CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 12705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Como in composizione collegiale — in funzione di giudice dell'esecuzione - ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le seguenti pronunce a carico della condannata: a) sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, emessa in data 11/10/2018 e passata in giudicato il 10/11/2018, mediante la quale la Franchi è stata condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa per i reati di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., in relazione ad episodi delittuosi commessi in Como rispettivamente il 31/10/2013, il 12/6/2014, il 6/12/2016 e il 7/4/2016; b) sentenza del Tribunale di Como in composizione collegiale, emessa in data 11/04/2019 e passata in giudicato il 24/06/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, per reati di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., commessi tra il 4 aprile 2011 e il 29 aprile 2013. Accogliendo tale istanza, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, deducendo il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione della norma processuale regolatrice della competenza in fase esecutiva. L'ultima sentenza divenuta irrevocabile (ossia quella del Tribunale di Como del giorno 11 aprile 2019, sopra indicata), riguardava infatti anche le posizioni di alcuni coimputati; tale decisione è stata annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza del 24 giugno 2022, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quindi essere individuato nella Corte di appello di Milano, per il principio della unicità del Giudice dell'esecuzione relativamente al medesimo provvedimento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Con memoria depositata il 2 febbraio 2023 la condannata, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha domandato la conferma dell'ordinanza impugnata. Ha in particolare dedotto non esser stato formulato, ad opera del Pubblico ministero, rilievo alcuno - in sede di incidente di esecuzione - in ordine alla lamentata incompetenza funzionale del Tribunale adito. Il Pubblico ministero ha anzi, in sede di decisione dell'incidente di esecuzione, espresso parere 2 t contrario all'accoglimento della domanda, in base alla ritenuta insussistenza degli elementi postulati dalla norma per la unificazione della pluralità di fatti sotto il vincolo della continuazione; è in tal modo entrato direttamente nel merito della vicenda giudiziaria. La difesa della condannata sottolinea inoltre come, del pari, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nulla abbia rilevato, circa la ritenuta competenza del Tribunale di Como, emettendo anzi - in data 7 ottobre 2022 - ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione nei confronti della Franchi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione processuale posta dal ricorso attiene alla individuazione del giudice dell'esecuzione competente, nel caso in cui l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti dell'istante sia una sentenza di appello annullata parzialmente dalla Corte di cassazione, con riferimento a dei soggetti coimputati, con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice (nel caso ora in esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano). Il tema, relativo alla interpretazione dell'art. 665 cod. proc. pen., non risulta vagliato nell'ordinanza impugnata. Si deve allora rilevare come la questione posta dal ricorrente sia già stata esaminata dalla giurisprudenza, nonché risolta - con uniformità di orientamenti - nel senso dell'attribuibilità della competenza al giudice del rinvio (fra tante, Sez. 1, 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617; Sez. 1, 25.2.2015, Perrone, Rv. 263097). Questa Corte ha dunque già avuto modo di chiarire come il giudice dell'esecuzione competente - in presenza di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con riferimento solo ad alcuni degli originari coimputati - debba essere individuato, anche per quanto attiene ai coimputati in relazione ai quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice del rinvio. Tale lettura della regola dettata dall'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. si basa non solo sul dato letterale, ma anche sull'applicazione del principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 5146 del 22/11/2017, Laurendi, Rv. 272061 - 01). L'art. 665 cod. proc. pen. attribuisce la competenza dell'esecuzione penale al giudice che ha pronunciato il provvedimento da eseguire; la norma, poi, declina il principio nei casi di impugnazione del provvedimento, dettando i criteri atti a pervenire all'individuazione del giudice dell'esecuzione, nel caso in cui più giudici (nei diversi gradi di giudizio) abbiano pronunciato la decisione da eseguire. 3 f Nel caso particolare della sentenza d'appello annullata parzialmente con rinvio, l'art. 665, co. 3, cod. proc. pen. determina testualmente la competenza esecutiva del giudice del rinvio. Richiamando allora principi già espressi in passato da questa Corte (Sez. 1, n. 3451 del 27/11/2017, Zanisi, Rv. 272407 - 01; Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525 - 01), può poi anche sottolinearsi come tale disciplina abbia una valenza generale e trovi sempre applicazione, in ossequio al principio dell'unicità dell'esecuzione, che costituisce il criterio regolatore della disciplina dettata dall'art. 665 cod. proc. pen. A tale conclusione si deve pervenire anche se l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati (Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, Perrone, rv. 263097; Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, rv. 264617; Sez. 1, n. 16494 del 24/3/2004, Caridi, rv. 227936) ed altresì allorquando il giudice del rinvio abbia confermato la pronuncia di primo grado (Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Bertè, rv. 223601; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, Guarnieri, rv. 246395). Si tratta insomma di una regola del tutto indifferente, rispetto alla circostanza che il giudice del rinvio abbia - o non abbia - confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104 - 01). Tale approdo interpretativo trova come detto scaturigine nella ratio stessa dell'art. 665 cod. proc. pen., che è norma pacificamente finalizzata a ricondurre ad un solo giudice l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale inerente a tutti i coimputati (Sez. 6, n. 3377 del 13/07/1994, Sigoli, rv. 199569). Da ciò, la fondatezza della tesi prospettata nel ricorso. 3. Eccepisce poi la difesa - per il tramite della sopra menzionata memoria difensiva - come la competenza del Tribunale di Como a valutare l'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. sia stata ritenuta corretta, non solo dallo stesso Tribunale in sede di decisione nel merito alla stessa, ma anche dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como; nulla è stato infatti mai rilevato, in ordine alla competenza ex art. 665 co. 3 c.p.p. del Tribunale adito, fino al momento dell'emissione dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza presentata dalla condannata. 3.1. È però agevole ricordare come la competenza in fase esecutiva rivesta un carattere funzionale, assoluto e inderogabile. Essa può pertanto essere sempre dedotta dalle parti, mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775; si veda anche Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv. 233583 - 01, laddove è spiegato come la questione circa la competenza del giudice dell'esecuzione possa esser dedotta 4 f dalle parti attraverso il ricorso per cassazione, nonché rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio). 4. Può in conclusione darsi continuità al principio di diritto secondo il quale la norma di cui all'art. 665, co. 3, cod. proc. pen., laddove stabilisce che "quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio", opera anche nel caso in cui l'annullamento sia stato soggettivamente parziale e l'esecuzione riguardi un imputato nei cui confronti non sia stato pronunciato l'annullamento della sentenza. 5. Alla luce di quanto precede, deve dunque essere pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, giudice funzionalmentecompetente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza im