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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17935/2026

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nula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e GiacomoPizza, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamentedomiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 1217/2022 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 17, in data 1/2/2022 e nonnotificata;Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania in data 1 febbraio 2022, n. 1217/17/2022, laquale, in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamentoper parziale versamento dell’IMU per l’anno 2013, avente ad oggettotaluni immobili ubicati in Comune di Napoli, ha rigettato l’appello propostoavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli n. 103582/8/2019, con compensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario – non riconoscendo al contribuentel’esenzione da IMU per l’abitazione principale - in relazione all’immobileubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, secondo l’opzionemanifestata dal medesimo - risultando l’abitazione principale, intesa comequella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato la residenza(accettabile tramite i registri dell’anagrafe) e la dimora (ossia il luogodove la famiglia abita la maggior parte dell’anno), fissata sin dallacostituzione del nucleo familiare – in data 15.6.1993 - in altro immobile,ubicato in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove peraltro ha la residenzail coniuge del contribuente, insieme al figlio e, successivamente, ai nipoti,per il quale veniva riconosciuta l’esenzione dall’imposta. [OSCURATO:PERSONA] inoltre rilevato che l’abitazione principale deve essere costituita da unasola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dallacircostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unitàimmobiliare distintamente iscritta in catasto.3.

Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il contribuente denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello del tutto omessol’esame del motivo di gravame riferito alla totale carenza di motivazionedell’avviso di accertamento e della sentenza di primo grado in relazione almedesimo profilo di censura.1.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento.

Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapervenuto all'esame del rapporto sostanziale, deve considerarsi, per comeè strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata.

Il giudizio tributario,infatti, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapportosostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio dimerito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con laconseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurrealla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia,rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata lagiurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024,n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18941).Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez.Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n.22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).2.

Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione del combinato dispostodi cui agli artt. 3, L. n. 241/1990 e 7, l. n. 212/2000 per omessamotivazione dell’atto impugnato, riproponendo le censure formulateinnanzi ai giudici di merito, riferite al difetto di motivazione dell’avviso inrettifica, privo degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche afondamento della pretesa impositiva.2.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cd. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenzadi un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espressoin ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, apena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente il contenutorilevante, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base alricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale,bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dallaNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suofondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867;Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n.9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez.6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501).

Nel caso dispecie, in mancanza di trascrizione dell'impugnato avviso di accertamentoo di richiamo del relativo contenuto essenziale nel corpo del ricorso, non èconcessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza delcontenuto dell'atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente;ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, laquale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell'attoimpositivo.2.3.

Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteveicolato mediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., che consente la deduzione dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio.3.

Con il terzo motivo, il contribuente deduce “violazione nonchéerronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per avere laCommissione tributaria regionale errato a non considerare chel’impugnato avviso in rettifica ha escluso l’esenzione da IMU relativamentea tutte le unità immobiliari in suo possesso, non riconoscendola né perquella ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, scala B, int. 22 ove ha fissato lapropria residenza anagrafica e la dimora abituale, né per quella di ViaPonti Rossi n. 104, residenza anagrafica nell’anno 2013 del proprioconiuge.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/20263.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate direcente da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 ottobre 2024, n. 26774,ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo diriferimento, ribadendo che:- l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato edintegrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha perpresupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale ele pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […].

Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relativepertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate»;- l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzionedell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categoriecatastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), cosìriformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizioNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente eche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione conriferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale insede di separazione o divorzio;- tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741,lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;- l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI - la contemporaneasussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimoraabituale;- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con unintervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2,quarto periodo, d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui,ora, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.3.3.

È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casaprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che lanozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui ilbeneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente erisiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagraficain diverso Comune (Cass., 6^- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).3.4.

Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delleleggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizipendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass.,Sez. 6^Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301;Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda ilpossessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo diriferimento); non si tratta, infatti, di una c.d.

“seconda casa”, poiché inquest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordisull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazionestabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che unadeterminazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilitànon si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art.144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1,comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur inassenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuenteall’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibiledi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa èstata invocata.

Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il dirittoall'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate daNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forzadelle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenzaanagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche ilmantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleofamiliare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza ela dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26aprile 2025, n. 10973).3.5.

Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindiescluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principalepresupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026;Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).3.6.

Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non èstata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato inNapoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, risultando invece adibito adabitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data15/6/1993, l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove il coniuge delcontribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullostesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioniprincipali.3.7.

La sentenza impugnata ha motivato il rigetto affermando: «(…).Osserva dunque la Commissione che l’abitazione principale deve esserecostituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, aprescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principalepiù di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. (…).

Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorioNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per lerelative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare,indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza dei rispettivicomponenti (nel senso che solo uno degli immobili può beneficiare delleagevolazioni per l’abitazione principale). (…) In definitiva, l’abitazioneprincipale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbianofissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) ladimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior partedell’anno).

Ebbene nella presente fattispecie documentalmente risulta chei componenti del nucleo familiare dell’appellante sono proprietari di piùimmobili collocati sul territorio comunale e che risulta sin dallacostituzione del nucleo familiare il 15.6.1993 adibito ad abitazionefamiliare l’immobile in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 104.

Il comuneappellato ha altresì evidenziato che da riscontri effettuati pressol’anagrafe tributaria [OSCURATO:PERSONA], coniuge del [OSCURATO:PERSONA], hamantenuto, sin dalla sua origine (15/6/1993) e fino al 29/07/2019, lapropria residenza, nell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, insieme al figlioe, successivamente ai nipoti, dell’appellante/ricorrente in primo grado”.3.8.Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appello dimancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragione ostativafatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto per effettodella sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citatoart. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso dispecie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principaleprescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altroimmobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossiaresidenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenerepacifici (in tal senso, v.

Cass., n. 12220/2026).4.

Con il quarto motivo, in rubrica “Violazione nonché erronea efalsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 8, D.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026Lgs. n. 23/2011 e 7, D. Lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza per avere i giudicid’appello escluso che il contribuente possa beneficiare dell’esenzione daIMU per la destinazione al culto, non avendo dimostrato l’effettiva econtinua destinazione dell’immobile a luogo di culto pubblico, “laddove lacategoria predetta B/7 ricomprende “Cappelle e oratori destinatiall’esercizio del pubblico culto”, senza considerare che in base alle normerichiamate sono esenti da imposta i fabbricati destinati all’esercizio delculto, senza distinzione tra pubblico e non pubblico.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere laCommissione tributaria regionale affermato che l’appellante non ha fornitoalcun utile elemento probatorio dal quale desumere l’effettiva e continuadestinazione di un immobile privato a luogo di culto pubblico.6.

Il quarto motivo è fondato, con assorbimento della censuraformulata con il quinto.6.1.

In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta:(...) d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992».

Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/20266.2.

Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).6.3.

Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha esclusol’esenzione affermando che la categoria B/7, “ricomprende cappelle eoratori destinati all’esercizio del pubblico culto”, che il contribuente non hafornito alcun elemento probatorio dal quale desumere l’effettiva econtinua destinazione di un immobile privato a luogo di culto pubblico.Tale affermazione è palesemente errata in quanto omette di considerareche la predetta categoria catastale fa riferimento alle “Cappelle ed oratorinon destinati all’esercizio del pubblico culto” e che, conformementeall’indirizzo richiamato, la classificazione catastale in categoria B/7 èindice presuntivo della funzionalità all’esercizio del culto, con laconseguenza che i locali dove insistono le cappelle beneficianodell’esenzione di cui all’art. 7 d. lgs. n. 504/1992.7.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettati il primo,ritenuto inammissibile il secondo motivo e dichiarato assorbito il quintomotivo di ricorso, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essereNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod.proc. civ., accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso delcontribuente e riconoscendo per gli immobili, di cui all’impugnato avvisodi accertamento, ubicati in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e alla ViaPonti Rossi n. 104, il primo quale abitazione principale del contribuente, eil secondo quale cappella privata censita in catasto alla categoria B/7, leesenzioni previste, rispettivamente, dall’art. 13, II comma, quartoperiodo, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, richiamatoper l’IMU dalla disposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.8.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, inragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito a unapluralità di immobili) e tenuto conto della sopravvenienza, in corso dicausa, della pertinente giurisprudenza di legittimità costituzionale.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinto ilprimo, dichiara inammissibile il secondo mezzo di ricorso e assorbito ilquinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente neilimiti esposti in parte motiva e con riferimento alle unità immobiliari ivimeglio specificate.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nula n. 16, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e GiacomoPizza, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamentedomiciliato in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 1217/2022 depositata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 17, in data 1/2/2022 e nonnotificata;Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania in data 1 febbraio 2022, n. 1217/17/2022, laquale, in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamentoper parziale versamento dell’IMU per l’anno 2013, avente ad oggettotaluni immobili ubicati in Comune di Napoli, ha rigettato l’appello propostoavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli n. 103582/8/2019, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario – non riconoscendo al contribuentel’esenzione da IMU per l’abitazione principale - in relazione all’immobileubicato in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, secondo l’opzionemanifestata dal medesimo - risultando l’abitazione principale, intesa comequella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato la residenza(accettabile tramite i registri dell’anagrafe) e la dimora (ossia il luogodove la famiglia abita la maggior parte dell’anno), fissata sin dallacostituzione del nucleo familiare – in data 15.6.1993 - in altro immobile,ubicato in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove peraltro ha la residenzail coniuge del contribuente, insieme al figlio e, successivamente, ai nipoti,per il quale veniva riconosciuta l’esenzione dall’imposta. [OSCURATO:PERSONA] inoltre rilevato che l’abitazione principale deve essere costituita da unasola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dallacircostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unitàimmobiliare distintamente iscritta in catasto.3. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il contribuente denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello del tutto omessol’esame del motivo di gravame riferito alla totale carenza di motivazionedell’avviso di accertamento e della sentenza di primo grado in relazione almedesimo profilo di censura.1.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole al contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento. Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapervenuto all'esame del rapporto sostanziale, deve considerarsi, per comeè strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata. Il giudizio tributario,infatti, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapportosostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazionedell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio dimerito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con laconseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurrealla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia,rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata lagiurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024,n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18941).Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tali rilievi escludono la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronunciaex art. 112 cod. proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremidel vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez.Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n.22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione del combinato dispostodi cui agli artt. 3, L. n. 241/1990 e 7, l. n. 212/2000 per omessamotivazione dell’atto impugnato, riproponendo le censure formulateinnanzi ai giudici di merito, riferite al difetto di motivazione dell’avviso inrettifica, privo degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche afondamento della pretesa impositiva.2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cd. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenzadi un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espressoin ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, apena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente il contenutorilevante, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base alricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale,bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dallaNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suofondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867;Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n.9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez.6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Nel caso dispecie, in mancanza di trascrizione dell'impugnato avviso di accertamentoo di richiamo del relativo contenuto essenziale nel corpo del ricorso, non èconcessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza delcontenuto dell'atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente;ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, laquale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell'attoimpositivo.2.3. Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamenteveicolato mediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., che consente la deduzione dell’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio.3. Con il terzo motivo, il contribuente deduce “violazione nonchéerronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per avere laCommissione tributaria regionale errato a non considerare chel’impugnato avviso in rettifica ha escluso l’esenzione da IMU relativamentea tutte le unità immobiliari in suo possesso, non riconoscendola né perquella ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, scala B, int. 22 ove ha fissato lapropria residenza anagrafica e la dimora abituale, né per quella di ViaPonti Rossi n. 104, residenza anagrafica nell’anno 2013 del proprioconiuge.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/20263.1. Il motivo è fondato.3.2. Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate direcente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774,ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo diriferimento, ribadendo che:- l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato edintegrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha perpresupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale ele pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […]. Per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relativepertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna dellecategorie catastali indicate»;- l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzionedell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categoriecatastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), cosìriformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizioNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente eche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un soloimmobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione conriferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale insede di separazione o divorzio;- tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741,lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;- l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI - la contemporaneasussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimoraabituale;- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con unintervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2,quarto periodo, d.l. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui,ora, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.3.3. È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casaprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che lanozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e laNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui ilbeneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente erisiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagraficain diverso Comune (Cass., 6^- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).3.4. Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delleleggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizipendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass.,Sez. 6^Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301;Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda ilpossessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo diriferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché inquest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse,il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordisull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazionestabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che unadeterminazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilitànon si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art.144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1,comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur inassenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuenteall’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibiledi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa èstata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il dirittoall'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate daNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forzadelle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenzaanagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche ilmantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleofamiliare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza ela dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26aprile 2025, n. 10973).3.5. Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindiescluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principalepresupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026;Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).3.6. Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non èstata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato inNapoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A, risultando invece adibito adabitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data15/6/1993, l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, ove il coniuge delcontribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullostesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioniprincipali.3.7. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto affermando: «(…).Osserva dunque la Commissione che l’abitazione principale deve esserecostituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, aprescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principalepiù di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. (…). Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimoraabituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorioNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per lerelative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare,indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza dei rispettivicomponenti (nel senso che solo uno degli immobili può beneficiare delleagevolazioni per l’abitazione principale). (…) In definitiva, l’abitazioneprincipale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbianofissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) ladimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior partedell’anno). Ebbene nella presente fattispecie documentalmente risulta chei componenti del nucleo familiare dell’appellante sono proprietari di piùimmobili collocati sul territorio comunale e che risulta sin dallacostituzione del nucleo familiare il 15.6.1993 adibito ad abitazionefamiliare l’immobile in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 104. Il comuneappellato ha altresì evidenziato che da riscontri effettuati pressol’anagrafe tributaria [OSCURATO:PERSONA], coniuge del [OSCURATO:PERSONA], hamantenuto, sin dalla sua origine (15/6/1993) e fino al 29/07/2019, lapropria residenza, nell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 104, insieme al figlioe, successivamente ai nipoti, dell’appellante/ricorrente in primo grado”.3.8.Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appello dimancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragione ostativafatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto per effettodella sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citatoart. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso dispecie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principaleprescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altroimmobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossiaresidenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenerepacifici (in tal senso, v. Cass., n. 12220/2026).4. Con il quarto motivo, in rubrica “Violazione nonché erronea efalsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 8, D.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026Lgs. n. 23/2011 e 7, D. Lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza per avere i giudicid’appello escluso che il contribuente possa beneficiare dell’esenzione daIMU per la destinazione al culto, non avendo dimostrato l’effettiva econtinua destinazione dell’immobile a luogo di culto pubblico, “laddove lacategoria predetta B/7 ricomprende “Cappelle e oratori destinatiall’esercizio del pubblico culto”, senza considerare che in base alle normerichiamate sono esenti da imposta i fabbricati destinati all’esercizio delculto, senza distinzione tra pubblico e non pubblico.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere laCommissione tributaria regionale affermato che l’appellante non ha fornitoalcun utile elemento probatorio dal quale desumere l’effettiva e continuadestinazione di un immobile privato a luogo di culto pubblico.6. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento della censuraformulata con il quinto.6.1. In base alla previsione dell’art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI: «Sono esenti dall’imposta:(...) d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchécompatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e leloro pertinenze»; tale esenzione è stata richiamata per l’IMU dalladisposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, a tenore del quale: «Si applicano, inoltre, le esenzionipreviste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) delcitato decreto legislativo n. 504 del 1992». Dal coordinamento sistematicodelle norme succitate, si può, quindi, desumere che anche la destinazioneesclusiva dell’immobile all’esercizio privato del culto può essere sufficienteper beneficiare dell’esenzione da IMU.Numero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/20266.2. Pertanto, si deve dare continuità all’orientamento di questaCorte, secondo cui i locali dove insistono le cappelle private (secondo ilcanone 1226 del codex iuris canonici: «Con il nome di cappella privata siintende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al cultodivino in favore di una o più persone fisiche») beneficiano dell'esenzioneprevista dall'art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,in quanto funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi ne abbiala disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^,28 settembre 2021, n. 26217; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n.11072), essendo indice presuntivo di tale utilizzo la classificazionecatastale in categoria B/7 (“Cappelle ed oratori non destinati all’eserciziopubblico del culto”).6.3. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha esclusol’esenzione affermando che la categoria B/7, “ricomprende cappelle eoratori destinati all’esercizio del pubblico culto”, che il contribuente non hafornito alcun elemento probatorio dal quale desumere l’effettiva econtinua destinazione di un immobile privato a luogo di culto pubblico.Tale affermazione è palesemente errata in quanto omette di considerareche la predetta categoria catastale fa riferimento alle “Cappelle ed oratorinon destinati all’esercizio del pubblico culto” e che, conformementeall’indirizzo richiamato, la classificazione catastale in categoria B/7 èindice presuntivo della funzionalità all’esercizio del culto, con laconseguenza che i locali dove insistono le cappelle beneficianodell’esenzione di cui all’art. 7 d. lgs. n. 504/1992.7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosila fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettati il primo,ritenuto inammissibile il secondo motivo e dichiarato assorbito il quintomotivo di ricorso, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essereNumero registro generale 14518/2022Numero sezionale 4120/2026Numero di raccolta generale 17935/2026Data pubblicazione 04/06/2026deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod.proc. civ., accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso delcontribuente e riconoscendo per gli immobili, di cui all’impugnato avvisodi accertamento, ubicati in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 89/A e alla ViaPonti Rossi n. 104, il primo quale abitazione principale del contribuente, eil secondo quale cappella privata censita in catasto alla categoria B/7, leesenzioni previste, rispettivamente, dall’art. 13, II comma, quartoperiodo, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, richiamatoper l’IMU dalla disposizione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, deld.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.8. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, inragione del parziale accoglimento del ricorso (all’origine riferito a unapluralità di immobili) e tenuto conto della sopravvenienza, in corso dicausa, della pertinente giurisprudenza di legittimità costituzionale. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinto ilprimo, dichiara inammissibile il secondo mezzo di ricorso e assorbito ilquinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente neilimiti esposti in parte motiva e con riferimento alle unità immobiliari ivimeglio specificate.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 17935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris