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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36676/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15821/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per varie ipotesi di usura aggravata (capi H-I-M) deducendo, con tre motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui all' art. 644 comma 5 n. 3 e 4 c.p.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposti sono meramente reiterativi di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondati.

3.1. La pronunzia impugnata, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, ha, in primo luogo, accertato il collegamento fra i prestiti in questione e l' attività di impresa delle vittime, facendo corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore. (Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015 Ud. (dep. 15/03/2016 ) Rv. 266163 - 01.

3.2. La motivazione della sentenza impugnata - la quale anche sul punto ha richiamato l' iter argomentativo della pronunzia di primo grado - non appare, poi, né carente, né illogica nè contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto comprovato - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - lo stato di bisogno delle vittime.

Occorre, invero, considerare quanto allo stato di bisogno che - secondo la giurisprudenza di legittimità dalla quale non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi - lo stesso sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso.

E la prova della sussistenza dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967 nonché Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv.270064), come avvenuto nel caso di specie ove risultano pattuiti interessi mensili assai elevati pari al 10%.4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15821/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per varie ipotesi di usura aggravata (capi H-I-M) deducendo, con tre motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui all' art. 644 comma 5 n. 3 e 4 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposti sono meramente reiterativi di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. La pronunzia impugnata, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, ha, in primo luogo, accertato il collegamento fra i prestiti in questione e l' attività di impresa delle vittime, facendo corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore. (Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015 Ud. (dep. 15/03/2016 ) Rv. 266163 - 01. 3.2. La motivazione della sentenza impugnata - la quale anche sul punto ha richiamato l' iter argomentativo della pronunzia di primo grado - non appare, poi, né carente, né illogica nè contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto comprovato - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - lo stato di bisogno delle vittime. Occorre, invero, considerare quanto allo stato di bisogno che - secondo la giurisprudenza di legittimità dalla quale non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi - lo stesso sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso. E la prova della sussistenza dello stato di bisogno può ritenersi raggiunta anche in base al mero ricorso al prestito privato dietro corresponsione di interessi di entità tale da far presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni particolarmente inique ed onerose (cfr. Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967 nonché Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv.270064), come avvenuto nel caso di specie ove risultano pattuiti interessi mensili assai elevati pari al 10%.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere este
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