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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 15904/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21795/2023 R.G. seguito al regolamento di ufficio proposto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -opponente nel giudizio di merito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante in carica , rappresentata e difesa dall ’ Avvocatura dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti -opposta nel giudizio di merito- a seguito dell’ORDINANZA d el TRIBUNALE di BOLZANO nel procedimento civile R. G. n.2516/2022, depositata i l 13/09/2023 ; R.g. n. 21795 del 2023 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle lette e ritenute le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Bolzano; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere relatore CristianoValle; Rilevato che il Tribunale di Bolzano ha, con ordinanza resa in data 13/09/2023, nel procedimento civile R.g. n. 2516 dell ’ anno 2022 , proposto regolamento di competenza di ufficio a seguito della declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17/06/2022, nell’ambito di processo civile originato dall’impugnazione, da parte della società per azioni Sicily by car, di una cartella di pagamento (n. 021 2019 00061983 30 000, per oltre ventunomila euro –€ 21502,32) notificatale dall’Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Bolzano sulla base di verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada emessi da varie amministrazioni italiane (Comuni, Province e Prefetture); Considerato che l’elevazione del conflitto di competenza da parte del Tribunale di Bolzano è tempestiva, in quanto effettuata con ordinanza resa all’esito della prima udienza di trattazione, ossia successivamente a riserva assunta in detta udienza (Cass. n. 25391 del 29/08/2023 Rv. 668822 -01); la notificazione della cartella è avvenuta , a mezzo PEC, in Bolzano, laddove Sicily by Car S.p.a. ha , incontestatamente, la sede legale, alla via [OSCURATO:PERSONA], 10/h, cosicché deva applicarsi il disposto dell’art. 480, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento è assimilabile all’atto di precetto; l’opponente contesta la mancanza di un idoneo titolo esecutivo nei propri confronti, quale soggetto noleggiatore dei veicol i nei cui confronti sono stati elevati i verbali di accertamento; R.g. n. 21795 del 2023 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle in tema di opposizione all ’ esecuzione avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l’opposizione si fondi sull’illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al Prefetto, come avvenuto nella specie, la controversia verte sull’esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell’opposizione stessa è il Giudice di pace, in quanto già competente, per materia, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 1/09/2011 (Cass. n. 40561 del 17/12/2021 Rv. 663729 - 01) , ove – come nella specie – non venga in considerazione un’opposizione c.d. recuperatoria (di cui a Cass. Sez.

U. n. 22080 del 22/09/2017 Rv. 645323 -01); non rileva il cumulo delle sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall’ammontare delle sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460 del 15/03/2019 Rv. 653443 - 01), come correttamente evidenziato dal Tribunale rimettente; deve, pertanto, statuirsi che la competenza a conoscere dell’opposizione alla detta cartella esattoriale si individua in capo al Giudice di pace di Bolzano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; p.q. m. la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace diBolzano.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21795/2023 R.G. seguito al regolamento di ufficio proposto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -opponente nel giudizio di merito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante in carica , rappresentata e difesa dall ’ Avvocatura dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti -opposta nel giudizio di merito- a seguito dell’ORDINANZA d el TRIBUNALE di BOLZANO nel procedimento civile R. G. n.2516/2022, depositata i l 13/09/2023 ; R.g. n. 21795 del 2023 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle lette e ritenute le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Bolzano; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere relatore CristianoValle; Rilevato che il Tribunale di Bolzano ha, con ordinanza resa in data 13/09/2023, nel procedimento civile R.g. n. 2516 dell ’ anno 2022 , proposto regolamento di competenza di ufficio a seguito della declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17/06/2022, nell’ambito di processo civile originato dall’impugnazione, da parte della società per azioni Sicily by car, di una cartella di pagamento (n. 021 2019 00061983 30 000, per oltre ventunomila euro –€ 21502,32) notificatale dall’Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Bolzano sulla base di verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada emessi da varie amministrazioni italiane (Comuni, Province e Prefetture); Considerato che l’elevazione del conflitto di competenza da parte del Tribunale di Bolzano è tempestiva, in quanto effettuata con ordinanza resa all’esito della prima udienza di trattazione, ossia successivamente a riserva assunta in detta udienza (Cass. n. 25391 del 29/08/2023 Rv. 668822 -01); la notificazione della cartella è avvenuta , a mezzo PEC, in Bolzano, laddove Sicily by Car S.p.a. ha , incontestatamente, la sede legale, alla via [OSCURATO:PERSONA], 10/h, cosicché deva applicarsi il disposto dell’art. 480, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento è assimilabile all’atto di precetto; l’opponente contesta la mancanza di un idoneo titolo esecutivo nei propri confronti, quale soggetto noleggiatore dei veicol i nei cui confronti sono stati elevati i verbali di accertamento; R.g. n. 21795 del 2023 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle in tema di opposizione all ’ esecuzione avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l’opposizione si fondi sull’illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al Prefetto, come avvenuto nella specie, la controversia verte sull’esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell’opposizione stessa è il Giudice di pace, in quanto già competente, per materia, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 1/09/2011 (Cass. n. 40561 del 17/12/2021 Rv. 663729 - 01) , ove – come nella specie – non venga in considerazione un’opposizione c.d. recuperatoria (di cui a Cass. Sez. U. n. 22080 del 22/09/2017 Rv. 645323 -01); non rileva il cumulo delle sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall’ammontare delle sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460 del 15/03/2019 Rv. 653443 - 01), come correttamente evidenziato dal Tribunale rimettente; deve, pertanto, statuirsi che la competenza a conoscere dell’opposizione alla detta cartella esattoriale si individua in capo al Giudice di pace di Bolzano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; p.q. m. la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace diBolzano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
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