CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1994-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controficorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente dcmiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 1688/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 0P94 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 1° luglio 2020, la Corte d'Appello di Napoli corìfermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, relativamente all'opposizione ad intimazione cli pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA]Angelo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), aveva dichiarato inammissibile l'opposizione medesima quanto ai vizi di merito e agli atti esecutivi della cartella esattoriale a base dell'intimazione e rigettato la stessa quanto all'eccepita prescrizione del credito; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in difetto di prova del mancato ricevimento della notifica della cartella di pagamento, preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti e non decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale e quella dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente incaricato della riscossione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Antonio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione per essersi l'[OSCURATO:PERSONA] limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver pretermesso ogni statuizione sull'eccepita prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale, essendo l'azione di recupero relativa a contributi maturati nel 1994 e perciò risalenti a ben sedici anni prima della notifica della cartella effettuata nel dicembre 2010; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alla notifica della cartella esattoriale, affermando che la prescrizione contributiva opera di diritto di modo che, una volta decorsa, riveste efficacia estintiva del credito e l'ente previdenziale, che alla stessa non può rinunciare, non può neppure accettare pagamenti relativi a contributi prescritti, conseguendone la non assoggettabilità della prescrizione contributiva a termini di decadenza e la sua rilevabilità d'ufficio anche nei casi in cui la cartella sia divenuta irretrattabile; - che entrambi i motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati atteso che la pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale deve ritenersi implicita nella statuizione dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata sul principio per cui la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass. n. 33464/2021) secondo cuii se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò ínsuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de