CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6154/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliatiper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3736/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 4 luglio 2019. [OSCURATO:PERSONA] –LINKED r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del12 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel maggio 2007, su proposta dell’intermediario finanziario [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a. (in appresso, per brevità: la banca) e nei locali dello stesso, la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in appresso, per brevità: la compagnia) un contratto denominato “polizza di assicurazioni sulla vita”, della durata di cinque anni e sei mesi, versando contestualmente il premio (unico) dell’importo di euro 250.000. Asserendo di essersi avvedutasolo dopo alcune comunicazioni della compagnia (di riduzione del valore di riscatto della polizza) di aver acquistato un prodotto finanziario, la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in lite la banca e la compagnia, domandando declaratoria di nullità del contratto per difetto di volontà, difetto di forma e mancata sottoscrizione del contratto quadro o, in via gradata, di annullamento per dolo o errore essenziale riconoscibile, in ogni caso con condanna della compagnia alla restituzione della somma corrisposta di euro 250.000 ed al risarcimento dei danni patiti. 2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Avellino rigettò integralmente le domande. 3. Accogliendo in parte l’appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato la nullità del contratto, condannato la compagnia alla restituzione del premio versato, disatteso le istanze di risarcimento del danno. Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ha: -) individuato l’elemento discretivo tra l’ assicurazione sulla vita e l’investimento finanziario nella mancanza d ella garanzia di conservazione del capitale alla scadenza; r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ) ravvisato nel negozio in oggetto un « vero e proprio prodotto finanziario», alla luce della rilevante perdita del capitale investito, come da comunicazioni della compagnia al contraente; - ) ritenuto l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in appresso, per brevità ed in sigla: T.U.F.) ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303; - ) concluso per la nullità (speciale) della polizza assicurativa in parola, dacché non accompagnata dal rispettivo contratto quadro. 4. Ricorrono uno actu per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a cinque motivi cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui insta per il rigetto del ricorso. 6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. 7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro di ricorso vanno congiuntamente esaminati. Essi svolgono -in maniera frammista e intrinsecamente connessa, non scevra da tautologie - le censure che in appresso si riportano, sinteticamente, nel corretto ordine logico di trattazione: 1.1. il giudice territoriale ha errato nella qualificazione della polizza index linkeda premio unico oggetto di lite come strumento finanziario anziché come assicurazione sulla vita (regolata dal codice delle assicurazioni private: d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209), inquadramento invece più consonoin base alla considerazione del rischio demografico nelle condizioni di assicurazione(elemento che rimanda alla fattispecie di cui all’art. 1882 cod. civ.), non assumendo dirimente rilievo l’assenza r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di un obbligo di restituzione alla scadenza(primo motivo, articolato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23, 25-bis T.U.F. e e dell’art. 30 del regolamento Consob n. 11522/98); 1.2. la sentenza gravata, nell’operare la descrittasussunzione sub specie iuris, ha valorizzato il solo elemento della rilevante perdita del capitale investito, omettendo « qualsiasi valutazione della natura (causa) dell’accordo e/o delle relative clausole con affermazioni assolutamente inidonee a rendere palese la ratio decidendi», sì da incappare nel vizio di motivazioneapparente (terzo motivo, per nullità della sentenza exart. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.); 1.3. la Corte d’appello ha errato nel ricondurre il contratto in parola nello schema legale delle figure negoziali regolate dal T.U.F. o, comunque, ha errato nel ritenere il contratto (stipulato il 4 maggio 2007) assoggettato alle previsioni degli artt. 21 e 23 del T.U.F. in tema di obblighi informativi e c.d contratto quadro perché, in base all’art. 100, lett. f),del T.U.F. ratione temporis vigente, i «prodotti emessi da imprese di assicurazione»erano esclusi dall’ambito di applicazione del citato art. 21 , essendo stata operata l’ estensione delle regole di condotta del T.U.F. alle polizze index linked solo al momento della introduzione, nell’art. 1 del T.U.F. della lettera w-bis)- che include tra i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V -, norma applicabile, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 303del 2006, unicamente «ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a partire dal 1° luglio 2007» (secondo motivo, per violazione degli art. 1362 e ss. cod. civ., degli artt. 1 e 100 del T.U.F. e degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 303 del 2006); 1.4. la ritenuta operatività nel caso degli artt. 21 e 23 del T.U.F. è erronea anche perché in contrasto con i princìpi della certezza del diritto e della irretroattività della legge: solo in epoca successiva alla stipula del contratto de quo la Consob ha emendato il Regolamento r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], estendendo quanto disposto sul contratto quadro ai prodotti finanziari (unit linked e index linked ) emessi da imprese di assicurazione (quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., degli artt. 1, 23 e 25-bisdel T.U.F. e dell’art. 30 del regolamento Consob n. 11522/98). 2. I motivi, così complessivamente considerati,sono infondati. 2.1. La qualificazione del negozio controverso operata nella gravata sentenza (nei limiti in cui essa è sindacabile in sede di legittimità, cioè a dire nei limiti del vaglio sulla sussunzione della volontà delle parti nella fattispecie legale corrispondente , non già sulla ricerca ed individuazione in via interpretativa della volontà delle parti: da ultimo, Cass.09/02/2021, n. 3115; Cass. 04/06/2021, n. 15603) è conforme a diritto. Sul tema, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che «le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. “linked”pure, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi –conferiscono all ’ impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta dimandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie difattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. “unit linked” e d “ index linked ” , il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistentiin titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. “tradizionali” ex art. 1882 cod. civ ., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di unasomma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogareal contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto» (Cass. 22/10/2021, n. 29583). Sulla scorta del così enucleato discrimen, più di recente, è stata ritenuta corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita) di un contratto che prevedeva «la possibilità di perdere interamente il capitale e non garantiva comunque un rendimento minimo» (Cass. 27/07/2023, n. 22961). Al richiamato orientamento si intende qui dare convinta continuità, nemmeno emergendo dalla prospettazione dei ricorrenti elementi di critica idonei ad una sua rimeditazione. Risulta pertanto ben chiaro come la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la rilevante perdita del premio investito (ovvero proprio gli elementi in forza dei quali il giudice territoriale ha argomentato la riconducibilità ai prodotti finanziaridel negozio) costituiscano, nelle polizze unit o index linked a causa mista, indici sintomatici signif icativi e d univoci della natura finanziaria dell’operazione nel complesso intesa, siccome innervano la collocazione del rischio assicurato(c.d. r ischio di perfo r mance ) a carico dell’investitore-assicurato, marcandoin tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico, opera il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore. 2.2. In senso contrario non vale dedurre in questa sede - senza dare conto della sottoposizione della circostanza al vaglio del giudice di merito, nei modi e con i termini previsti dalle scansioni processuali –il rilievoassegnato ex contractu al rischio demografico, quale parametro di determinazione della prestazione gravante sull’assicuratore, idoneo -ove preponderante nel definito assetto d’interessi - ad orientare verso il paradigma disciplinatodall’art. 1882 del codice civile. r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E tanto perché (al di là della apparente novità della questione, già ex se sufficiente a precluderne l’esame a questa Corte) costituisce apprezzamento di fatto -riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato - la valutazione, di carattere stricto sensu interpretativa, circa la prevalenza, nelle polizze linked, della causa finanziaria o della causa assicurativa sulla vita (Cass. 30/04/2018, n. 10333; Cass. 18/04/2012, n. 6061 ) : giudizio svolto dalla Corte napoletana ed estrinsecato in una trama giustificativa adeguata e strutturalmente logica (seppur sintetica), di certo immune dall’anomalia motivazionale qui denunciata. 2.3. Anche le censure afferenti l’inoperatività dei precetti del T.U.F. in tema di obblighi informativi e contratto-quadro (nonchéla dichiarata nullità per inosservanza di essi) non colgono nel segno. Per costante indirizzo ermeneutico di nomofilachia, pure per i contratti con finalità di investimento stipulati in epoca anteriore alle modifiche apportate al T.U.F. dal d.lgs. n. 262 del 2005 e dal d.lgs. n. 303 del 2006 gravano su intermediario, emittente e promotore - in forza del generale dovere di comportamento secondo buona fede- gli obblighi informativi del medesimo contenuto p oi trasfus o in diritto positivo dalle testé richiamate novelle. L’integrale assimilazione, quoad disciplinam, delle polizze unit o index linkedai prodotti finanziari regolati dal T.U.F. è stata realizzata con le interpolazioni al d.lgs. n. 58 del 1998 operate dagli interventi legislativi innanzi citati: (i) dapprima (con il d.lgs. n. 262 del 2005), con l’introduzione dell’art. 25-bis ( il quale , al primo comma, estende l’applicabilità degli artt. 21 e 23 alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) e l’abrogazione dell’art. 100, lett. f), cheescludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall’ambito applicativo del regime sulla sollecitazione all’investimento; (ii) in seguito (con il d.lgs. n. 303 r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 2006) con l’inserimento nel primo comma de l l ’art. 1 della lettera w-bis),in base alla quale per prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazionesi intendono le polizze e le operazioni «le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», cioè proprio le polizze unit o index linked. Se ciò è vero, si deve tuttavia rilevare -e la notazione è dirimente per palesare l’infondatezza degli assunti del ricorrente - che siffatte sopravvenute disposizioni normative generano dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall’osservazione della funzione socio-giuridica di operazioni negoziali invalse nella prassi, sicché queste ultime, anche prima delle novelle in parola, erano assoggettate ad identiche regole, in particolar modo per quanto concerne gli obblighi informativi e la obbligatorietà del c.d. contratto –quadro (in tal senso, espressamente, oltre alle menzionate Cass. n. 22961 del 2023 e Cass. n. 6061 del 2012, cfr. altresì Cass. 05/03/2019, n. 6319). 2.4. Ad ogni buon conto, l’individuazione delladisciplina applicabile ratione temporis al contratto de quo (stipulato - per dato pacifico - il giorno 4 maggio 2007) prospettata dal ricorrente è errata. L’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (rubricato « disposizioni finali e transitorie»), avente ad oggetto il coordinamento del T.U.F. con il d.lgs. n. 262 del 2005, prevede, al quarto comma,l ’applicabilità ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007del solo art. 30 del T.U.F. (contestualmente modificato), relativo alle offerte fuori sede di strumenti finanziari. Tale il contenuto della disposizione di diritto transitorio, in ordine alle altre nuove norme non può che trovare spazio la regola generale sulla vigenza delle leggi «nel decimoquinto giorno successivo» alla loro pubblicazione (art. 10 disp. prel. cod. civ.). r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il d.lgs. n. 303 del 2006 sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 10 gennaio 2007, dal quindicesimo giorno successivo a detta data deve ritenersi la vigenza degli artt. 1, 25-bis e 100 del T.U.F., nelle parti ut supra novellate, norme di contenuto immediatamente precettivo, non abbisognevoli di successiveintegrazioni regolamentar i per trovare attuazione. Anche per siffatta ragione, va dunque affermata la soggezionedella polizza de quaalle previsioni degli artt. 21 e 23 T.U.F. (per effetto della relatio contenuta nell’art. 25-bis), cioè a dire, per quanto qui interessa, alla sanzione della nullità della polizza unit o index linkednon preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente(e d a lla consegna a quest’ultimo di un esemplare del contratto) avente ad oggetto la regolamentazione dell’offerta all’investitore del prodotto finanziario emesso dall’impresa assicuratrice. 3.Il quinto motivo espone « vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello omesso di considerare che, nel caso di specie, il contratto non è stato sottoscritto da un consumatore/investitore ma da una società di capitali,correttamente profilata con questionario di adeguatezza». 3. Il motivo è inammissibile. Il fatto decisivo per il giudizio considerato dall’invocata norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concretoaccadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415). La doglianza del ricorrente non deduce un «fatto» nell’accezione ora precisata, bensì prospetta un error iuris, un vizio nella sussunzione dell’operazione negoziale che postula di necessità un accertamento di r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto (in ordine alla qualità soggettiva di uno dei contraenti) in questa sede inammissibile, dacché attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. E, d’altro canto, non sono ritualmente somministrati a questa Corte gli elementi perverificare se la questione sia stata già prospettata, con la dovuta puntualità, ai giudici del merito. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenzaed a carico di entrambe le ricorrenti per l’evidente identità della posizione processuale, con liquidazione operata, in ragione della unitarietà dell’incarico, nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo e distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, i quali hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]., tra loro in solido,alla refusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità , liquidate nella misura, complessiva e totale,di euro 6.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge, con distrazione r.g. n. 6154/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in favore dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione d’anticipo resa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per