CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROfissato il procedimento con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per FILICE, che insiste per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato, con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato ridotto a due mesi di arresto ed euro 333,00 di ammenda, con i doppi benefici, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 11 febbraio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, confermando la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] FILICE per il porto ingiustificato di due coltelli a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. [OSCURATO:PERSONA] FILICE, con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia: 2.1. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 e 133 cod. pen., in quanto si è documentato il giustificato motivo, e la valutazione complessiva dei fatti avrebbe dovuto consentire la qualificazione alla stregua dell'ipotesi attenuata; 2.2. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 131-bis cod. pen., per l'omessa applicazione del fatto di particolare tenuità; 2.3. - il vizio della motivazione per la mancata applicazione della richiamata causa di non punibilità. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. È inammissibile il primo motivo, peraltro confusamente enunciato, che deduce l'esistenza di un giustificato motivo per il porto dei coltelli, poiché non si confronta con la decisiva considerazione, sviluppata da entrambi i giudici di merito, secondo la quale al momento del controllo non era stata dedotta alcuna giustificazione, mentre essa è stata introdotta unicamente nel corso del giudizio di primo grado (sull'irrilevanza della tardiva allegazione del giustificato motivo, si veda: Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007). D'altra parte, non è consentita la doglianza concernente l'ipotesi attenuata poiché non risulta che sia stato sviluppato il relativo motivo in grado di appello, mentre il ricorso sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi alla valutazione di fatto concordemente compiuta dai giudici di merito. 3.2. È manifestamente infondata, del resto, la denunciata violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità, come pure il vizio della motivazione, in quanto il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione in proposito estesa dal giudice di merito che ha evidenziato la presenza di due coltelli, di significative dimensioni. Premesso che il ricorso confonde la questione della qualificazione giuridica del fatto con quella della non punibilità, è il caso di osservare che il giudice di merito ha posto a fondamento del rigetto dalla richiesta ex art. 131-bis cod. pen. le caratteristiche di oggetto particolarmente offensivo, in quanto si trattava di due coltelli in metallo con lama lunga rispettivamente cm. 10 e cm 9 che l'imputato teneva nell'immediata disponibilità. Si tratta dì elementi di fatto che sono valutabili per escludere la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. Il ricorso palesa la propria genericità là dove non si confronta con la specifica motivazione posta a fondamento della decisione circa le complessive valutazioni compiute per escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa