CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20636/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell'esecuzioneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della medesima Corte territoriale del 28gennaio 2025, irrevocabile il 16.2.2025. Osservava che, ai sensi dell’art. 164, comma 4 cod.pen., ostava alla concessione del beneficio, la circostanza che il condannato ne avesse giàbeneficiato due volte ovvero con le sentenze emesse dalla Corte di appello di ReggioCalabria il 7.2.2019 e il 28.3.2024 e concludeva che doveva revocarsi di diritto lasospensione ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente,articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc. pen.Osserva che il provvedimento ha disposto la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 2) cod. pen., mentre lacorretta norma di riferimento andava individuata nel disposto dell’art. 168, comma 3 cod.pen., in quanto il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4 cod. pen.,in presenza di cause ostative.Inoltre, richiamando la sentenza Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, censura la decisioneper non aver previamente verificato se agli atti del giudice della cognizione risultasse lacausa ostativa, potendo intervenire il giudice dell’esecuzione solo nel caso in cui la causaostativa non risultasse dagli atti in quanto, diversamente, la erronea pronuncia potevaessere emendata solo in sede di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.Richiamato il principio espresso da Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01, haosservato che «ai giudici di appello di [OSCURATO:PERSONA] non era stata devoluta la cognizionedel punto relativo alla sospensione condizionale della pena e il pubblico ministero non avevaproposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamenteconcesso il beneficio. Ciò significa che il punto della sospensione condizionale non haformato l'oggetto della devoluzione, e il fatto che agli atti del fascicolo del giudice di appellovi fosse attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non hadeterminato alcuna preclusione all'intervento revocatorio del giudice dell'esecuzione, perchéil giudice di appello non aveva cognizione del punto e non ha espresso conseguentementealcuna valutazione, nemmeno implicita.» Ha concluso, quindi, osservando che il ricorrentenon si era confrontato con le argomentazioni dell’ordinanza e andava, quindi, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione abbia richiamatol’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., la motivazione della revoca della sospensionecondizionale della pena è incentrata sul disposto dell’art. 168, comma 3 cod. pen., inrelazione all’art, 164, comma 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rilevato chel’odierno ricorrente, con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28gennaio 2025, in violazione del disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ha beneficiatodella sospensione condizionale una terza volta, in quanto già concessagli con lasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con altra sentenzadella medesima Corte del 28.3.2024.3. Tanto premesso, si osserva che l’art. 1 della legge n. 128 del 2001 ha introdotto ilterzo comma dell’art. 168 cod. pen., così prevedendo una ulteriore ipotesi di revoca dellasospensione condizionale della pena, relativa al caso in cui il beneficio sia stato concessoin presenza di cause ostative.La giurisprudenza di legittimità ha delineato i limiti, le modalità, gli oneri probatori e ipoteri officiosi del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nella revoca della sospensione condizionaledel la pena i l legit t imamente concessa nel la fase del la cognizione (Cass.Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381), prevedendo che questi debba revocare ilbeneficio concesso in violazione dell’art. 168 c. 3 cod. pen., ovvero in presenza di causeostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione,nel qual caso l’errore può essere emendato solo a seguito di impugnazione. A tal fine, haprecisato che il giudice della esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica alriguardo, il fascicolo del giudizio.Ha, altresì, chiarito che costituisce impedimento alla revoca del beneficio in sededi esecuzione la conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice dellacognizione e non la loro conoscibilità. Ciò in quanto la statuizione in ordine allaconcessione della sospensione della pena, benché contenuta in una sentenzaformalmente irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale,dalla quale si differenzia sia sotto il profilo della struttura del provvedimento (consistendoin un giudizio prognostico e non di accertamento), sia sotto il profilo funzionale (essendoquesto temporaneo, provvisorio, soggetto alle condizioni stabilite dalla legge e, in talunicasi consentiti, dal giudice), con la conseguenza che non è propria di detta statuizione lapreclusione forte tipica della res iudicata, che la rende irrevocabile per cause preesistentisia conosciute sia conoscibili, ovvero sia in relazione alle cause dedotte sia a quellededucibili.La statuizione sui benefici ex art. 163 cod. pen. è, invece, assistita da unapreclusione debole, che trova il proprio fondamento nel principio del ne bis in idem, e chesi estende solo alle questioni dedotte, con la conseguenza che può essere superata siasulla base di elementi emersi successivamente al provvedimento divenuto irrevocabile,sia sulla base di elementi preesistenti, ma “non presi in considerazione” néespressamente né implicitamente.In conclusione, e riassuntivamente, se la causa ostativa alla concessione delbeneficio risulti documentata in atti, deve ritenersi ricompresa nel perimetro dell’oggettodello scrutinio del giudice della cognizione, sicché, ove non valutata, l’omissione puòessere superata solo con l’impugnazione. Ove, invece, non sia documentata in atti, sideve ritenere non rientrante nella cognizione del giudice del merito, non assistita dallapreclusione del giudicato e, quindi, revocabile ove emergano successivamente causeostative preesistenti alla concessione del beneficio.4. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure sollevate dal ricorrente neiconfronti dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sonofondate. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non hariferito di aver compiuto detta necessaria verifica. Si rende, pertanto, necessario annullarel’ordinanza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione perché, in ossequio ai principisopra esposti e previa acquisizione del fascicolo della cognizione del procedimento definitocon la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2025, irrevocabile il16.2.2025, verifichi se risultava agli atti del giudice della cognizione la causa ostativa.Non osta a tale conclusione il dictum della sentenza delle SU n. 36460 del 30/05/2024,Rv. 287004-01, secondo la quale È legittima la revoca, in sede esecutiva, dellasospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quellod'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso ilpotere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentementeespresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita . La circostanza, dedotta dalProcuratore generale, che, avanti la Corte territoriale, non fosse stata devoluta la cognizionedel punto relativo alla sospensione condizionale della pena e che il pubblico ministero nonavesse proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamenteconcesso il beneficio, non esclude, ed anzi conferma, la necessità di compiere la verifica dicui alla menzionata sentenza delle Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di ReggioCalabria.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]