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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02640/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15936/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 51. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E DELLE [OSCURATO:PERSONA], in persona del ministro incarica, –intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, difesa ed elettivamente Avv. [OSCURATO:PERSONA]. ipotecariaIVA e altro 2006 domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A. –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio Nunziante – Magrone in Roma, Piazza di Pietra, n. 26. –controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., –intimato – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, n. 1. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 3569/3/2021, depositata in data 20 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. in data 22/02/2008 il contribuente riceveva notifica di avvenuta iscrizione ipotecaria emessa a suo carico (n. 27460/2006/EST) per il mancato pagamento di € 176.010,95, a lui addebitabili a seguito della notifica e successiva definitività di nove cartelle esattoriali indirizzategli.

2. Avverso questo avviso di iscrizione ipotecaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p.

Palermo; si costituivano l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Terrasini e l’agente della riscossione, opponendosialla richiesta di sospensione avanzata dal ricorrente, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ex art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, comunque, chiedendone il rigetto.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4152/08/2016, rigettava il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva l’ A gente della riscossione, l’Amministrazione finanziaria e il Comune di Palermo; tale Commissione, consentenza n. 3569/3/2021 , depositata in data 20 aprile 20 21, respingeva il gravame del contribuente e lo condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenza delle entrate si è costituit a con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituitacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza forense si è costituita con controricorso, spiegando un motivo di ricorso incidentale.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Terrasini e il Comune di Palermo non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata trattata nella camera di con siglio del 12 gennaio 2023in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dello statuto dei diritti del contribuente, art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 2 del d.lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto decaduto il ricorrente dall’azione per decorso del termine per l’impugnazione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Omesso esame su punti determinanti della controversia – omessa motivazione – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente propone la stessa doglianza sotto il profilo del difetto di motivazione.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Difetto di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha delibato anche sulla parte del credito previdenziale che l’impugnata iscrizione ipotecaria intendeva garantire.

2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale non era parte dei giudizi di merito.

3. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, anzitutto, per patente violazione del principio posto dall'art. 366, terzo comma cod. p roc . c iv . , in tema di esposizione dei fatti di causa.

Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell'ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale, ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonché, funditus, Cass.

SS.UU. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall'indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto.

Di poi, nella fattispecie in esame, la C.t.r., in maniera succinta ma esaustiva, ha preso atto della tardività della proposizione del ricorso introduttivo di primo grado (peraltro riconosciuta dallo stesso appellante) chiarendo come la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata inviata al contribuente dopo la notifica di numerose cartelle di pagamento e come il processo tributario sia un processo di impugnazione/merito diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria che postula l’esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio; pertanto, la notifica della cartella segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo e l’impugnazione della cartella andava proposta dinanzi al giudice tributario entro il termine di impugnazione di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto a norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Conseguentemente il motivo di ricorso è inammissibile anche perché il ragionamento prospettato nel motivo di ricorso non intinge propriamente nelle argomentazioni motivazionali esposte dalla C.t.r.; vieppiù che le circostanze dedotte dal ricorrente non sono state specificate né contestualizzate nell’ambito del giudizio di merito con la conseguente impossibilità di valutarle anche sotto il profilo temporale.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Invero, anche nel processo tributario è applicabile la nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell'ordinamento il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; sicché il motivo avrebbe dovuto essere articolato in conformità al nuovo parametro normativo secondo cui nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7/04/2014, n. 28053).

Nel caso di specie è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza della C.t.r. siciliana è stata depositata in data 20 aprile 2021.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

4. Il motivo incidentale è da ritenere assorbito.

Invero, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. 14/03/2018, n. 6138).

Nella fattispecie in esame, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa rispetto al ricorso principale che è stato rigettato, pertanto è carente di interesse ad ottenere la pronuncia.

Invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazi one del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica(Cass. 18/02/2020, n. 3991).

4. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA].

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti, del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], del Comune di Palermo e del Comune di Terrasini che non si sono costituiti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il motivo di ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] che liquida , per ciascuna, in € 5.600,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15936/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 51. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E DELLE [OSCURATO:PERSONA], in persona del ministro incarica, –intimato – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, difesa ed elettivamente Avv. [OSCURATO:PERSONA]. ipotecariaIVA e altro 2006 domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A. –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio Nunziante – Magrone in Roma, Piazza di Pietra, n. 26. –controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., –intimato – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, n. 1. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3569/3/2021, depositata in data 20 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. in data 22/02/2008 il contribuente riceveva notifica di avvenuta iscrizione ipotecaria emessa a suo carico (n. 27460/2006/EST) per il mancato pagamento di € 176.010,95, a lui addebitabili a seguito della notifica e successiva definitività di nove cartelle esattoriali indirizzategli. 2. Avverso questo avviso di iscrizione ipotecaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Palermo; si costituivano l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Terrasini e l’agente della riscossione, opponendosialla richiesta di sospensione avanzata dal ricorrente, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ex art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, comunque, chiedendone il rigetto. 3. La C.t.p., con sentenza n. 4152/08/2016, rigettava il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva l’ A gente della riscossione, l’Amministrazione finanziaria e il Comune di Palermo; tale Commissione, consentenza n. 3569/3/2021 , depositata in data 20 aprile 20 21, respingeva il gravame del contribuente e lo condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenza delle entrate si è costituit a con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituitacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza forense si è costituita con controricorso, spiegando un motivo di ricorso incidentale. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Terrasini e il Comune di Palermo non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di con siglio del 12 gennaio 2023in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dello statuto dei diritti del contribuente, art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 2 del d.lgs. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto decaduto il ricorrente dall’azione per decorso del termine per l’impugnazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Omesso esame su punti determinanti della controversia – omessa motivazione – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente propone la stessa doglianza sotto il profilo del difetto di motivazione. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Difetto di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha delibato anche sulla parte del credito previdenziale che l’impugnata iscrizione ipotecaria intendeva garantire. 2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale non era parte dei giudizi di merito. 3. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, anzitutto, per patente violazione del principio posto dall'art. 366, terzo comma cod. p roc . c iv . , in tema di esposizione dei fatti di causa. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell'ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale, ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonché, funditus, Cass. SS.UU. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall'indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto. Di poi, nella fattispecie in esame, la C.t.r., in maniera succinta ma esaustiva, ha preso atto della tardività della proposizione del ricorso introduttivo di primo grado (peraltro riconosciuta dallo stesso appellante) chiarendo come la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata inviata al contribuente dopo la notifica di numerose cartelle di pagamento e come il processo tributario sia un processo di impugnazione/merito diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria che postula l’esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio; pertanto, la notifica della cartella segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo e l’impugnazione della cartella andava proposta dinanzi al giudice tributario entro il termine di impugnazione di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto a norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Conseguentemente il motivo di ricorso è inammissibile anche perché il ragionamento prospettato nel motivo di ricorso non intinge propriamente nelle argomentazioni motivazionali esposte dalla C.t.r.; vieppiù che le circostanze dedotte dal ricorrente non sono state specificate né contestualizzate nell’ambito del giudizio di merito con la conseguente impossibilità di valutarle anche sotto il profilo temporale. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Invero, anche nel processo tributario è applicabile la nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell'ordinamento il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; sicché il motivo avrebbe dovuto essere articolato in conformità al nuovo parametro normativo secondo cui nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7/04/2014, n. 28053). Nel caso di specie è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza della C.t.r. siciliana è stata depositata in data 20 aprile 2021. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 4. Il motivo incidentale è da ritenere assorbito. Invero, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. 14/03/2018, n. 6138). Nella fattispecie in esame, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa rispetto al ricorso principale che è stato rigettato, pertanto è carente di interesse ad ottenere la pronuncia. Invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazi one del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica(Cass. 18/02/2020, n. 3991). 4. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti, del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], del Comune di Palermo e del Comune di Terrasini che non si sono costituiti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il motivo di ricorso incidentale. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] che liquida , per ciascuna, in € 5.600,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 02640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris