Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11479/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

fesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Lodi 7 aprile 2025 n. 192;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per la parte controricorrente, gli [OSCURATO:PERSONA] e SilvioMartuccelli.1.

Nel 2023 il Comune di Tribiano notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unavviso di accertamento per un totale di € 3.411,00, avente ad oggetto ilNumero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, “il CUP”)previsto dall’art. 1, comma 831, della l. 27.12.2019 n. 160.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il suddetto avviso dinanzi al Giudice di pace di Lodi,negando che per lo svolgimento della propria attività d’impresa(somministrazione di servizi telefonici) avesse “occupato il suolo pubblico”.3.

Con sentenza 10.4.2024 n. 243 il Giudice di Pace di Lodi rigettò ladomanda.[OSCURATO:PERSONA] di pace motivò la propria decisione come segue:-) la materia è disciplinata dall’art. 1, comma 848, della l. 160/19;-) tale norma stabilisce che, nel caso di occupazione del suolopubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi ditelecomunicazione “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto diconcessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupanoil suolo pubblico, anche in via mediata”;-) dagli atti di causa emergeva che la società [OSCURATO:PERSONA], per lafornitura del servizio di telefonia ai propri clienti, si era avvalsa “dei serviziofferti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delle tecnologie in seguitoindicate” (“indicazione” tuttavia mancante nella sentenza di primo grado).Null’altro il Giudice di Pace aggiunse circa la questione dell’an debeatur.La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza 7.4.2025 il Tribunale di Lodi accolse l’appello e annullòl’avviso di accertamento emesso dal Comune di Tribiano.Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 doveseinterpretarsi così come stabilito dalla norma di interpretazione autentica dicui all’art. art. 5, comma 14-quinques, del d.l. 146/2021 (convertito dalla l.215/2021).Tale norma di interpretazione autentica stabilì che l’art. 1, comma 831,della l. 160/19 “si interpreta nel senso che:a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate neisettori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi,Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed isoggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientelafinale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcunutilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, ilcanone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto diconcessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società divendita;b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impiantidirettamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersianche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali allafornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energiaelettrica e il trasporto di gas naturale.

Per tali occupazioni il canone annuo èdovuto nella misura minima di 800 euro”.4.1.

Secondo il Tribunale questa legge di interpretazione autentica dovrebbeintendersi come segue: chi fornisce servizi di telefonia senza essereproprietario delle infrastrutture a tal fine necessarie non è un “occupantemediato” del suolo pubblico e non è tenuto al pagamento del CUP.

Obbligatoin tal caso è il solo concessionario del diritto di occupazione.Ciò premesso in iure, il Tribunale ha rilevato in punto di fatto che la societàWind Tre nel territorio del Comune di Tribiano si limitava a proporre offerteal dettaglio che non presupponevano alcuna installazione o utilizzomateriale di infrastrutture proprie o altrui.5.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Comune diTribiano con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Tribiano denuncia la violazionedelle due norme applicate dal Tribunale, ovvero:-) l’art. 1, comma 8341, l. 160/19;Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026-) l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021.Nell’illustrazione del motivo, il Comune sostiene che il Tribunale avrebbefalsamente applicato l’art. 1, comma 831, l. 160/19 (come autenticamenteinterpretato nel 2021), per quattro ragioni:-) sia perché la legge impone il pagamento del CUP al soloproprietario dell’infrastruttura quando per legge o per contratto vi debbaessere scissione tra la proprietà della rete distributiva e l’attività di fornituradel servizio; ipotesi questa non sussistente con riguardo ai servizi ditelefonia;-) sia perché la legge esclude l’obbligo del pagamento del CUP soloper chi si limiti a vendere all’utente finale il prodotto già presente nella rete,come nel caso della distribuzione di gas od elettricità; ipotesi questa nonconcepibile rispetto al servizio di telefonia;-) sia perché la legge impone l’obbligo di pagamento del CUP ancheall’utilizzatore “mediato” dell’infrastruttura di rete, e tale è il fornitore diservizi telefonici, la cui attività non potrebbe essere materialmente svolta inmancanza delle infrastrutture offerte dal concessionario;-) sia perché l’interpretazione della legge compiuta dal Tribunale netradisce la ratio, che era quella di far sì che il gettito del CUP dipendesse dalnumero complessivo di utenze dei servizi di telefonia, e non soltanto dalleutenze servite direttamente dal gestore che fosse anche proprietariodell’infrastruttura.1.1.

Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4c.p.c..

La censura è chiara, e il requisito imposto dalla norma appenaricordata non può dirsi violato sol perché il ricorrente scelga di sostenere edesporre le proprie ragioni trascrivendo o richiamando ampi brani di decisionidi merito.1.2.

Infondata è l’eccezione di inammissibilità di cui a p. 8, § 1.3, delcontroricorso, dal momento che il ricorso non pone alcuna quaestio facti nécensura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, fatti che sono perdi più pacifici tra le parti.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/20261.3.

Nel merito, il motivo è fondato.La legge è chiara: il CUP è dovuto da chi si avvale dell’ “utilizzo materiale”dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico.La sentenza impugnata ha interpretato tale norma ritenendo di doverdistinguere tra “utilizzo materiale” dell’infrastruttura e “utilizzo virtuale”dell’infrastruttura, e concluso che nel caso di specie, ricorrendo un utilizzosoltanto “virtuale” dell’infrastruttura di proprietà altrui, [OSCURATO:PERSONA] non fossetenuta al pagamento del CUP (p. 3 della sentenza impugnata).1.4.

La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni.1.4.1.

La prima ragione è che i servizi telefonici funzionano grazieall’elettricità: il fatto è notorio ex art. 115 c.p.c. e questa Corte può farviriferimento.Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi hasempre bisogno di un elemento materiale: il metallo, se si propaga in uncavo conduttore; l’aria, se si propaga come onda radio; la fibra ottica, se sipropaga come impulso luminoso.Qualsiasi propagazione d’un segnale elettrico all’interno d’una rete a ciòpredisposta costituisce dunque un “uso materiale” della rete.

Un segnaleelettrico, infatti, alla stregua dell’art. 814 c.c. non potrebbe mai essere“virtuale”.“Virtuale” può definirsi - come esattamente dedotto dalla difesadell’Amministrazione ricorrente - non l’uso della rete, ma solo la modalitàcon cui il gestore del servizio di telefonia vi accede.Tale accesso potrà infatti essere fisico (ad es. mediante cablaggio), oppuregestito mediante un apposito programma informatico che consente diseparare “virtualmente” i flussi trasmessi dalla medesima rete, distinguendoquelli riferibili a ciascun operatore che vi abbia accesso (tecnologia c.d.VULA).Ma anche nel caso di accesso “virtuale” i segnali elettrici sono pur sempretrasmessi - per legge fisica - soltanto grazie all’infrastruttura di cui èNumero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026proprietario il concessionario dell’occupazione di suolo pubblico: e reputaquesta Corte che per tale debba intendersi l’ “uso mediato” di cui èmenzione nell’art. 1, comma 831, l. 160/19.Tale conclusione è corroborata dalla successive previsioni della medesimalegge, ove si afferma che non costituisce “alcuna occupazione in via mediataed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società divendita”: infatti il riferimento ad una “occupazione in via mediata” sottendenecessariamente il fatto di servirsi della rete gestita dal concessionario.L’esegesi che qui si prospetta è corroborata – sebbene nel quadro di unatecnica legislativa del tutto approssimativa – dal prosieguo della norma,che assume il valore di una sorta di “spiegazione” di quanto si dice prima: ecioè l’affermazione secondo cui “non configurandosi alcuna occupazione invia mediata ed alcun utilizzo materiale dele infrastrutture da parte dellasocietà di vendita”.Tali parole sottendono necessariamente il beneficiare, da parte del soggettoche non è titolare delle infrastrutture, della rete gestita dal concessionario edunque la necessaria mediazione di quest’ultimo nel servirsene, e dunquedimostrano che il legislatore ha voluto negare (solo) a questa modalità diutilizzazione negare la natura di “utilizzo materiale”.1.4.2.

La seconda ragione è che la ratio dell’art. 1, comma 831, l. 160/19 èil principio cuius commoda, eius et incommoda.

La società Wind nonpotrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponessedell’accesso alle reti altrui: dunque è coerente con la ratio della legge unainterpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastrutturaper scopi commerciali.1.4.3.

La terza ragione è che la norma di interpretazione autenticaintrodotta dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/21 (irrilevante è lacircostanza che essa venga più volte indicata, nel ricorso, come “art. 5,comma 4-quinquies”: vale infatti il principio jura novit curia) non riguarda lafattispecie oggi all’esame di questa Corte.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi “utilizzatori mediati” - equindi non siano soggetti al pagamento del CUP - coloro i quali:a) non siano proprietari dell’infrastruttura che occupa il suolopubblico;b) siano “titolari del contratto di vendita del bene distribuito allaclientela finale”.L’espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto sipuò essere contraente o beneficiario, ma non “titolare”) non consentetuttavia dubbi sul fatto che l’esenzione operi a favore di chi “venda beni”:ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all’artt. 1470 c.c..Ma d’un gestore di servizi telefonici non può dirsi che “venda beni” agliutenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio.

Nell’erogazione delservizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento dellavendita: il trasferimento della proprietà.1.4.4.

Né l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. cit. potrebbe interpretarsiestensivamente.

A tale conclusione sono d’ostacolo due considerazioni.La prima è che deve presumersi che il legislatore sia consapevole del sensogiuridico dei lemmi che impiega: e dunque il riferimento al contratto di“vendita di beni” non possa essere esteso a contratti diversi.La seconda è che l’art. 5 cit. è norma che regola una esenzione dalpagamento del CUP: è dunque norma eccezionale e come tale di strettainterpretazione.1.5.

Reputa infine la Corte non condivisibile la conclusione del ProcuratoreGenerale, là dove sostiene che il Tribunale abbia motivato in facto la propriadecisione, accertando non esservi uso di infrastrutture altrui da parte diWind Tre.La sentenza, infatti, letta nel suo complesso rende evidente che il Tribunaleha ritenuto, come già detto, di distinguere tra “uso materiale” ed “usovirtuale”; ha escluso la ricorrenza del primo ed ha ammesso la sussistenzadel secondo.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026La suddetta distinzione, tuttavia, per quanto già detto è erronea in iure, inquanto postula una distinzione (tra uso materiale ed uso virtuale) noncoerente col dettato normativo.2.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio altribunale di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale applicherà ilseguente principio di diritto:“il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” aduna rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligatoal pagamento del CUP”.3.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alTribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Lodi 7 aprile 2025 n. 192;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per la parte controricorrente, gli [OSCURATO:PERSONA] e SilvioMartuccelli.1. Nel 2023 il Comune di Tribiano notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unavviso di accertamento per un totale di € 3.411,00, avente ad oggetto ilNumero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, “il CUP”)previsto dall’art. 1, comma 831, della l. 27.12.2019 n. 160.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il suddetto avviso dinanzi al Giudice di pace di Lodi,negando che per lo svolgimento della propria attività d’impresa(somministrazione di servizi telefonici) avesse “occupato il suolo pubblico”.3. Con sentenza 10.4.2024 n. 243 il Giudice di Pace di Lodi rigettò ladomanda.[OSCURATO:PERSONA] di pace motivò la propria decisione come segue:-) la materia è disciplinata dall’art. 1, comma 848, della l. 160/19;-) tale norma stabilisce che, nel caso di occupazione del suolopubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi ditelecomunicazione “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto diconcessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupanoil suolo pubblico, anche in via mediata”;-) dagli atti di causa emergeva che la società [OSCURATO:PERSONA], per lafornitura del servizio di telefonia ai propri clienti, si era avvalsa “dei serviziofferti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delle tecnologie in seguitoindicate” (“indicazione” tuttavia mancante nella sentenza di primo grado).Null’altro il Giudice di Pace aggiunse circa la questione dell’an debeatur.La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza 7.4.2025 il Tribunale di Lodi accolse l’appello e annullòl’avviso di accertamento emesso dal Comune di Tribiano.Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 doveseinterpretarsi così come stabilito dalla norma di interpretazione autentica dicui all’art. art. 5, comma 14-quinques, del d.l. 146/2021 (convertito dalla l.215/2021).Tale norma di interpretazione autentica stabilì che l’art. 1, comma 831,della l. 160/19 “si interpreta nel senso che:a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate neisettori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi,Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed isoggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientelafinale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcunutilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, ilcanone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto diconcessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società divendita;b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impiantidirettamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersianche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali allafornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energiaelettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo èdovuto nella misura minima di 800 euro”.4.1. Secondo il Tribunale questa legge di interpretazione autentica dovrebbeintendersi come segue: chi fornisce servizi di telefonia senza essereproprietario delle infrastrutture a tal fine necessarie non è un “occupantemediato” del suolo pubblico e non è tenuto al pagamento del CUP. Obbligatoin tal caso è il solo concessionario del diritto di occupazione.Ciò premesso in iure, il Tribunale ha rilevato in punto di fatto che la societàWind Tre nel territorio del Comune di Tribiano si limitava a proporre offerteal dettaglio che non presupponevano alcuna installazione o utilizzomateriale di infrastrutture proprie o altrui.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Comune diTribiano con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Tribiano denuncia la violazionedelle due norme applicate dal Tribunale, ovvero:-) l’art. 1, comma 8341, l. 160/19;Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026-) l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021.Nell’illustrazione del motivo, il Comune sostiene che il Tribunale avrebbefalsamente applicato l’art. 1, comma 831, l. 160/19 (come autenticamenteinterpretato nel 2021), per quattro ragioni:-) sia perché la legge impone il pagamento del CUP al soloproprietario dell’infrastruttura quando per legge o per contratto vi debbaessere scissione tra la proprietà della rete distributiva e l’attività di fornituradel servizio; ipotesi questa non sussistente con riguardo ai servizi ditelefonia;-) sia perché la legge esclude l’obbligo del pagamento del CUP soloper chi si limiti a vendere all’utente finale il prodotto già presente nella rete,come nel caso della distribuzione di gas od elettricità; ipotesi questa nonconcepibile rispetto al servizio di telefonia;-) sia perché la legge impone l’obbligo di pagamento del CUP ancheall’utilizzatore “mediato” dell’infrastruttura di rete, e tale è il fornitore diservizi telefonici, la cui attività non potrebbe essere materialmente svolta inmancanza delle infrastrutture offerte dal concessionario;-) sia perché l’interpretazione della legge compiuta dal Tribunale netradisce la ratio, che era quella di far sì che il gettito del CUP dipendesse dalnumero complessivo di utenze dei servizi di telefonia, e non soltanto dalleutenze servite direttamente dal gestore che fosse anche proprietariodell’infrastruttura.1.1. Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4c.p.c.. La censura è chiara, e il requisito imposto dalla norma appenaricordata non può dirsi violato sol perché il ricorrente scelga di sostenere edesporre le proprie ragioni trascrivendo o richiamando ampi brani di decisionidi merito.1.2. Infondata è l’eccezione di inammissibilità di cui a p. 8, § 1.3, delcontroricorso, dal momento che il ricorso non pone alcuna quaestio facti nécensura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, fatti che sono perdi più pacifici tra le parti.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/20261.3. Nel merito, il motivo è fondato.La legge è chiara: il CUP è dovuto da chi si avvale dell’ “utilizzo materiale”dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico.La sentenza impugnata ha interpretato tale norma ritenendo di doverdistinguere tra “utilizzo materiale” dell’infrastruttura e “utilizzo virtuale”dell’infrastruttura, e concluso che nel caso di specie, ricorrendo un utilizzosoltanto “virtuale” dell’infrastruttura di proprietà altrui, [OSCURATO:PERSONA] non fossetenuta al pagamento del CUP (p. 3 della sentenza impugnata).1.4. La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni.1.4.1. La prima ragione è che i servizi telefonici funzionano grazieall’elettricità: il fatto è notorio ex art. 115 c.p.c. e questa Corte può farviriferimento.Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi hasempre bisogno di un elemento materiale: il metallo, se si propaga in uncavo conduttore; l’aria, se si propaga come onda radio; la fibra ottica, se sipropaga come impulso luminoso.Qualsiasi propagazione d’un segnale elettrico all’interno d’una rete a ciòpredisposta costituisce dunque un “uso materiale” della rete. Un segnaleelettrico, infatti, alla stregua dell’art. 814 c.c. non potrebbe mai essere“virtuale”.“Virtuale” può definirsi - come esattamente dedotto dalla difesadell’Amministrazione ricorrente - non l’uso della rete, ma solo la modalitàcon cui il gestore del servizio di telefonia vi accede.Tale accesso potrà infatti essere fisico (ad es. mediante cablaggio), oppuregestito mediante un apposito programma informatico che consente diseparare “virtualmente” i flussi trasmessi dalla medesima rete, distinguendoquelli riferibili a ciascun operatore che vi abbia accesso (tecnologia c.d.VULA).Ma anche nel caso di accesso “virtuale” i segnali elettrici sono pur sempretrasmessi - per legge fisica - soltanto grazie all’infrastruttura di cui èNumero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026proprietario il concessionario dell’occupazione di suolo pubblico: e reputaquesta Corte che per tale debba intendersi l’ “uso mediato” di cui èmenzione nell’art. 1, comma 831, l. 160/19.Tale conclusione è corroborata dalla successive previsioni della medesimalegge, ove si afferma che non costituisce “alcuna occupazione in via mediataed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società divendita”: infatti il riferimento ad una “occupazione in via mediata” sottendenecessariamente il fatto di servirsi della rete gestita dal concessionario.L’esegesi che qui si prospetta è corroborata – sebbene nel quadro di unatecnica legislativa del tutto approssimativa – dal prosieguo della norma,che assume il valore di una sorta di “spiegazione” di quanto si dice prima: ecioè l’affermazione secondo cui “non configurandosi alcuna occupazione invia mediata ed alcun utilizzo materiale dele infrastrutture da parte dellasocietà di vendita”.Tali parole sottendono necessariamente il beneficiare, da parte del soggettoche non è titolare delle infrastrutture, della rete gestita dal concessionario edunque la necessaria mediazione di quest’ultimo nel servirsene, e dunquedimostrano che il legislatore ha voluto negare (solo) a questa modalità diutilizzazione negare la natura di “utilizzo materiale”.1.4.2. La seconda ragione è che la ratio dell’art. 1, comma 831, l. 160/19 èil principio cuius commoda, eius et incommoda. La società Wind nonpotrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponessedell’accesso alle reti altrui: dunque è coerente con la ratio della legge unainterpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastrutturaper scopi commerciali.1.4.3. La terza ragione è che la norma di interpretazione autenticaintrodotta dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/21 (irrilevante è lacircostanza che essa venga più volte indicata, nel ricorso, come “art. 5,comma 4-quinquies”: vale infatti il principio jura novit curia) non riguarda lafattispecie oggi all’esame di questa Corte.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi “utilizzatori mediati” - equindi non siano soggetti al pagamento del CUP - coloro i quali:a) non siano proprietari dell’infrastruttura che occupa il suolopubblico;b) siano “titolari del contratto di vendita del bene distribuito allaclientela finale”.L’espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto sipuò essere contraente o beneficiario, ma non “titolare”) non consentetuttavia dubbi sul fatto che l’esenzione operi a favore di chi “venda beni”:ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all’artt. 1470 c.c..Ma d’un gestore di servizi telefonici non può dirsi che “venda beni” agliutenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell’erogazione delservizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento dellavendita: il trasferimento della proprietà.1.4.4. Né l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. cit. potrebbe interpretarsiestensivamente. A tale conclusione sono d’ostacolo due considerazioni.La prima è che deve presumersi che il legislatore sia consapevole del sensogiuridico dei lemmi che impiega: e dunque il riferimento al contratto di“vendita di beni” non possa essere esteso a contratti diversi.La seconda è che l’art. 5 cit. è norma che regola una esenzione dalpagamento del CUP: è dunque norma eccezionale e come tale di strettainterpretazione.1.5. Reputa infine la Corte non condivisibile la conclusione del ProcuratoreGenerale, là dove sostiene che il Tribunale abbia motivato in facto la propriadecisione, accertando non esservi uso di infrastrutture altrui da parte diWind Tre.La sentenza, infatti, letta nel suo complesso rende evidente che il Tribunaleha ritenuto, come già detto, di distinguere tra “uso materiale” ed “usovirtuale”; ha escluso la ricorrenza del primo ed ha ammesso la sussistenzadel secondo.Numero registro generale 13847/2025N.R.G.: 13847/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 11479/2026Data pubblicazione 28/04/2026La suddetta distinzione, tuttavia, per quanto già detto è erronea in iure, inquanto postula una distinzione (tra uso materiale ed uso virtuale) noncoerente col dettato normativo.2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio altribunale di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale applicherà ilseguente principio di diritto:“il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” aduna rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligatoal pagamento del CUP”.3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudicedi rinvio.P.q.m.(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alTribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 11479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris