CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21078/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -UFFICIO X [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO V [OSCURATO:PERSONA];- intimati –nonché-intimata -nonchéNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026DOCENTI [OSCURATO:PERSONA] L’ANNOSCOLASTICO 2018/2019 [OSCURATO:PERSONA]-intimati -avverso la sentenza n. 2980/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 18/07/2023 R.G.N. 2731/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale diAvellino che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], docente atempo indeterminato, il quale, dopo aver prestato servizio dall’annoscolastico 2012/2013 presso il [OSCURATO:PERSONA] per l’Istruzione degliAdulti CPIA1 Torino, [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]”, aveva presentatodomanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 ed avevachiesto il riconoscimento di entrambe le precedenze previste dai commi 14e 15 dell’art. 23 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personaledocente, educativo ed A.T.A.Ciò sull’assunto che il servizio svolto presso la Casa circondarialecostituisse anche insegnamento «nei corsi per l’educazione degli adulti»,tali essendo i discenti detenuti, come reso evidente dalla disciplina dettatadal d.P.R. n. 263/2012 che, nel ridefinire l'assetto organizzativo didatticodei Centri d'istruzione per gli adulti, aveva in essi ricompreso i corsi dellascuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati, sulla basedella normativa previgente, presso gli istituti di prevenzione e pena.2. Poiché in occasione delle operazioni di mobilità al ricorrente era statoriconosciuto il solo titolo di precedenza previsto dal comma 14 in favore dicoloro che avessero prestato servizio per almeno un triennio presso lestrutture ospedaliere o penitenziarie, il Califano aveva agito in giudiziochiedendo che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento diNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026entrambe le precedenze invocate ed aveva domandato anche la condannadel Ministero convenuto a disporre il suo trasferimento, nell’ordine,presso il «C.T.P. [OSCURATO:PERSONA] "GENOVESI" (ex precedenza comma15 art. 23 CCNI Mobilità 2018/19)» o presso la «[OSCURATO:PERSONA] diAvellino (in subordine, ex precedenza comma 14 art. 23 CCNI Mobilità2018/19)».3. La Corte d’appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, hacondiviso l’esegesi data dal Tribunale alle disposizioni contrattuali oggettodel contrasto interpretativo e, dopo averne riportato il testo nellamotivazione della pronuncia, ha escluso che il medesimo servizio triennaleprestato presso la [OSCURATO:PERSONA], previsto dal comma 14, potesseassumere rilievo anche ai fini dell’attribuzione della precedenzadisciplinata dal comma 15, applicabile all’attività prestata «nei corsi serali,nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazionedegli adulti e nei corsi di alfabetizzazione» in strutture diverse da quellespecificamente indicate nel comma 14.3.1. Ha rilevato, in particolare, che:a) nell’applicazione della disciplina contrattuale gli ambiti territorialiavevano tenuto un comportamento non univoco, avendo escluso ilconcorso dei titoli di precedenza per alcune annualità, ammettendolo,invece, per altre;b) il tenore letterale della disposizione, ed in particolare l’incipit delcomma 15 (….analogamente a quanto disposto nel precedente comma, èprevista una priorità….) non avvalorava la tesi dell’appellante, secondo cuil’avverbio sarebbe stato utilizzato per evidenziare la possibilità del cumulo,ben potendo il termine esprimere un mero raffronto, ossia indicare che ilriconoscimento della precedenza avveniva «nello stesso modo e peranaloghe ragioni»;c) le clausole contrattuali in rilievo avevano contenuto diverso, non solo inrelazione alla diversità degli insegnamenti, ma anche con riferimentoNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’estensione della precedenza, in un caso di portata generale rispetto atutte le sedi, nell’altro limitata ai soli fini dell’accesso ai corsi di istruzioneper gli adulti attivati presso i C.P.I.A.4. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenza sulla base di ununico motivo, illustrato da memoria, al quale non hanno opposto difese ilMinistero dell’Istruzione e del Merito, gli [OSCURATO:PERSONA] e gli Ambititerritoriali, rimasti intimati, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e dei docenticontrointeressati, nei cui confronti il contraddittorio è stato integrato aseguito di ordinanza interlocutoria n. 33156 del 18 dicembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, «violazione, in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., dell’art. 23, commi 14 e 15, delContratto [OSCURATO:PERSONA] sulla Mobilità per l’a.s.2018/2019, siglato dal Ministero dell’Istruzione e dai Sindacatirappresentativi del settore Scuola, degli articoli 1362, 1363 e 1366 delcodice civile, nonché degli artt. 112 e 115 codice di procedura civile».Sostiene il ricorrente che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che ledue precedenze previste rispettivamente dai commi 14 e 15 dell’art. 23del C.C.N.I non fossero cumulabili ed entrambe attribuibili in relazione almedesimo servizio prestato presso l’istituto penitenziario e deduce che adiverse conclusioni orienta il tenore letterale delle clausole in rilievo, ed inparticolare l’avverbio «analogamente», utilizzato quale sinonimo di«anche» o di «altresì». Aggiunge che il giudice del merito avrebbe dovutovalorizzare il comportamento tenuto dal Ministero, che per altre annualitàaveva riconosciuto entrambi i titoli di precedenza, nonché tener conto, aifini dell’esegesi del testo contrattuale, della organizzazione dei C.P.I.A.,con specifico riferimento alla riconducibilità dei corsi istituiti presso gliistituti carcerari al genus dei corsi per adulti.Numero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Il ricorso è inammissibile.La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermareche, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, ladenuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi dilavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per iquali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalleamministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contrattonazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimiprevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragionedell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di caratteredecentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la lorointerpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sededi legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneuticacontrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tanteCass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n.6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n.16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass.n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020).2.1. Si tratta di principi che questa Corte ha richiamato anche infattispecie nelle quali era stata specificamente dedotta la violazione delC.C.N.I. in tema di mobilità del personale della scuola (cfr. fra le tanteCass. n. 2476/2025) e dai quali ha tratto l’ulteriore conseguenza, unavolta esclusa la giuridica possibilità dell’interpretazione diretta,dell’applicabilità dell’orientamento, anch’esso consolidato, secondo cui «intema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle partiin relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto,affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella solaNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.» (Cass.n.3829/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).2.2. L'orientamento consolidato di cui si è dato conto è stato precisatoevidenziando anche che costituisce questione di merito, rimessa al giudicecompetente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, aifini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quellorappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n.8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione nonsi può limitare a denunciare l'erroneità di detto giudizio, sul rilievo che ildato letterale sarebbe privo della ritenuta chiarezza, né può solocontrapporre a quella della sentenza impugnata l'interpretazione disattesadalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n.995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice dilegittimità resta limitata alla corretta applicazione delle regole chepresiedono all'attività interpretativa e, pertanto, le censure non possonoessere finalizzate a sollecitare, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione di legge, una interpretazione diretta della clausola ad opera delgiudice di legittimità.2.3. Nella specie la Corte territoriale, nell’interpretare le clausolecontrattuali nei termini riportati nello storico di lite, ha correttamentevalorizzato il tenore letterale delle stesse, interpretate le une per mezzoNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026delle altre, nel rispetto del canone indicato dall’art. 1363 c.c., e non haignorato il comportamento successivo alla conclusione del contratto,perché, al contrario, l’ha apprezzato e ritenuto non decisivo a fronte dicondotte non univoche tenute in occasione delle diverse operazioni dimobilità.Così ragionando il giudice del merito non è incorso nella denunciataviolazione dell’art. 1362 c.c., giacché la norma citata, nel prescrivereall'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle partisenza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elementotestuale del contratto, che resta prioritario per ricostruire l'effettivavolontà delle parti, tanto che «qualora la lettera della convenzione, per leespressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà deicontraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito dellaconvenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile» (Cass. n.21576/2019 e con riferimento all'interpretazione dei contratti collettiviCass. n. 26961/2019; Cass. n. 21888/2016; Cass. n. 19357/2013).2.4. L’esegesi del contratto integrativo fornita dalla Corte distrettuale, cheha valorizzato anche la specialità di una fattispecie rispetto all’altranonché la maggiore ampiezza della precedenza accordata ai docenti inservizio presso gli istituti penitenziari, costituisce un approdo nonimplausibile del ragionamento interpretativo, a fronte del quale ilricorrente, che fa leva sul diverso significato da attribuire all’avverbio«analogamente», nella sostanza si limita a rivendicare un’alternativainterpretazione più favorevole, non confrontandosi con il principio, checostituisce ormai ius receptum, secondo cui «per sottrarsi al sindacato dilegittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, eplausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che avevaproposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi inNumero registro generale 537/2024Numero sezionale 2799/2026Numero di raccolta generale 21078/2026Data pubblicazione 22/06/2026sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra» ( Cass. n.18214/2024).3. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché ilMinistero ed i controinteressati non hanno svolto attività difensiva,rimanendo intimati.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, comemodificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per glieffetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza dellecondizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributounificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte di Cassazione, il 4 giugno 2026La Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]