Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01470/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, minaccia aggravata e lesioni aggravate; Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - ribaditi nei motivi nuovi trasmessi per l'odierna udienza - con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che propongono una rilettura delle modalità dell'azione e dell'attendibilità della persona offesa, ampiamente argomentate nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, minaccia aggravata e lesioni aggravate; Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - ribaditi nei motivi nuovi trasmessi per l'odierna udienza - con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che propongono una rilettura delle modalità dell'azione e dell'attendibilità della persona offesa, ampiamente argomentate nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 01470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris