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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07500/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2141/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quali eredi diRENATO [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studiolegale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2218/2023 depositata il 02/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena promuoveva esecuzioneimmobiliare R.G.E. 453/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CarloMugnai, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivon. 3340/2015, provvisoriamente esecutivo.Intervenivano nella medesima procedura: la Banca di CreditoCooperativo Pontassieve, in forza di decreto ingiuntivo n. 2740/2014provvisoriamente esecutivo, nonché [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinte opposizioni avverso il decretoingiuntivo n. 2740/2014 (R.G. 10728/2014) e il decreto ingiuntivo n.3340/2015 (RG 11279/2015), entrambe accolte dal Giudicedell’opposizione.Il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava istanzadi sospensione ex art. 624-bis c.p.c., cui l’esecutato aderiva.Il G.E., con ordinanza del 5 dicembre 2019, sospendeva ex art.624-bis c.p.c. tutte le attività delegate per tre mesi.Durante tale sospensione, il Tribunale di Firenze pronunciava lesentenze nn. 404/2020 e 405/2020, con le quali revocava,rispettivamente, i decreti ingiuntivi della Banca di Credito CooperativoPontassieve e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l’inesistenza di qualsiasi loro debitoverso gli istituti e confermava il decreto unicamente nei confronti diCarlo [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Banca di [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza,chiedendo la sospensione della procedura fino alla definizionedell’appello proposto avverso la sentenza n. 404/2020 del Tribunale diIl G.E., con ordinanza del 20 marzo 2020, riqualificata l’istanzacome riassunzione, dichiarava riassunta la procedura e la sospendevaai sensi dell’art. 623 c.p.c. fino all’esito dell’appello.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo exart. 669-terdecies c.p.c. eccependo la decadenza del termine diriassunzione, l’assenza di titolo della Banca di Credito CooperativoPontassieve, nonché l’errata interpretazione dell’art. 623 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL 2018S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) si costituivano, con distintecomparse, per chiedere l’inammissibilità e il rigetto del reclamo.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2558/2020, accoglieva ilreclamo, revocava l’ordinanza del G.E. del 20 marzo 2020 e dichiaravaestinta la procedura esecutiva R.G.E. 453/2016, compensando le spesedi lite.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,deducendo che la revoca del decreto ingiuntivo non determinava lacaducazione del titolo finché la sentenza non fosse passata in giudicatoe che la procedura poteva proseguire anche per la presenzadell’intervenuto Cioni.Si costituivano: Banca di [OSCURATO:PERSONA] perassociarsi alle difese dell’appellante; [OSCURATO:PERSONA] per chiedere ilrigetto del gravame.Riassunta la causa - interrotta a seguito del decesso di RenatoMugnai - nei confronti dei suoi eredi, la Corte d’appello di Firenze, consentenza n. 2218/2023, rigettava il gravame, confermata l’estinzionedella procedura.

Infine, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite in favore degli eredi del [OSCURATO:SOCIETA] eNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026compensava le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di CreditoCooperativo Pontassieve.2.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, articolando due motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve è rimastaintimata.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiaratol’estinzione della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n.453/2016).

Occorre premettere che la vicenda aveva tratto origine dalvenir meno dei titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) su cui si fondaval’esecuzione: nel corso del giudizio di merito, invero, il Tribunale diMPS (ora Siena NPL) e BCC Pontassieve, accertando che i signoriMugnai non erano debitori.

La corte territoriale, chiamata a decidere sela procedura esecutiva possa proseguire qualora il titolo esecutivo siastato revocato con una sentenza di primo grado (confermata in appelloma non ancora passata in giudicato), ha rigettato l’appello della SienaNPL, ritenendo che la revoca del titolo esecutivo determini l’estinzioneimmediata del processo esecutivo.

Ciò in quanto l’esistenza del titolo èuna condizione dell’azione che deve persistere per tutta la durata dellaprocedura e che la sua caducazione (anche se non definitiva) neimpedisce la prosecuzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/20262. [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso in due motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Illegittimità del provvedimentoimpugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione ed errata applicazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att.

C.p.p.,per difetto di motivazione/motivazione apparente circa gli effetti dellasentenza, non passata in giudicato, di revoca del decreto ingiuntivo ,nella parte in cui la corte territoriale ha offerto una motivazionemeramente apparente, limitandosi a richiamare precedentigiurisprudenziali senza esporre un autonomo percorso argomentativo.Osserva che la sentenza non ha spiegato le ragioni della decisione,risolvendosi in un mero rinvio a giurisprudenza, privo di valutazionecritica;- con il secondo motivo denuncia Illegittimità delprovvedimento impugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 282, 295, 324, 474, 475, 615, 616, 624,633, 634, 642, 645 e 653 c.p.c. con riferimento all’affermazionesecondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza di primogrado provvisoriamente esecutiva comporta il venir menodell’esecuzione iniziata sulla base del titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoche la revoca del decreto ingiuntivo facesse venir meno il titoloesecutivo sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.Sostiene che l’effetto caducatorio del decreto ingiuntivo potevaderivare solo da una sentenza passata in giudicato e che, pertanto, unadecisione non definitiva non poteva estinguere la procedura esecutivané privare il creditore della possibilità di proseguirla, specieconsiderando il ricorso ancora pendente sulla sentenza di revoca.3.

Il ricorso è inammissibile per carenza, agli atti, della procuraal soggetto che ha conferito la procura speciale per proporre il ricorsostesso: circostanza dirimente questa, che rende superflua (se nonproprio preclude) la disamina dei motivi posti a base del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra letante, oltre alla recentissima Cass. n. 1914/2026, anche: Cass. n. 2033del 2022; n. 24893 e n. 576 del 2021; n. 11898 del 2019; n. 4924 del2017; n. 21803 del 2016; n. 16274 del 2015; n. 23786 e n. 1345 del2013; n. 13207 e n. 9091 del 2012; n. 22009 e n. 10122 del 2007; n.11285 e n. 11188 del 2005) il principio per cui, in caso di proposizionedel ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale ospeciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativodocumento che contenga la procura è indispensabile per la verifica delcorretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, alprocuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, ilricorso o il controricorso sono inammissibili.Detto vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quantoavviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o disoggetto al quale il potere di rappresentanza derivi direttamentedall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme dipubblicità) e non basta che colui, che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile, ne indichi gli estremi, inquanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto.Ora, è vero che, nel caso di specie, parte ricorrente non hadepositato la procura speciale.

Tuttavia, detto vizio è stato sanato inquanto dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte risulta chedetta procura è stata prodotta dai controricorrenti, che, nelcontrodedurre al ricorso, hanno allegato copia della notificazione viapec dagli stessi ricevuta.

E, all’interno del relativo messaggio, sono perl’appunto presenti il ricorso, la procura speciale e la relata di notifica.Ma vi è altro vizio procedurale, nel quale è incorsa partericorrente e che non risulta essere stato sanato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nel ricorso vengono indicati i seguenti documenti indispensabiliper la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali eprocessuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c.:a) la procura del 31.08.2018 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 57298):alla [OSCURATO:SOCIETA].;b) la procura del 21.10.2022 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 5488):conferito poteri al procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che hapoi rilasciato il mandato al difensore.Senonché, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte(e come resi accessibili dal programma informatico di gestione delprocesso civile telematico di legittimità) risulta che parte ricorrente haprodotto la prima procura (quella cioè del 31 agosto 2018), ma nonanche la seconda (quella cioè del 21 ottobre 2022).Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per difettodi prova, in atti, del rituale conferimento della rappresentanza, da partedel soggetto nel cui nome è formato il ricorso, al soggetto che poi, talequalità spendendo, ha conferito la procura speciale per ricorrere aldifensore che ha infine formato e notificato il ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio2020 n. 4315).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:estinzione perPASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. caducazione del titoloazionato.

Proposizione diCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ricorso a mezzo diprocuratore speciale.PASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarenza della procuraRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere agli atti.

InammissibilitàAd.

CC 18 marzo 2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2141/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quali eredi diRENATO [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studiolegale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2218/2023 depositata il 02/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena promuoveva esecuzioneimmobiliare R.G.E. 453/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CarloMugnai, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivon. 3340/2015, provvisoriamente esecutivo.Intervenivano nella medesima procedura: la Banca di CreditoCooperativo Pontassieve, in forza di decreto ingiuntivo n. 2740/2014provvisoriamente esecutivo, nonché [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinte opposizioni avverso il decretoingiuntivo n. 2740/2014 (R.G. 10728/2014) e il decreto ingiuntivo n.3340/2015 (RG 11279/2015), entrambe accolte dal Giudicedell’opposizione.Il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava istanzadi sospensione ex art. 624-bis c.p.c., cui l’esecutato aderiva.Il G.E., con ordinanza del 5 dicembre 2019, sospendeva ex art.624-bis c.p.c. tutte le attività delegate per tre mesi.Durante tale sospensione, il Tribunale di Firenze pronunciava lesentenze nn. 404/2020 e 405/2020, con le quali revocava,rispettivamente, i decreti ingiuntivi della Banca di Credito CooperativoPontassieve e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l’inesistenza di qualsiasi loro debitoverso gli istituti e confermava il decreto unicamente nei confronti diCarlo [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Banca di [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza,chiedendo la sospensione della procedura fino alla definizionedell’appello proposto avverso la sentenza n. 404/2020 del Tribunale diIl G.E., con ordinanza del 20 marzo 2020, riqualificata l’istanzacome riassunzione, dichiarava riassunta la procedura e la sospendevaai sensi dell’art. 623 c.p.c. fino all’esito dell’appello.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo exart. 669-terdecies c.p.c. eccependo la decadenza del termine diriassunzione, l’assenza di titolo della Banca di Credito CooperativoPontassieve, nonché l’errata interpretazione dell’art. 623 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL 2018S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) si costituivano, con distintecomparse, per chiedere l’inammissibilità e il rigetto del reclamo.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2558/2020, accoglieva ilreclamo, revocava l’ordinanza del G.E. del 20 marzo 2020 e dichiaravaestinta la procedura esecutiva R.G.E. 453/2016, compensando le spesedi lite.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,deducendo che la revoca del decreto ingiuntivo non determinava lacaducazione del titolo finché la sentenza non fosse passata in giudicatoe che la procedura poteva proseguire anche per la presenzadell’intervenuto Cioni.Si costituivano: Banca di [OSCURATO:PERSONA] perassociarsi alle difese dell’appellante; [OSCURATO:PERSONA] per chiedere ilrigetto del gravame.Riassunta la causa - interrotta a seguito del decesso di RenatoMugnai - nei confronti dei suoi eredi, la Corte d’appello di Firenze, consentenza n. 2218/2023, rigettava il gravame, confermata l’estinzionedella procedura.

Infine, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite in favore degli eredi del [OSCURATO:SOCIETA] eNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026compensava le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di CreditoCooperativo Pontassieve.2.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, articolando due motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve è rimastaintimata.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiaratol’estinzione della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n.453/2016).

Occorre premettere che la vicenda aveva tratto origine dalvenir meno dei titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) su cui si fondaval’esecuzione: nel corso del giudizio di merito, invero, il Tribunale diMPS (ora Siena NPL) e BCC Pontassieve, accertando che i signoriMugnai non erano debitori.

La corte territoriale, chiamata a decidere sela procedura esecutiva possa proseguire qualora il titolo esecutivo siastato revocato con una sentenza di primo grado (confermata in appelloma non ancora passata in giudicato), ha rigettato l’appello della SienaNPL, ritenendo che la revoca del titolo esecutivo determini l’estinzioneimmediata del processo esecutivo.

Ciò in quanto l’esistenza del titolo èuna condizione dell’azione che deve persistere per tutta la durata dellaprocedura e che la sua caducazione (anche se non definitiva) neimpedisce la prosecuzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/20262. [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso in due motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Illegittimità del provvedimentoimpugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione ed errata applicazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att.

C.p.p.,per difetto di motivazione/motivazione apparente circa gli effetti dellasentenza, non passata in giudicato, di revoca del decreto ingiuntivo ,nella parte in cui la corte territoriale ha offerto una motivazionemeramente apparente, limitandosi a richiamare precedentigiurisprudenziali senza esporre un autonomo percorso argomentativo.Osserva che la sentenza non ha spiegato le ragioni della decisione,risolvendosi in un mero rinvio a giurisprudenza, privo di valutazionecritica;- con il secondo motivo denuncia Illegittimità delprovvedimento impugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 282, 295, 324, 474, 475, 615, 616, 624,633, 634, 642, 645 e 653 c.p.c. con riferimento all’affermazionesecondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza di primogrado provvisoriamente esecutiva comporta il venir menodell’esecuzione iniziata sulla base del titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoche la revoca del decreto ingiuntivo facesse venir meno il titoloesecutivo sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.Sostiene che l’effetto caducatorio del decreto ingiuntivo potevaderivare solo da una sentenza passata in giudicato e che, pertanto, unadecisione non definitiva non poteva estinguere la procedura esecutivané privare il creditore della possibilità di proseguirla, specieconsiderando il ricorso ancora pendente sulla sentenza di revoca.3.

Il ricorso è inammissibile per carenza, agli atti, della procuraal soggetto che ha conferito la procura speciale per proporre il ricorsostesso: circostanza dirimente questa, che rende superflua (se nonproprio preclude) la disamina dei motivi posti a base del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra letante, oltre alla recentissima Cass. n. 1914/2026, anche: Cass. n. 2033del 2022; n. 24893 e n. 576 del 2021; n. 11898 del 2019; n. 4924 del2017; n. 21803 del 2016; n. 16274 del 2015; n. 23786 e n. 1345 del2013; n. 13207 e n. 9091 del 2012; n. 22009 e n. 10122 del 2007; n.11285 e n. 11188 del 2005) il principio per cui, in caso di proposizionedel ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale ospeciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativodocumento che contenga la procura è indispensabile per la verifica delcorretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, alprocuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, ilricorso o il controricorso sono inammissibili.Detto vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quantoavviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o disoggetto al quale il potere di rappresentanza derivi direttamentedall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme dipubblicità) e non basta che colui, che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile, ne indichi gli estremi, inquanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto.Ora, è vero che, nel caso di specie, parte ricorrente non hadepositato la procura speciale.

Tuttavia, detto vizio è stato sanato inquanto dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte risulta chedetta procura è stata prodotta dai controricorrenti, che, nelcontrodedurre al ricorso, hanno allegato copia della notificazione viapec dagli stessi ricevuta.

E, all’interno del relativo messaggio, sono perl’appunto presenti il ricorso, la procura speciale e la relata di notifica.Ma vi è altro vizio procedurale, nel quale è incorsa partericorrente e che non risulta essere stato sanato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nel ricorso vengono indicati i seguenti documenti indispensabiliper la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali eprocessuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c.:a) la procura del 31.08.2018 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 57298):alla [OSCURATO:SOCIETA].;b) la procura del 21.10.2022 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 5488):conferito poteri al procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che hapoi rilasciato il mandato al difensore.Senonché, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte(e come resi accessibili dal programma informatico di gestione delprocesso civile telematico di legittimità) risulta che parte ricorrente haprodotto la prima procura (quella cioè del 31 agosto 2018), ma nonanche la seconda (quella cioè del 21 ottobre 2022).Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per difettodi prova, in atti, del rituale conferimento della rappresentanza, da partedel soggetto nel cui nome è formato il ricorso, al soggetto che poi, talequalità spendendo, ha conferito la procura speciale per ricorrere aldifensore che ha infine formato e notificato il ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida inNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro 8.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida inNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro 8.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2141/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quali eredi diRENATO [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studiolegale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2218/2023 depositata il 02/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena promuoveva esecuzioneimmobiliare R.G.E. 453/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CarloMugnai, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivon. 3340/2015, provvisoriamente esecutivo.Intervenivano nella medesima procedura: la Banca di CreditoCooperativo Pontassieve, in forza di decreto ingiuntivo n. 2740/2014provvisoriamente esecutivo, nonché [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinte opposizioni avverso il decretoingiuntivo n. 2740/2014 (R.G. 10728/2014) e il decreto ingiuntivo n.3340/2015 (RG 11279/2015), entrambe accolte dal Giudicedell’opposizione.Il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava istanzadi sospensione ex art. 624-bis c.p.c., cui l’esecutato aderiva.Il G.E., con ordinanza del 5 dicembre 2019, sospendeva ex art.624-bis c.p.c. tutte le attività delegate per tre mesi.Durante tale sospensione, il Tribunale di Firenze pronunciava lesentenze nn. 404/2020 e 405/2020, con le quali revocava,rispettivamente, i decreti ingiuntivi della Banca di Credito CooperativoPontassieve e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l’inesistenza di qualsiasi loro debitoverso gli istituti e confermava il decreto unicamente nei confronti diCarlo [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Banca di [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza,chiedendo la sospensione della procedura fino alla definizionedell’appello proposto avverso la sentenza n. 404/2020 del Tribunale diIl G.E., con ordinanza del 20 marzo 2020, riqualificata l’istanzacome riassunzione, dichiarava riassunta la procedura e la sospendevaai sensi dell’art. 623 c.p.c. fino all’esito dell’appello.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo exart. 669-terdecies c.p.c. eccependo la decadenza del termine diriassunzione, l’assenza di titolo della Banca di Credito CooperativoPontassieve, nonché l’errata interpretazione dell’art. 623 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL 2018S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) si costituivano, con distintecomparse, per chiedere l’inammissibilità e il rigetto del reclamo.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2558/2020, accoglieva ilreclamo, revocava l’ordinanza del G.E. del 20 marzo 2020 e dichiaravaestinta la procedura esecutiva R.G.E. 453/2016, compensando le spesedi lite.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,deducendo che la revoca del decreto ingiuntivo non determinava lacaducazione del titolo finché la sentenza non fosse passata in giudicatoe che la procedura poteva proseguire anche per la presenzadell’intervenuto Cioni.Si costituivano: Banca di [OSCURATO:PERSONA] perassociarsi alle difese dell’appellante; [OSCURATO:PERSONA] per chiedere ilrigetto del gravame.Riassunta la causa - interrotta a seguito del decesso di RenatoMugnai - nei confronti dei suoi eredi, la Corte d’appello di Firenze, consentenza n. 2218/2023, rigettava il gravame, confermata l’estinzionedella procedura. Infine, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite in favore degli eredi del [OSCURATO:SOCIETA] eNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026compensava le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di CreditoCooperativo Pontassieve.2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, articolando due motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve è rimastaintimata.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiaratol’estinzione della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n.453/2016). Occorre premettere che la vicenda aveva tratto origine dalvenir meno dei titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) su cui si fondaval’esecuzione: nel corso del giudizio di merito, invero, il Tribunale diMPS (ora Siena NPL) e BCC Pontassieve, accertando che i signoriMugnai non erano debitori. La corte territoriale, chiamata a decidere sela procedura esecutiva possa proseguire qualora il titolo esecutivo siastato revocato con una sentenza di primo grado (confermata in appelloma non ancora passata in giudicato), ha rigettato l’appello della SienaNPL, ritenendo che la revoca del titolo esecutivo determini l’estinzioneimmediata del processo esecutivo. Ciò in quanto l’esistenza del titolo èuna condizione dell’azione che deve persistere per tutta la durata dellaprocedura e che la sua caducazione (anche se non definitiva) neimpedisce la prosecuzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/20262. [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso in due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia   Illegittimità del provvedimentoimpugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione ed errata applicazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. C.p.p.,per difetto di motivazione/motivazione apparente circa gli effetti dellasentenza, non passata in giudicato, di revoca del decreto ingiuntivo  ,nella parte in cui la corte territoriale ha offerto una motivazionemeramente apparente, limitandosi a richiamare precedentigiurisprudenziali senza esporre un autonomo percorso argomentativo.Osserva che la sentenza non ha spiegato le ragioni della decisione,risolvendosi in un mero rinvio a giurisprudenza, privo di valutazionecritica;- con il secondo motivo denuncia   Illegittimità delprovvedimento impugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 282, 295, 324, 474, 475, 615, 616, 624,633, 634, 642, 645 e 653 c.p.c. con riferimento all’affermazionesecondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza di primogrado provvisoriamente esecutiva comporta il venir menodell’esecuzione iniziata sulla base del titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo   , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoche la revoca del decreto ingiuntivo facesse venir meno il titoloesecutivo sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.Sostiene che l’effetto caducatorio del decreto ingiuntivo potevaderivare solo da una sentenza passata in giudicato e che, pertanto, unadecisione non definitiva non poteva estinguere la procedura esecutivané privare il creditore della possibilità di proseguirla, specieconsiderando il ricorso ancora pendente sulla sentenza di revoca.3. Il ricorso è inammissibile per carenza, agli atti, della procuraal soggetto che ha conferito la procura speciale per proporre il ricorsostesso: circostanza dirimente questa, che rende superflua (se nonproprio preclude) la disamina dei motivi posti a base del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra letante, oltre alla recentissima Cass. n. 1914/2026, anche: Cass. n. 2033del 2022; n. 24893 e n. 576 del 2021; n. 11898 del 2019; n. 4924 del2017; n. 21803 del 2016; n. 16274 del 2015; n. 23786 e n. 1345 del2013; n. 13207 e n. 9091 del 2012; n. 22009 e n. 10122 del 2007; n.11285 e n. 11188 del 2005) il principio per cui, in caso di proposizionedel ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale ospeciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativodocumento che contenga la procura è indispensabile per la verifica delcorretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, alprocuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, ilricorso o il controricorso sono inammissibili.Detto vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quantoavviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o disoggetto al quale il potere di rappresentanza derivi direttamentedall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme dipubblicità) e non basta che colui, che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile, ne indichi gli estremi, inquanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto.Ora, è vero che, nel caso di specie, parte ricorrente non hadepositato la procura speciale. Tuttavia, detto vizio è stato sanato inquanto dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte risulta chedetta procura è stata prodotta dai controricorrenti, che, nelcontrodedurre al ricorso, hanno allegato copia della notificazione viapec dagli stessi ricevuta. E, all’interno del relativo messaggio, sono perl’appunto presenti il ricorso, la procura speciale e la relata di notifica.Ma vi è altro vizio procedurale, nel quale è incorsa partericorrente e che non risulta essere stato sanato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nel ricorso vengono indicati i seguenti documenti indispensabiliper la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali eprocessuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c.:a) la procura del 31.08.2018 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 57298):alla [OSCURATO:SOCIETA].;b) la procura del 21.10.2022 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 5488):conferito poteri al procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che hapoi rilasciato il mandato al difensore.Senonché, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte(e come resi accessibili dal programma informatico di gestione delprocesso civile telematico di legittimità) risulta che parte ricorrente haprodotto la prima procura (quella cioè del 31 agosto 2018), ma nonanche la seconda (quella cioè del 21 ottobre 2022).Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per difettodi prova, in atti, del rituale conferimento della rappresentanza, da partedel soggetto nel cui nome è formato il ricorso, al soggetto che poi, talequalità spendendo, ha conferito la procura speciale per ricorrere aldifensore che ha infine formato e notificato il ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:estinzione perPASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. caducazione del titoloazionato. Proposizione diCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ricorso a mezzo diprocuratore speciale.PASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarenza della procuraRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere agli atti. InammissibilitàAd. CC 18 marzo 2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2141/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quali eredi diRENATO [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studiolegale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati perlegge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei nominatidifensori di fiducia;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2218/2023 depositata il 02/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena promuoveva esecuzioneimmobiliare R.G.E. 453/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CarloMugnai, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivon. 3340/2015, provvisoriamente esecutivo.Intervenivano nella medesima procedura: la Banca di CreditoCooperativo Pontassieve, in forza di decreto ingiuntivo n. 2740/2014provvisoriamente esecutivo, nonché [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinte opposizioni avverso il decretoingiuntivo n. 2740/2014 (R.G. 10728/2014) e il decreto ingiuntivo n.3340/2015 (RG 11279/2015), entrambe accolte dal Giudicedell’opposizione.Il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] presentava istanzadi sospensione ex art. 624-bis c.p.c., cui l’esecutato aderiva.Il G.E., con ordinanza del 5 dicembre 2019, sospendeva ex art.624-bis c.p.c. tutte le attività delegate per tre mesi.Durante tale sospensione, il Tribunale di Firenze pronunciava lesentenze nn. 404/2020 e 405/2020, con le quali revocava,rispettivamente, i decreti ingiuntivi della Banca di Credito CooperativoPontassieve e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accertando l’inesistenza di qualsiasi loro debitoverso gli istituti e confermava il decreto unicamente nei confronti diCarlo [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Banca di [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza,chiedendo la sospensione della procedura fino alla definizionedell’appello proposto avverso la sentenza n. 404/2020 del Tribunale diIl G.E., con ordinanza del 20 marzo 2020, riqualificata l’istanzacome riassunzione, dichiarava riassunta la procedura e la sospendevaai sensi dell’art. 623 c.p.c. fino all’esito dell’appello.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo exart. 669-terdecies c.p.c. eccependo la decadenza del termine diriassunzione, l’assenza di titolo della Banca di Credito CooperativoPontassieve, nonché l’errata interpretazione dell’art. 623 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL 2018S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) si costituivano, con distintecomparse, per chiedere l’inammissibilità e il rigetto del reclamo.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2558/2020, accoglieva ilreclamo, revocava l’ordinanza del G.E. del 20 marzo 2020 e dichiaravaestinta la procedura esecutiva R.G.E. 453/2016, compensando le spesedi lite.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,deducendo che la revoca del decreto ingiuntivo non determinava lacaducazione del titolo finché la sentenza non fosse passata in giudicatoe che la procedura poteva proseguire anche per la presenzadell’intervenuto Cioni.Si costituivano: Banca di [OSCURATO:PERSONA] perassociarsi alle difese dell’appellante; [OSCURATO:PERSONA] per chiedere ilrigetto del gravame.Riassunta la causa - interrotta a seguito del decesso di RenatoMugnai - nei confronti dei suoi eredi, la Corte d’appello di Firenze, consentenza n. 2218/2023, rigettava il gravame, confermata l’estinzionedella procedura. Infine, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite in favore degli eredi del [OSCURATO:SOCIETA] eNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026compensava le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Banca di CreditoCooperativo Pontassieve.2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, articolando due motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve è rimastaintimata.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiaratol’estinzione della procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n.453/2016). Occorre premettere che la vicenda aveva tratto origine dalvenir meno dei titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) su cui si fondaval’esecuzione: nel corso del giudizio di merito, invero, il Tribunale diMPS (ora Siena NPL) e BCC Pontassieve, accertando che i signoriMugnai non erano debitori. La corte territoriale, chiamata a decidere sela procedura esecutiva possa proseguire qualora il titolo esecutivo siastato revocato con una sentenza di primo grado (confermata in appelloma non ancora passata in giudicato), ha rigettato l’appello della SienaNPL, ritenendo che la revoca del titolo esecutivo determini l’estinzioneimmediata del processo esecutivo. Ciò in quanto l’esistenza del titolo èuna condizione dell’azione che deve persistere per tutta la durata dellaprocedura e che la sua caducazione (anche se non definitiva) neimpedisce la prosecuzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/20262. [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso in due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia   Illegittimità del provvedimentoimpugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione ed errata applicazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. C.p.p.,per difetto di motivazione/motivazione apparente circa gli effetti dellasentenza, non passata in giudicato, di revoca del decreto ingiuntivo  ,nella parte in cui la corte territoriale ha offerto una motivazionemeramente apparente, limitandosi a richiamare precedentigiurisprudenziali senza esporre un autonomo percorso argomentativo.Osserva che la sentenza non ha spiegato le ragioni della decisione,risolvendosi in un mero rinvio a giurisprudenza, privo di valutazionecritica;- con il secondo motivo denuncia   Illegittimità delprovvedimento impugnato ex art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 282, 295, 324, 474, 475, 615, 616, 624,633, 634, 642, 645 e 653 c.p.c. con riferimento all’affermazionesecondo cui la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza di primogrado provvisoriamente esecutiva comporta il venir menodell’esecuzione iniziata sulla base del titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo   , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoche la revoca del decreto ingiuntivo facesse venir meno il titoloesecutivo sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.Sostiene che l’effetto caducatorio del decreto ingiuntivo potevaderivare solo da una sentenza passata in giudicato e che, pertanto, unadecisione non definitiva non poteva estinguere la procedura esecutivané privare il creditore della possibilità di proseguirla, specieconsiderando il ricorso ancora pendente sulla sentenza di revoca.3. Il ricorso è inammissibile per carenza, agli atti, della procuraal soggetto che ha conferito la procura speciale per proporre il ricorsostesso: circostanza dirimente questa, che rende superflua (se nonproprio preclude) la disamina dei motivi posti a base del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra letante, oltre alla recentissima Cass. n. 1914/2026, anche: Cass. n. 2033del 2022; n. 24893 e n. 576 del 2021; n. 11898 del 2019; n. 4924 del2017; n. 21803 del 2016; n. 16274 del 2015; n. 23786 e n. 1345 del2013; n. 13207 e n. 9091 del 2012; n. 22009 e n. 10122 del 2007; n.11285 e n. 11188 del 2005) il principio per cui, in caso di proposizionedel ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale ospeciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativodocumento che contenga la procura è indispensabile per la verifica delcorretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, alprocuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, ilricorso o il controricorso sono inammissibili.Detto vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quantoavviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o disoggetto al quale il potere di rappresentanza derivi direttamentedall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme dipubblicità) e non basta che colui, che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile, ne indichi gli estremi, inquanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto.Ora, è vero che, nel caso di specie, parte ricorrente non hadepositato la procura speciale. Tuttavia, detto vizio è stato sanato inquanto dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte risulta chedetta procura è stata prodotta dai controricorrenti, che, nelcontrodedurre al ricorso, hanno allegato copia della notificazione viapec dagli stessi ricevuta. E, all’interno del relativo messaggio, sono perl’appunto presenti il ricorso, la procura speciale e la relata di notifica.Ma vi è altro vizio procedurale, nel quale è incorsa partericorrente e che non risulta essere stato sanato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026Nel ricorso vengono indicati i seguenti documenti indispensabiliper la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali eprocessuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c.:a) la procura del 31.08.2018 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 57298):alla [OSCURATO:SOCIETA].;b) la procura del 21.10.2022 ([OSCURATO:PERSONA], rep. 5488):conferito poteri al procuratore speciale (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che hapoi rilasciato il mandato al difensore.Senonché, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte(e come resi accessibili dal programma informatico di gestione delprocesso civile telematico di legittimità) risulta che parte ricorrente haprodotto la prima procura (quella cioè del 31 agosto 2018), ma nonanche la seconda (quella cioè del 21 ottobre 2022).Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per difettodi prova, in atti, del rituale conferimento della rappresentanza, da partedel soggetto nel cui nome è formato il ricorso, al soggetto che poi, talequalità spendendo, ha conferito la procura speciale per ricorrere aldifensore che ha infine formato e notificato il ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida inNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro 8.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio sostenute dalla controricorrente, spese che liquida inNumero registro generale 2141/2024Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 7500/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro 8.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
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