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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31651/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 1 ROMA; - intbnati - avverso la sentenza n. 3710/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in reazione alla ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché corrisposti a soggetto ritenuto interposto, riferibile alla stessa contribuente.

Più in particolare, entrambi i collegi di merito rilevavano che i costi disconosciuti dall'Ufficio attenevano a spese sostenute dalla contribuente, quale notaio, a due società di servizi ritenute facenti capo ad ella stessa, sia per identità di indirizzo, sia per promiscuità di personale dipendente con quello dello studio, sia per volume di fatturato societario, derivante pressoché dalle prestazioni erogate a favore dello studio notarile, sia per la figura dell'amministratore delegato nella persona della suocera della contribuente.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Ric. 2021 n. 14752 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi vigenti in materia di presunzioni, nel concreto contestando la natura presuntiva degli indizi raccolti dall'Ufficio ed apprezzati dai collegi di merito.

Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n.

Ric. 2021 n. 14752 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14752-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 1 ROMA; - intbnati - avverso la sentenza n. 3710/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in reazione alla ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché corrisposti a soggetto ritenuto interposto, riferibile alla stessa contribuente. Più in particolare, entrambi i collegi di merito rilevavano che i costi disconosciuti dall'Ufficio attenevano a spese sostenute dalla contribuente, quale notaio, a due società di servizi ritenute facenti capo ad ella stessa, sia per identità di indirizzo, sia per promiscuità di personale dipendente con quello dello studio, sia per volume di fatturato societario, derivante pressoché dalle prestazioni erogate a favore dello studio notarile, sia per la figura dell'amministratore delegato nella persona della suocera della contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. Ric. 2021 n. 14752 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, nonché dei principi vigenti in materia di presunzioni, nel concreto contestando la natura presuntiva degli indizi raccolti dall'Ufficio ed apprezzati dai collegi di merito. Così come posto, il motivo si riduce ad un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. Ric. 2021 n. 14752 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Né la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza offre argomenti per discostarsi dal precitato orientamento consolidato di questa Corte. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1
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