesima (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550-02): in particolare, è stato correttamente messo in rilievo sia il dato oggettivo della sua contrarietà al raggiungimento dello scopo sociale ed al soddisfacimento delle esigenze dell'impresa, sia il dato soggettivo della consapevolezza dell'imputata di aggravare la situazione della crisi in cui la società versava, oltre che di favorire l'impresa del figlio. 2. È fondato, invece, il secondo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.» (Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L'occultamento delle scritture contabili - nel cui perimetro rientra anche l'ipotesi di omessa tenuta- è punito a titolo di dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la condotta di fraudolenta tenuta di tali scritture integra invece un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). La distinzione delle due fondamentali categorie di manifestazione della condotta penalmente rilevante in tema di bancarotta fraudolenta documentale è stata di recente affrontata anche sotto l'aspetto dell'individuazione del discrimine tra la condotta di falsificazione integrante la bancarotta documentale, di cui alla prima parte della disposizione incriminatrice, punita a titolo di dolo specifico, e quella concernente la condotta di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, punita a titolo di dolo generico. In tal senso è stato chiarito che «la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma da ultima citata può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale 'generica' si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.» (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278321). Nel caso in esame la sentenza impugnata non risulta avere fatto buon governo di tali insegnamenti avendo considerato, previa inversione dei risultati del pacifico approdo giurisprudenziale, punibile, a titolo di dolo specifico, la condotta di tenuta fraudolenta delle scritture contabili, nonché, a titolo di dolo generico, la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata - in ogni caso carente sul punto- costituisce l'esito di un disorientamento concettuale, da parte della Corte territoriale, circa le categorie interpretative che individuano la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella sua duplice declinazione. La sentenza impugnata, in accoglimento delle doglianze del difensore, deve essere annullata, rimanendo assorbita la questione relativa alla possibile diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall. 3. È manifestamente infondato il terzo motivo concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, ancorato alla circostanza che il fallimento è stato dichiarato su istanza di un solo creditore e che "la maggior parte" dei creditori non risulta avere presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare, avendo la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, evidenziato l'irrilevanza delle circostanze dedotte rispetto al beneficio invocato, oltre che escluso la ricorrenza del presupposto giustificativo dello stesso (ovvero la configurabilità di un pregiudizio particolarmente tenue). 4. È manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. La Corte territoriale si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non ricomprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 36 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Sotto altro profilo, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 7755 del 21/01/2021, Duranti, non mass.). Inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 5. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, per un nuovo esame sul punto alla stregua dei principi sopra enunciati. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitat