CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 45561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'annullamento con rinvio ai fini civili; lette la memoria e le conclusioni del difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 13/10/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA il 26/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e ha confermato la condanna degli stessi al risarcimento del danno e le conseguenti statuizioni civili. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e agli artt. 484, 178, 179 e 129 cod. proc.2. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio ai fini civili alla Corte d'Appello di Bari. 3. In data 28 luglio 2022 e 2 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria una memoria e le conclusioni della difesa dei ricorrenti nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e in via principale, ritenuto che la prescrizione era interamente decorsa già in data 30 luglio 2018, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitamenti alle statuizioni civili. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e agli artt. 484, 178, 179 e 129 cod. proc. rilevando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla dichiarata prescrizione sarebbe errata. Ciò in quanto, diversamente da quanto ritenuto, il termine di prescrizione sarebbe interamente decorso in data antecedente la pronuncia della sentenza di primo grado e non nelle more della fissazione dell'udienza di appello. Nel computo dello stesso, infatti, considerato il concomitante difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, non andrebbe calcolata la sospensione di 194 giorni disposta per l'adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze. La doglianza è fondata. La Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione sia maturata nelle more del giudizio di appello e non nel corso del dibattimento di primo grado, cioè prima della pronuncia della sentenza, in quanto ha calcolato la sospensione di 194 giorni tra l'udienza del 16 luglio 2013, rinviata per l'adesione degli avvocati all'astensione proclamata dall'Unione della [OSCURATO:PERSONA] e l'udienza del 24 gennaio 2014. Come evidenziato nell'atto di ricorso, invero, tale periodo di sospensione non può essere considerato. Come emerge dagli atti, infatti, dopo un ulteriore rinvio determinato dall'intervenuta riforma con la quale è stato soppresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 14 novembre 2014, il Tribunale ha rilevato che l'originaria notifica del decreto di citazione degli imputati per l'udienza del 16 luglio 2013 non era stata effetl:uata e, pertanto, ha disposto che questa venisse rinnovata. La nullità della citazione ha determinato la nullità degli atti consecutivi e dipendenti dall'atto nullo così che la dichiarazione di astensione e il rinvio disposto per tale ragione non possono essere imputati alle scelte e alle richieste della difesa.Ciò in quanto, come di recente ribadito, "deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di rinvio conseguente ad astensione il principio per cui la sospensione del corso della prescrizione prevista da una particolare disposizione di legge è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa ia considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del SUO difensore" (cfr. Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, Antonaci, n.m.; Sez. :3, n. 7242 del 27/01/2004, Bernardelli, Rv. 227278). La verifica della regolare costituzione delle parti, d'altro canto, così come previsto dagli artt. 420, comma 1 e 484 comma 1 cod. proc. pen., è effettuata dal giudice, ovvero dal presidente, ed è preliminare a ogni altra e ulteriore attività che da questa, pertanto, dipende. 2. La circostanza che il reato si sia prescritto in data antecedente la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, impregiudicata la possibilità del danneggiato di azionare il diritto nella competente sede, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle s