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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01866/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13921/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 733/2022, depositata il 19/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 79/2018 il Tribunale di Sulmona, pronunciatosi sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - volte a far dichiarare, con riferimento al contratto di leasing immobiliare tra le stesse stipulato , il carattere usurario del tasso di mora, la sostanziale indeterminatezza dei costi praticati nonché la violazione del divieto di anatocismo - e sulla domanda riconvenzionale d i [OSCURATO:SOCIETA] relativa al mancato pagamento di alcuni canoni da parte della attrice, all’esito di C.T.U. contabile, dichiarava la nullità parziale dell’art. 4 del contratto, con riferimento alla previsione dell’applicazione di interessi di mora nella misura prevista, e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA];per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 44.314,39 e compensava parzialmente le spese di lite.

All’esito del giudizio d'appello promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] - la quale chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata alla restituzione di tutti gli importi conseguiti a titolo di interessi e costi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e, in subordine, l’applicazione degli interessi sostitutivi di cui all’art. 117 t.u.b. o gli interessi in misura legale di cui all’art. 1284 c . c. , nonché rideterminasse l’esatto importo dare/avere tra le parti, e, di conseguenza, condannasse l’appellata alla restituzione delle eventuali somme in eccesso indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e a risarcirle i danni patiti - , la Corte d'appello, con sentenza n. 733/2022 ha disatteso la censura relativa alla pretesa gratuità del mutuo quale conseguenza dell’accertamento della natura usuraria degli interessi di mora, alla luce del consolidato orientamento di questa Suprema Corte per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella relativa agli interessi corrispettivi, dovendosi applicare l’art. 1815, secondocomma, c.c.; ha rigettato anche il secondo motivo di appello con cui era stata denunziata la violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e dell’art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/93, per omessa indicazione del TAE e del TAEG o per presunta indeterminatezza del TAEG, data la differenza tra TAN e TAE, poiché l'obbligo di indicare il tasso di leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo, detto obbligo non riguardando però il TAEG o l'ISC, cioè l'[OSCURATO:PERSONA] di Costo (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore), sicché l’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto, ai sensi dell’art. 117 t.u.b., ma può comportare conseguenze risarcitoriequalora il cliente dimostri che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

Il giudice d’appelloha inoltre ravvisato la corretta quantificazione dell’impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese, e non ha accolto neppure il motivo di appello con cui veniva lamentato il fatto che il tribunale non avesse considerato, ai fini del calcolo del TAE, la penale di estinzione anticipata, perché la commissione per estinzione anticipata del contratto è tesa a disciplinare l’ipotesi del tutto eventuale rimessa alla volontà del mutuatario di recesso dal contratto di mutuo in data anteriore rispetto alla sua scadenza originariamente pattuita dalle parti; ha rigettato anche la domanda di risarcimento di ulteriori danni da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ., non essendo stato allegato né in alcun modo provato alcun danno. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Formulata una proposta di definizione accelerata nel senso dell’infondatezza del ricorso, la ricorrente ha formulato istanza di decisione,e la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza del 20 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo denuncia , ex art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e della legge n. 108/1996, per avere il giudice d’appello disatteso la censura relativa alla pretesa gratuità del mutuo quale conseguenza dell’accertamento della natura usuraria degli interessi di mora.

1.2. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha correttamente seguito la giurisprudenza di questa Suprema Corte che, in forza dell’arresto nomofilattico di S.U. n. 19597/2020, ritiene applicabile l’art. 1815, comma, c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, chiarendo peraltro che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi», e precisando altresì che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti».

Tale conclusione –v. anche Cass. 21/3/2023 n. 8103 e Cass.13/6/2024 n. 16256 - trova fondamento nella circostanza che , una volta caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla disponibilità del denaro.

A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, per cui (anche) gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dalla natura usuraria dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente.

2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 c.p.c., degli articoli 1284, 1418, 1346 c.c. e 117, comma 4,t.u.b.. 2.1 L’assunto di parte ricorrente è che entrambi i giudici di merito si siano discostati «con motivazioni superficiali dalle attente deduzioni di cui alla consulenza tecnica d’ufficio, in relazione alla accertata omessa indicazione del TAE e del TAEG», i soli in grado di offrire una visione trasparente e completa al contraente dell’effettive obbligazioni sul medesimo gravanti, e alla penale per l’estinzione anticipata del contratto, deducibile dalla «differenza di importo scaturente dal tasso leasing (6,469%), che paga la Conduttrice in caso di naturale esecuzione del contratto sino al termine, rispetto al Tasso (del 3,840%) che paga la Concedente sui canoni restituiti anticipatamente in caso di interruzione del contratto per volontà della Conduttrice medesima oppure per suo inadempimento e conseguente risoluzione anticipata», con conseguente violazione dell’art. 117, comma 4 t.u.b. e dell’art. 1284 c.c.

La mancata indicazione del TAE e del TEG non le avrebbe consentito di avere conoscenza dell’effettivo costo degli obblighi assunti, in considerazione del fatto che il TAEG effettivo, cioè quello risultante dal calcolo di tutti gli oneri economici a suo carico era pari al 6,469%, ben superiore a quello espressamente indicato, ed il TAE era pari al 6,382.

2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1 Va premesso che il tasso contrattuale (tasso di leasing ) delle operazioni dileasing viene individuato dalla Banca d'Italia - nelle Disposizioni di Vigilanza, poi trasfuse nelle norme di Trasparenza del 25 luglio 2003 e nel successivo aggiornamento del 29 luglio 2009 – nel TAE ([OSCURATO:PERSONA]), altrimenti denominato TIR ([OSCURATO:PERSONA] di Rendimento), cioè il tasso composto annuo che eguaglia il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) ed i pagamenti corrisposti nei distinti canoni, compreso il prezzo del riscatto.

La Corte d'appello ha rilevato l’avvenuta indicazione nel contratto di detto tasso, e la ricorrente non ha mosso rilievi al riguardo , per cui deve assumersi come pacifico che nel contratto era indicato il tasso di leasing .

Il che astrattamente giustifica il mancato ricorso all’integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè all'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. , perché, per un verso, risultava rispettato l’obbligo previsto e, per altro verso , la ricorrente non si è specificamente doluta del difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell'operazione che rappresentava il saggio di interessi, cioè non ha specificamente dedotto che il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing , soddisfaceva solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della Banca d'Italia in ordine all'indicazione del tasso di leasing.

La ricorrente, infatti, come ha rilevato il giudice d'appello, lamentava che il tasso effettivamente praticato fosse diverso da quello pattuito, denunciando quindi una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto, la quale non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste dall'art. 117 t.u.b. per disporre la correzione legale del tasso di interesse.

Il comma 7 della suddetta norma subordina la sanzione correttiva al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, per cui «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». 2.2.2 Né, per altro verso, la società utilizzatrice ha dimostrato che il contratto era viziato da un’insuperabile opacità; circostanza, questa , che avrebbe potuto giustificare l’invocata applicazione della sanzione di cui all’art. 117, comma 4, t.u.b., considerato che – v.

Cass.13/5/2021 n. 12889; Cass. 15/11/2024 n. 29530; Cass. 30/12/2024 n. 35101 - « l a funzione della trasparenza — come insegna la dottrina specialistica — non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali,ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto.

Oggi se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché essa poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.

Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto.

Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C- 307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime.

La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso».

La Corte d'appello ha infatti ritenuto –e la ricorrente non lo ha confutato - che il tasso effettivamente praticato era deducibile dagli altri elementi indicati nel contratto, e che quindi la utilizzatrice era stata resa edotta dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento.

Detta conclusione, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte , che si è occupa ta della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per quanto qui rileva: 1) con la pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione; 2)con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing.

La Corte ha chiarito che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 t.u.b. - perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che dalla ratiodella norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative.

I nfatti, la prescrizione che obbliga a indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/5/2010 n. 12276).

La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907; Cass. 27/02/2024, n. 5151; Cass.30/12/2024, n. 35101; Cass. 10/01/2025, n. 711; Cass. 21/03/2025, n. 7630; Cass. 30/12/2025, n. 34872).

2.2.3. Infondata è anche la censura relativa alla mancata considerazione della somma dovuta in caso di anticipata estinzione del leasing, la quale, seguendo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio e non una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro.

Proprio la natura di penale per il recesso comporta che si tratta di voce non collegata se non indirettamente all'erogazione del finanziamento, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. 7/3/2022 n. 7352; Cass. 1/8/2022 n. 23866; Cass. 8/6/2023 n.16364; Cass. 10/1/2025 n.690).

3. Con il terzomotivo si lamenta che il giudice d’appello avr ebbe violato o falsamente applicato gli artt. 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 3 e 5 c.p.c. , avendo confermato la statuizione con cui il T ribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, malgrado avesse accertato l’applicazione di tassi usurari, sostenendo che non era stato dimostrato l’andella pretesa risarcitoria.

3.2. Il motivo è infondato.

Deve infatti ribadirsi cheil danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione ( L'art. 1223 cod.civ., cui rinvia l'art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed il danno evento : così S.U. 15/11/2022 n.33645) e che dunque la sussistenza di un danno –peraltro nemmeno è chiaro se la ricorrente ritenga di avere subito un danno patrimoniale o non patrimoniale o entrambi - deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni o ricorrendo al fatto notorio; ex adverso, se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non sorge affatto l'obbligazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. 24/12/2025 n. 34019/2025; Cass. 7/7/2025 n. 18395; Cass.22/1/2024 n. 2203).

Né basterebbe invocare la liquidazione equitativa del danno.

Per insegnamento costante di questa Suprema Corte, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (cfr., ex multis, Cass. 19/12/2011 n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 4/4/2017 n. 8662).

Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass.4/8/2017 n. 19447).

La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass.6/4/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, e tantomeno è utilizzabile per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 18/3/2022 n. 8941; Cass. 29/4/2022 n. 13515; Cass. 12/4/2023 n. 9744; Cass.28/7/2025 n. 21607).

4. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Essendo stato il ricorso deciso in conformità con la proposta di definizione accelerata, va disposta la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, le spese processuali, che liquida in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge, e l’importo di euro 1.000, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c. ; condanna altresì la parte ricorrente a corrispondere alla Cassa delle ammende l’importo di euro 1.000 ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13921/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 733/2022, depositata il 19/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 79/2018 il Tribunale di Sulmona, pronunciatosi sulle domande di [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - volte a far dichiarare, con riferimento al contratto di leasing immobiliare tra le stesse stipulato , il carattere usurario del tasso di mora, la sostanziale indeterminatezza dei costi praticati nonché la violazione del divieto di anatocismo - e sulla domanda riconvenzionale d i [OSCURATO:SOCIETA] relativa al mancato pagamento di alcuni canoni da parte della attrice, all’esito di C.T.U. contabile, dichiarava la nullità parziale dell’art. 4 del contratto, con riferimento alla previsione dell’applicazione di interessi di mora nella misura prevista, e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA];per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 44.314,39 e compensava parzialmente le spese di lite. All’esito del giudizio d'appello promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] - la quale chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata alla restituzione di tutti gli importi conseguiti a titolo di interessi e costi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e, in subordine, l’applicazione degli interessi sostitutivi di cui all’art. 117 t.u.b. o gli interessi in misura legale di cui all’art. 1284 c . c. , nonché rideterminasse l’esatto importo dare/avere tra le parti, e, di conseguenza, condannasse l’appellata alla restituzione delle eventuali somme in eccesso indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e a risarcirle i danni patiti - , la Corte d'appello, con sentenza n. 733/2022 ha disatteso la censura relativa alla pretesa gratuità del mutuo quale conseguenza dell’accertamento della natura usuraria degli interessi di mora, alla luce del consolidato orientamento di questa Suprema Corte per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella relativa agli interessi corrispettivi, dovendosi applicare l’art. 1815, secondocomma, c.c.; ha rigettato anche il secondo motivo di appello con cui era stata denunziata la violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e dell’art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/93, per omessa indicazione del TAE e del TAEG o per presunta indeterminatezza del TAEG, data la differenza tra TAN e TAE, poiché l'obbligo di indicare il tasso di leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo, detto obbligo non riguardando però il TAEG o l'ISC, cioè l'[OSCURATO:PERSONA] di Costo (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore), sicché l’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto, ai sensi dell’art. 117 t.u.b., ma può comportare conseguenze risarcitoriequalora il cliente dimostri che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento. Il giudice d’appelloha inoltre ravvisato la corretta quantificazione dell’impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese, e non ha accolto neppure il motivo di appello con cui veniva lamentato il fatto che il tribunale non avesse considerato, ai fini del calcolo del TAE, la penale di estinzione anticipata, perché la commissione per estinzione anticipata del contratto è tesa a disciplinare l’ipotesi del tutto eventuale rimessa alla volontà del mutuatario di recesso dal contratto di mutuo in data anteriore rispetto alla sua scadenza originariamente pattuita dalle parti; ha rigettato anche la domanda di risarcimento di ulteriori danni da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ., non essendo stato allegato né in alcun modo provato alcun danno. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, basato su tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Formulata una proposta di definizione accelerata nel senso dell’infondatezza del ricorso, la ricorrente ha formulato istanza di decisione,e la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza del 20 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo denuncia , ex art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. e della legge n. 108/1996, per avere il giudice d’appello disatteso la censura relativa alla pretesa gratuità del mutuo quale conseguenza dell’accertamento della natura usuraria degli interessi di mora. 1.2. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha correttamente seguito la giurisprudenza di questa Suprema Corte che, in forza dell’arresto nomofilattico di S.U. n. 19597/2020, ritiene applicabile l’art. 1815, comma, c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, chiarendo peraltro che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi», e precisando altresì che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti». Tale conclusione –v. anche Cass. 21/3/2023 n. 8103 e Cass.13/6/2024 n. 16256 - trova fondamento nella circostanza che , una volta caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla disponibilità del denaro. A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, per cui (anche) gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dalla natura usuraria dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente. 2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 c.p.c., degli articoli 1284, 1418, 1346 c.c. e 117, comma 4,t.u.b.. 2.1 L’assunto di parte ricorrente è che entrambi i giudici di merito si siano discostati «con motivazioni superficiali dalle attente deduzioni di cui alla consulenza tecnica d’ufficio, in relazione alla accertata omessa indicazione del TAE e del TAEG», i soli in grado di offrire una visione trasparente e completa al contraente dell’effettive obbligazioni sul medesimo gravanti, e alla penale per l’estinzione anticipata del contratto, deducibile dalla «differenza di importo scaturente dal tasso leasing (6,469%), che paga la Conduttrice in caso di naturale esecuzione del contratto sino al termine, rispetto al Tasso (del 3,840%) che paga la Concedente sui canoni restituiti anticipatamente in caso di interruzione del contratto per volontà della Conduttrice medesima oppure per suo inadempimento e conseguente risoluzione anticipata», con conseguente violazione dell’art. 117, comma 4 t.u.b. e dell’art. 1284 c.c. La mancata indicazione del TAE e del TEG non le avrebbe consentito di avere conoscenza dell’effettivo costo degli obblighi assunti, in considerazione del fatto che il TAEG effettivo, cioè quello risultante dal calcolo di tutti gli oneri economici a suo carico era pari al 6,469%, ben superiore a quello espressamente indicato, ed il TAE era pari al 6,382. 2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1 Va premesso che il tasso contrattuale (tasso di leasing ) delle operazioni dileasing viene individuato dalla Banca d'Italia - nelle Disposizioni di Vigilanza, poi trasfuse nelle norme di Trasparenza del 25 luglio 2003 e nel successivo aggiornamento del 29 luglio 2009 – nel TAE ([OSCURATO:PERSONA]), altrimenti denominato TIR ([OSCURATO:PERSONA] di Rendimento), cioè il tasso composto annuo che eguaglia il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) ed i pagamenti corrisposti nei distinti canoni, compreso il prezzo del riscatto. La Corte d'appello ha rilevato l’avvenuta indicazione nel contratto di detto tasso, e la ricorrente non ha mosso rilievi al riguardo , per cui deve assumersi come pacifico che nel contratto era indicato il tasso di leasing . Il che astrattamente giustifica il mancato ricorso all’integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè all'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. , perché, per un verso, risultava rispettato l’obbligo previsto e, per altro verso , la ricorrente non si è specificamente doluta del difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell'operazione che rappresentava il saggio di interessi, cioè non ha specificamente dedotto che il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing , soddisfaceva solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della Banca d'Italia in ordine all'indicazione del tasso di leasing. La ricorrente, infatti, come ha rilevato il giudice d'appello, lamentava che il tasso effettivamente praticato fosse diverso da quello pattuito, denunciando quindi una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto, la quale non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste dall'art. 117 t.u.b. per disporre la correzione legale del tasso di interesse. Il comma 7 della suddetta norma subordina la sanzione correttiva al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, per cui «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». 2.2.2 Né, per altro verso, la società utilizzatrice ha dimostrato che il contratto era viziato da un’insuperabile opacità; circostanza, questa , che avrebbe potuto giustificare l’invocata applicazione della sanzione di cui all’art. 117, comma 4, t.u.b., considerato che – v. Cass.13/5/2021 n. 12889; Cass. 15/11/2024 n. 29530; Cass. 30/12/2024 n. 35101 - « l a funzione della trasparenza — come insegna la dottrina specialistica — non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, né quella di mero contenimento di scelte irrazionali,ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto. Oggi se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché essa poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto. Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C- 307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso». La Corte d'appello ha infatti ritenuto –e la ricorrente non lo ha confutato - che il tasso effettivamente praticato era deducibile dagli altri elementi indicati nel contratto, e che quindi la utilizzatrice era stata resa edotta dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento. Detta conclusione, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte , che si è occupa ta della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per quanto qui rileva: 1) con la pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione; 2)con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte ha chiarito che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 t.u.b. - perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che dalla ratiodella norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. I nfatti, la prescrizione che obbliga a indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/5/2010 n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907; Cass. 27/02/2024, n. 5151; Cass.30/12/2024, n. 35101; Cass. 10/01/2025, n. 711; Cass. 21/03/2025, n. 7630; Cass. 30/12/2025, n. 34872). 2.2.3. Infondata è anche la censura relativa alla mancata considerazione della somma dovuta in caso di anticipata estinzione del leasing, la quale, seguendo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio e non una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro. Proprio la natura di penale per il recesso comporta che si tratta di voce non collegata se non indirettamente all'erogazione del finanziamento, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. 7/3/2022 n. 7352; Cass. 1/8/2022 n. 23866; Cass. 8/6/2023 n.16364; Cass. 10/1/2025 n.690). 3. Con il terzomotivo si lamenta che il giudice d’appello avr ebbe violato o falsamente applicato gli artt. 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 3 e 5 c.p.c. , avendo confermato la statuizione con cui il T ribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, malgrado avesse accertato l’applicazione di tassi usurari, sostenendo che non era stato dimostrato l’andella pretesa risarcitoria. 3.2. Il motivo è infondato. Deve infatti ribadirsi cheil danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione ( L'art. 1223 cod.civ., cui rinvia l'art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento, mentre altro profilo eziologico è quello che connota la causalità materiale fra la condotta (lesiva) ed il danno evento : così S.U. 15/11/2022 n.33645) e che dunque la sussistenza di un danno –peraltro nemmeno è chiaro se la ricorrente ritenga di avere subito un danno patrimoniale o non patrimoniale o entrambi - deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni o ricorrendo al fatto notorio; ex adverso, se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non sorge affatto l'obbligazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. 24/12/2025 n. 34019/2025; Cass. 7/7/2025 n. 18395; Cass.22/1/2024 n. 2203). Né basterebbe invocare la liquidazione equitativa del danno. Per insegnamento costante di questa Suprema Corte, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (cfr., ex multis, Cass. 19/12/2011 n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 4/4/2017 n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass.4/8/2017 n. 19447). La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass.6/4/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, e tantomeno è utilizzabile per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 18/3/2022 n. 8941; Cass. 29/4/2022 n. 13515; Cass. 12/4/2023 n. 9744; Cass.28/7/2025 n. 21607). 4. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Essendo stato il ricorso deciso in conformità con la proposta di definizione accelerata, va disposta la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, le spese processuali, che liquida in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e agli accessori di legge, e l’importo di euro 1.000, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c. ; condanna altresì la parte ricorrente a corrispondere alla Cassa delle ammende l’importo di euro 1.000 ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto
Sentenza Cassazione n. 01866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris