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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32350/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il 9 /11/1967 Avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Napoli del 7 dicembre 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell' indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'indagato che hanno concluso conformemente al ricorso e alla memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli, all'esito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato in parte l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 19 novembre 2021, poi modificata dal medesimo Giudice con ordinanza del 30 novembre 2021, con cui veniva sostituita l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo F) relativo al delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4

I. fall., confermandola nel resto con riferimento ai contestati fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Secondo la prospettazione accusatoria il ricorrente, amministratore unico della società fallita, ma anche titolare di fatto e di diritto di numerose altre società, italiane ed estere, tra loro collegate, aveva operato in modo da favorire le società del gruppo drenando dararo dalla fallita per farlo confluire nelle casse delle prime e anche nel proprio patrimonio personale.

2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi lamentando in entrambi l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla sussistenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari.

2.1. In ordine al requisito della concretezza„ ha esposto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non sussistono elementi concreti per poter ritenere sussistente il pericolo di recidivanzal posto che la società fallita è in mano della curatela e la società controllante "[OSCURATO:SOCIETA].", che avrebbe beneficiato del drenaggio del danaro della fallita, è in fase di ammissione a concordato preventivo con mutamento di tutti i precedenti titolari delle cariche sociali.

I giudici di merito, osserva poi il ricorrente, avrebbero dovuto ritenere completamente escluso il pericolo di recidivanza in virtù del rilievo che il ricorrente, già prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, era detenuto in carcere, in esecuzione di altro titolo, con l'interdizione dalle cariche sociali.

2.2. In ordine al requisito dell'attualità, lamenta che nell'ordinanza impugnata non si fa riferimento a dati concreti e oggettivi idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il nuovo difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il 12 aprile 2022 una memoria scritta.

Orbene, nei procedimenti per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, ma non autorizza né la produzione di documenti, né di memorie che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità, ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., devono intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.

Orbene, nonostante l'intestazione, la memoria non contiene motivi nuovi e deve, pertanto, essere considerata tardiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. In primo luogo, l'ordinanza impugnata risolve il tema della sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie affermando che «non occorrono molte parole per evidenziare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], dominus e, dunque, soggetto centrale nell'ambito della vicenda in esame, articolatasi in plurime condotte, nel corso di anni, posta in essere con spregiudicatezza, spregio assoluto delle regole imprenditoriali, per mera brama di danaro.

Le modalità indicative di habitus mentale incline alla commissione di reati di tale tipologia (ed il conseguente giudizio di non occasionalità che ne consegue), il ruolo di regista e coordinatore rivestito, Tessersi avvalso della complicità di svariati soggetti — anch'essi adusi alla commissione di delitti simili — non fanno che deporre per un elevato pericolo di recidiva».

Orbene, tale motivazione in realtà evoca mere formule di stile, del tutto sganciate da elementi concreti e si appalesa poco rispettosa del dettato di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. , avendo omesso il Tribunale del riesame di indicare le concrete circostanze di fatto che consentano di ritenere probabile, nonostante i motivi addotti dal ricorrente, la reiterazione di condotte criminose analoghe a quelle per cui è stata disposta la misura.

Ed invero, anche se la dismissicne di ogni carica e la detenzione in carcere del ricorrente in esecuzione di un altro titolo sin da un anno prima dell'ordinanza cautelare, di per sé, non impediscono un giudizio prognostico sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato, è pur vero che il Tribunale per riesame avrebbe dovuto fondare la propria decisione su elementi concreti e circostanze di fatto utili a smentire quanto dedotto dal ricorrente e a rendere probabile, nonostante l'attuale situazione in cui si trova l'indagato, la reiterazione di condotte analoghe a quelle criminose.

2.2. Anche sotto il profilo dell'attualità Il Tribunale del riesame non ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il requisito dell'attualità del pericolo, pur non essendo equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiedendo, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni d i recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, deve pur sempre essere accuratamente valutato avuto riguardo non solo alla fattispecie concreta, ma anche alla distanza temporale dai fatti (Sez 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618).

L'ordinanza impugnata, invece, indebolisce il dato temporale richiamando, quali indici di perdurante pericolosità, la «callida pervicacia criminale manifestata dall'indagato, che peraltro in sede di interrogatorio di garanzia non ha manifestato il minimo pentimento, fermo nel proposito do negare gli addebiti, senza pertanto sminuire la gravità della condotta e senza minimamente indurre a rivalutare il quadro della sua allarmante personalità».

Tale motivazione omette, in concreto, qualsiasi giudizio predittivo di pericolosità incentrato sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va considerata avendo riguardo alla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato e sulla base di elementi indicativi recenti idonea dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566).

Il requisito dell'attualità non può fondarsi su mere congetture, ma deve agganciarsi a dati concreti oggettivi attinenti al caso di specie tali da rendere I esigenza cautelare reale e attuale ossia effettiva nel momento in cui si procede ad applicare la misura cautelare, avendo riguardo al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare.

3. L'ordinanza impugnata, per quanto argomentato, deve essere annullata perché il giudice di merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda nuovo esame sul punto delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il 9 /11/1967 Avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Napoli del 7 dicembre 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell' indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'indagato che hanno concluso conformemente al ricorso e alla memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli, all'esito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato in parte l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 19 novembre 2021, poi modificata dal medesimo Giudice con ordinanza del 30 novembre 2021, con cui veniva sostituita l'originaria misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo F) relativo al delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 I. fall., confermandola nel resto con riferimento ai contestati fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Secondo la prospettazione accusatoria il ricorrente, amministratore unico della società fallita, ma anche titolare di fatto e di diritto di numerose altre società, italiane ed estere, tra loro collegate, aveva operato in modo da favorire le società del gruppo drenando dararo dalla fallita per farlo confluire nelle casse delle prime e anche nel proprio patrimonio personale. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi lamentando in entrambi l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla sussistenza dei requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari. 2.1. In ordine al requisito della concretezza„ ha esposto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non sussistono elementi concreti per poter ritenere sussistente il pericolo di recidivanzal posto che la società fallita è in mano della curatela e la società controllante "[OSCURATO:SOCIETA].", che avrebbe beneficiato del drenaggio del danaro della fallita, è in fase di ammissione a concordato preventivo con mutamento di tutti i precedenti titolari delle cariche sociali. I giudici di merito, osserva poi il ricorrente, avrebbero dovuto ritenere completamente escluso il pericolo di recidivanza in virtù del rilievo che il ricorrente, già prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, era detenuto in carcere, in esecuzione di altro titolo, con l'interdizione dalle cariche sociali. 2.2. In ordine al requisito dell'attualità, lamenta che nell'ordinanza impugnata non si fa riferimento a dati concreti e oggettivi idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il nuovo difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il 12 aprile 2022 una memoria scritta. Orbene, nei procedimenti per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, ma non autorizza né la produzione di documenti, né di memorie che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità, ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., devono intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza. Orbene, nonostante l'intestazione, la memoria non contiene motivi nuovi e deve, pertanto, essere considerata tardiva. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. In primo luogo, l'ordinanza impugnata risolve il tema della sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie affermando che «non occorrono molte parole per evidenziare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], dominus e, dunque, soggetto centrale nell'ambito della vicenda in esame, articolatasi in plurime condotte, nel corso di anni, posta in essere con spregiudicatezza, spregio assoluto delle regole imprenditoriali, per mera brama di danaro. Le modalità indicative di habitus mentale incline alla commissione di reati di tale tipologia (ed il conseguente giudizio di non occasionalità che ne consegue), il ruolo di regista e coordinatore rivestito, Tessersi avvalso della complicità di svariati soggetti — anch'essi adusi alla commissione di delitti simili — non fanno che deporre per un elevato pericolo di recidiva». Orbene, tale motivazione in realtà evoca mere formule di stile, del tutto sganciate da elementi concreti e si appalesa poco rispettosa del dettato di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. , avendo omesso il Tribunale del riesame di indicare le concrete circostanze di fatto che consentano di ritenere probabile, nonostante i motivi addotti dal ricorrente, la reiterazione di condotte criminose analoghe a quelle per cui è stata disposta la misura. Ed invero, anche se la dismissicne di ogni carica e la detenzione in carcere del ricorrente in esecuzione di un altro titolo sin da un anno prima dell'ordinanza cautelare, di per sé, non impediscono un giudizio prognostico sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato, è pur vero che il Tribunale per riesame avrebbe dovuto fondare la propria decisione su elementi concreti e circostanze di fatto utili a smentire quanto dedotto dal ricorrente e a rendere probabile, nonostante l'attuale situazione in cui si trova l'indagato, la reiterazione di condotte analoghe a quelle criminose. 2.2. Anche sotto il profilo dell'attualità Il Tribunale del riesame non ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il requisito dell'attualità del pericolo, pur non essendo equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiedendo, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni d i recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, deve pur sempre essere accuratamente valutato avuto riguardo non solo alla fattispecie concreta, ma anche alla distanza temporale dai fatti (Sez 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618). L'ordinanza impugnata, invece, indebolisce il dato temporale richiamando, quali indici di perdurante pericolosità, la «callida pervicacia criminale manifestata dall'indagato, che peraltro in sede di interrogatorio di garanzia non ha manifestato il minimo pentimento, fermo nel proposito do negare gli addebiti, senza pertanto sminuire la gravità della condotta e senza minimamente indurre a rivalutare il quadro della sua allarmante personalità». Tale motivazione omette, in concreto, qualsiasi giudizio predittivo di pericolosità incentrato sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va considerata avendo riguardo alla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato e sulla base di elementi indicativi recenti idonea dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Il requisito dell'attualità non può fondarsi su mere congetture, ma deve agganciarsi a dati concreti oggettivi attinenti al caso di specie tali da rendere I esigenza cautelare reale e attuale ossia effettiva nel momento in cui si procede ad applicare la misura cautelare, avendo riguardo al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare. 3. L'ordinanza impugnata, per quanto argomentato, deve essere annullata perché il giudice di merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda nuovo esame sul punto delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c
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