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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20290/2022

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[OSCURATO:EMAIL]),elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], gianmichelegentile@ordineavvocati roma.org in Roma,via G.G.

Belli n. 27, come da procura in calce de ll’atto ; -ricorrente– contro R.G.N.

Ud. 14.6.2022 Pagina2di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] r o ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza della Libertà n. 10, come daprocura in calce de ll’atto -controricorrente- perla cassazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:DATA_NASCITA] in R.G.2818/2018; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del14 giugno 2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. Il Tribunale di Pordenone, con decreto 24/01/2019 in R.G. 2818/2018, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta ex art t . 98 - 99 l.f. dall’ing.

MassimoUrso avverso il decreto di esecutività dello stato passivo con cui il Giudicedelegato del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . aveva rigetta to in toto la domandadi ammissione di un credito pari ad € 910.474,96, oltre IVA e C AP , vantatoper prestazioni professionali svolte su incarico della società fallita per larealizzazione di un complesso residen ziale turistico in Caorle ;

2. i l Tribunale premette va che il credito asseritamente vantato a titolo di compensiper prestazioni professionali era stato escluso dallo stato passivo dalG.D. poiché incerto non solo nel quantum, in ragione della discrezionalità e genericità della sua determinazione, quanto già nell’ an, poiché non adeguatamentesupportato dai documenti probatori dimessi ;

3. n el merito, poi, accoglieva l’opposizione limitatamente al credito inerentela sola attività peritale svolta dall’ing egnere per la società fallita, in quantoadeguatamente provata, ammettendo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. il credito di € 25.000 a titolo di compenso, oltre accessori in chirografo,stante la portata non retroattiva dell’intervento modificativo, sul punto,della legge n. 205 del 2017 ; Pagina3di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro

4. q uanto alle restanti voci di credito ricollegate allo svolgimento dell’attivitàdi i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ii) progettazione strutturale, di direzion e dei lavori, di coordinamento generale e iii) redazione della due diligence della società Marina V erde, il Tribunale ha ritenuto che l’opponente non avesse assolto l’oneredi fornire la prova dell’esistenza del rapporto di prestazione d’opera intellettuale,avendo allegato documentazioni inefficaci rispetto agli incarichi asseritamente ricevuti ; dall’analisi de i documenti dimessi dall’istante , emergevainfatti l’inopponibilità degli stessi al fallimento in quanto tutti privi di data certa , in un caso caren ti della sottoscrizione della presunta committente [OSCURATO:PERSONA] e, in altro , conclusi con diverso committente (Studio tecnico [OSCURATO:PERSONA]) o già retribuiti a diverso professionista, tra l’altro ammesso al passivo (e coniuge del ricorrente) ; dall’inadeguatezzadelle prov e così presentate per dimostrare il conferimento di ciascun incarico , il Tribunale aggiungeva che neppure vi era stata dimostrazione in ordine allo “ svolgimento in concreto del rapporto professionale”;

5. a vverso tale decisione, ricorre in Cassazione il creditore sulla base di due motivi di ricorso; resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’a rt.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità del decreto perviolazione dell’art. 99, 11 comma l.f. e dell’art. 111 Cost. per la mancata concessione, a fronte dell’esplicita istanza formulata, del termine per la presentazione di memorie che avrebbero consentito la corretta esplicazione del contraddittorio, riconoscendo al ricorrente la possibilità di replicare alle osservazioni e argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata dalla Curatela ai sensi del settimo comma della medesima disposizione; Pagina4di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro

2. c o n il secondo motivo di ricorso, Urso lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., di un fatto storico decisivo per il giudizio, imputando al Tribunale l’erroneo esame di prove documentali fornite nei precedenti gradi e oggetto di interlocuzione processuale tra le parti, rilevanti ai fini del giudizio circa la sussistenza effettiva di una prestazione d’opera professionale e il suo concreto esperimento; piùspecificamente, il ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul creditore ai fini della dimostrazione della sua pretesa in sede di ammissione, ritenendo che, dall’analisi dell e fatture emesse (documenti 31, 32 e 33) per l’incasso degli acconti versati per le varie attività, richiamate in ricorso, risulterebbe chiaro il conferimento di un incarico; così come gli ulteriori documenti riportati in ricorso– certif icato di collaudo (doc. 26), documento per l’incarico dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (doc. 2), documento per l’incarico dell’attività di cui avrebbe dovuto occuparsi lo studio tecnico [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3), verbali di collaudo (documenti 21 e 22), lettera dell’ing.

Urso di assunzione di responsabilità nei confronti del comune di Caorle (doc. 46) – comprov erebbero , secondo il motivo , il rapporto professionale e il suo effettivo svolgimento così da supportare la pretesa e l’ammissione al passivo in via privilegiata;

3. i l primo motivo è in ammissibile, per plurime ragioni ; osserva il Collegio , in continuità con propri precedenti in termini, che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall'art. 99 l .fall. ... la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione [è]previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.

Ne può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell'art. 99, comma 11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all'andamento del giudizio, chepotrebbe anche Pagina5di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro rendere superflua un'appendice scritta» (Cass. 5596/2017, 21825/2017, 13304/2018, 1397/2019, 13930/2019, 6993/2020, 2286/2021, 12793/2021, 26496/2021, 2122/2022);

4. a tale ragione reiettiva, si giustappone che il ricorrente si limita ad invocare una violazione senza specificare quali altre argomentazioni, aggiuntive rispetto al ricorso, avrebbe potuto introdurre nel procedimento, né illustra quale specifico pregiudizio avrebbe subito a seguito della negata replica nelle forme previste dalla norma invocata piuttosto che all'udienza di comparizione avanti al giudice delegato, a seguito della tempestiva costituzione della procedura; invero, il principio di celerità cui è ispirata la procedura fallimentare impone all’opponente di esporre le proprie ragioni, controbattendo a quelle esposte dalla curatela in memoria difensiva, in sede di udienza di comparizione, «mentre rimane nel potere discrezionale del giudice, ove tale soluzione si prospetti di una qualche utilità ai fini del decidere, concedere alle parti un termine per articolare difese scritte più compiute» (Cass. 17562/2018);ciò in quanto il termine in questione è stato espressamente concepito dal legislatore come eventuale, in considerazione del fatto che itermini decadenziali previsti dal comma 7 dell’art.99 l.f. per la costituzione dell'opposto consentono all'opponente di replicare alle difese avversarie fin dall'udienza di comparizione delle parti;

5. i l secondo motivo è a sua volta inammissibile ; il ricorrente lamenta la mancata valutazione in sede di opposizione di plurimi documenti il cui attento esame avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere provato il conferimento degli incarichi professionali, il loro oggetto, le prestazioni delle parti, il compenso dovuto e, dunque, il credito complessivo vantato; segue una lunga elencazione di fatture, certificati di collaudo, verbali di collaudo e altra documentazione per illustrare al Collegio di legittimità l’erroneo convincimento del giudice il quale, a fronte di documenti di un tale valore probatorio, non avrebbe che potuto decidere in senso contrario; da qui, se ne fa discendere un insufficiente esame necessario, invece, stante la loro rilevanza probatoria, ai fini del giusto decidere; Pagina6di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro

6. sul punto, r isulta chiara l’inesatta interpretazione del vizio di cui al numero 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. nella censura esposta per criticare l’esame delle risultanze probatorie da parte del Tribunale; infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile attualmente in sede di legittimità, [[sussiste solo se nelle argomentazioni del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e]] « non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa», ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza; specificamente viene affermato che «il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti» (Cass.

SS.UU. 8053 e 8054/2014; Cass. 27415/2018; Cass. 28887/2019); tanto considerato, devono senz’altro essere dichiarate inammissibili le doglianze prospettate, unicamente volte a criticare la valutazione probatoria dei documenti per come effettuata dal giudice di merito;

7. il tribunale ha infatti valutato la citata documentazione, rilevandone , quanto alle scritture private allegate a riprova dell’attivitài) di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e ii) di progettazione Pagina7di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro strutturale, di direzione dei lavori, di coordinamento generale, l’inopponibilità al fallimento per mancanza di data certa o di sottoscrizione riferibile al fallimento; quanto alle fatture, la loro idoneità a dimostrare solo “ lo svolgimento di un’attività di contabilizzazione e di liquidazione i cui valori sono ampiamente inferiori rispetto a quelli presi a riferimento dall’opponente per il calcolo del proprio compenso” (pag. 3 - 4 de l decreto) ; né la ratio decidendi appare specificamente affrontata in ricorso, limita ndosi esso a ribadire la pretesa efficacia probatoria di alcuni dei documenti dimessi, pretesa comunque già adeguatamente valutata in sede di opposizione; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, nella misura derivante dall’applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 10.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]),elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], gianmichelegentile@ordineavvocati roma.org in Roma,via G.G. Belli n. 27, come da procura in calce de ll’atto ; -ricorrente– contro R.G.N. Ud. 14.6.2022 Pagina2di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] r o ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazza della Libertà n. 10, come daprocura in calce de ll’atto -controricorrente- perla cassazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:DATA_NASCITA] in R.G.2818/2018; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del14 giugno 2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. Il Tribunale di Pordenone, con decreto 24/01/2019 in R.G. 2818/2018, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta ex art t . 98 - 99 l.f. dall’ing. MassimoUrso avverso il decreto di esecutività dello stato passivo con cui il Giudicedelegato del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . aveva rigetta to in toto la domandadi ammissione di un credito pari ad € 910.474,96, oltre IVA e C AP , vantatoper prestazioni professionali svolte su incarico della società fallita per larealizzazione di un complesso residen ziale turistico in Caorle ; 2. i l Tribunale premette va che il credito asseritamente vantato a titolo di compensiper prestazioni professionali era stato escluso dallo stato passivo dalG.D. poiché incerto non solo nel quantum, in ragione della discrezionalità e genericità della sua determinazione, quanto già nell’ an, poiché non adeguatamentesupportato dai documenti probatori dimessi ; 3. n el merito, poi, accoglieva l’opposizione limitatamente al credito inerentela sola attività peritale svolta dall’ing egnere per la società fallita, in quantoadeguatamente provata, ammettendo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. il credito di € 25.000 a titolo di compenso, oltre accessori in chirografo,stante la portata non retroattiva dell’intervento modificativo, sul punto,della legge n. 205 del 2017 ; Pagina3di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro 4. q uanto alle restanti voci di credito ricollegate allo svolgimento dell’attivitàdi i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ii) progettazione strutturale, di direzion e dei lavori, di coordinamento generale e iii) redazione della due diligence della società Marina V erde, il Tribunale ha ritenuto che l’opponente non avesse assolto l’oneredi fornire la prova dell’esistenza del rapporto di prestazione d’opera intellettuale,avendo allegato documentazioni inefficaci rispetto agli incarichi asseritamente ricevuti ; dall’analisi de i documenti dimessi dall’istante , emergevainfatti l’inopponibilità degli stessi al fallimento in quanto tutti privi di data certa , in un caso caren ti della sottoscrizione della presunta committente [OSCURATO:PERSONA] e, in altro , conclusi con diverso committente (Studio tecnico [OSCURATO:PERSONA]) o già retribuiti a diverso professionista, tra l’altro ammesso al passivo (e coniuge del ricorrente) ; dall’inadeguatezzadelle prov e così presentate per dimostrare il conferimento di ciascun incarico , il Tribunale aggiungeva che neppure vi era stata dimostrazione in ordine allo “ svolgimento in concreto del rapporto professionale”; 5. a vverso tale decisione, ricorre in Cassazione il creditore sulla base di due motivi di ricorso; resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’a rt.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità del decreto perviolazione dell’art. 99, 11 comma l.f. e dell’art. 111 Cost. per la mancata concessione, a fronte dell’esplicita istanza formulata, del termine per la presentazione di memorie che avrebbero consentito la corretta esplicazione del contraddittorio, riconoscendo al ricorrente la possibilità di replicare alle osservazioni e argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata dalla Curatela ai sensi del settimo comma della medesima disposizione; Pagina4di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro 2. c o n il secondo motivo di ricorso, Urso lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., di un fatto storico decisivo per il giudizio, imputando al Tribunale l’erroneo esame di prove documentali fornite nei precedenti gradi e oggetto di interlocuzione processuale tra le parti, rilevanti ai fini del giudizio circa la sussistenza effettiva di una prestazione d’opera professionale e il suo concreto esperimento; piùspecificamente, il ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul creditore ai fini della dimostrazione della sua pretesa in sede di ammissione, ritenendo che, dall’analisi dell e fatture emesse (documenti 31, 32 e 33) per l’incasso degli acconti versati per le varie attività, richiamate in ricorso, risulterebbe chiaro il conferimento di un incarico; così come gli ulteriori documenti riportati in ricorso– certif icato di collaudo (doc. 26), documento per l’incarico dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (doc. 2), documento per l’incarico dell’attività di cui avrebbe dovuto occuparsi lo studio tecnico [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3), verbali di collaudo (documenti 21 e 22), lettera dell’ing. Urso di assunzione di responsabilità nei confronti del comune di Caorle (doc. 46) – comprov erebbero , secondo il motivo , il rapporto professionale e il suo effettivo svolgimento così da supportare la pretesa e l’ammissione al passivo in via privilegiata; 3. i l primo motivo è in ammissibile, per plurime ragioni ; osserva il Collegio , in continuità con propri precedenti in termini, che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall'art. 99 l .fall. ... la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione [è]previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Ne può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell'art. 99, comma 11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all'andamento del giudizio, chepotrebbe anche Pagina5di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro rendere superflua un'appendice scritta» (Cass. 5596/2017, 21825/2017, 13304/2018, 1397/2019, 13930/2019, 6993/2020, 2286/2021, 12793/2021, 26496/2021, 2122/2022); 4. a tale ragione reiettiva, si giustappone che il ricorrente si limita ad invocare una violazione senza specificare quali altre argomentazioni, aggiuntive rispetto al ricorso, avrebbe potuto introdurre nel procedimento, né illustra quale specifico pregiudizio avrebbe subito a seguito della negata replica nelle forme previste dalla norma invocata piuttosto che all'udienza di comparizione avanti al giudice delegato, a seguito della tempestiva costituzione della procedura; invero, il principio di celerità cui è ispirata la procedura fallimentare impone all’opponente di esporre le proprie ragioni, controbattendo a quelle esposte dalla curatela in memoria difensiva, in sede di udienza di comparizione, «mentre rimane nel potere discrezionale del giudice, ove tale soluzione si prospetti di una qualche utilità ai fini del decidere, concedere alle parti un termine per articolare difese scritte più compiute» (Cass. 17562/2018);ciò in quanto il termine in questione è stato espressamente concepito dal legislatore come eventuale, in considerazione del fatto che itermini decadenziali previsti dal comma 7 dell’art.99 l.f. per la costituzione dell'opposto consentono all'opponente di replicare alle difese avversarie fin dall'udienza di comparizione delle parti; 5. i l secondo motivo è a sua volta inammissibile ; il ricorrente lamenta la mancata valutazione in sede di opposizione di plurimi documenti il cui attento esame avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere provato il conferimento degli incarichi professionali, il loro oggetto, le prestazioni delle parti, il compenso dovuto e, dunque, il credito complessivo vantato; segue una lunga elencazione di fatture, certificati di collaudo, verbali di collaudo e altra documentazione per illustrare al Collegio di legittimità l’erroneo convincimento del giudice il quale, a fronte di documenti di un tale valore probatorio, non avrebbe che potuto decidere in senso contrario; da qui, se ne fa discendere un insufficiente esame necessario, invece, stante la loro rilevanza probatoria, ai fini del giusto decidere; Pagina6di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro 6. sul punto, r isulta chiara l’inesatta interpretazione del vizio di cui al numero 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. nella censura esposta per criticare l’esame delle risultanze probatorie da parte del Tribunale; infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile attualmente in sede di legittimità, [[sussiste solo se nelle argomentazioni del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e]] « non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa», ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza; specificamente viene affermato che «il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti» (Cass. SS.UU. 8053 e 8054/2014; Cass. 27415/2018; Cass. 28887/2019); tanto considerato, devono senz’altro essere dichiarate inammissibili le doglianze prospettate, unicamente volte a criticare la valutazione probatoria dei documenti per come effettuata dal giudice di merito; 7. il tribunale ha infatti valutato la citata documentazione, rilevandone , quanto alle scritture private allegate a riprova dell’attivitài) di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e ii) di progettazione Pagina7di 7 - RGN 7498 /20 19 estensore cons. m.ferro strutturale, di direzione dei lavori, di coordinamento generale, l’inopponibilità al fallimento per mancanza di data certa o di sottoscrizione riferibile al fallimento; quanto alle fatture, la loro idoneità a dimostrare solo “ lo svolgimento di un’attività di contabilizzazione e di liquidazione i cui valori sono ampiamente inferiori rispetto a quelli presi a riferimento dall’opponente per il calcolo del proprio compenso” (pag. 3 - 4 de l decreto) ; né la ratio decidendi appare specificamente affrontata in ricorso, limita ndosi esso a ribadire la pretesa efficacia probatoria di alcuni dei documenti dimessi, pretesa comunque già adeguatamente valutata in sede di opposizione; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, nella misura derivante dall’applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 10.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma d
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