CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15871/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli av-vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall' Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-nei confrontiCNR - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piazza unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3594/2020depositata il 20/07/2020.Numero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L'[OSCURATO:PERSONA] EV K2 CNR e il CNR sono co‑proponenti eco‑attuatori del progetto PON 00363 “Infrastruttura AMICA”; hanno pre-sentato insieme la domanda di finanziamento PON e ricevuto finanziamen-ti distinti, ma all'interno dello stesso progetto. Il Ministero odierno contro-ricorrente (MIUR) con decreto n. 2310/2013 ha risolto il contratto (disci-plinare) del 25/11/201, revocato il finanziamento e chiesto la restituzionedei fondi già erogati.L'Associazione ha agito davanti al Tribunale di Roma, al fine di far di-chiarare illegittima la revoca del finanziamento e ottenere la condanna delMIUR a pagare i residui importi.In detto giudizio, nella resistenza del Ministero, si costituiva anche ilCNR con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente.Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando illegit-tima la revoca del finanziamento e la richiesta di restituzione dei fondi,condannando il Ministero a corrispondere i residui importi del finanziamen-to, ma rigettando le altre domande risarcitorie dell'Associazione.Il MIUR ha interposto gravame, che la Corte d'appello ha accolto, di-chiarando la legittimità della revoca del finanziamento, e condannandol'Associazione a restituire € 7.412.800,00, oltre interessi, e dichiarandonon dovuto il residuo 20% del finanziamento. La Corte ha inoltre respintol'appello incidentale dell'Associazione.La decisione d'appello si fonda sul rilevo che vi è stata violazionedelle norme sugli appalti (D.lgs. 163/2006), in ragione di numerose irre-golarità imputabili all'Associazione. In particolare, la Corte di merito rilevache la procedura d'urgenza ex art. 57 D.lgs. 163/2006 era stata usatasenza alcuna prova, che spettava alla Associazione, della sussistenza diNumero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026reali ragioni di urgenza. La Corte distrettuale osserva che le condizioni diesecuzione erano note fin dall'inizio e che l'Associazione era consapevoleche si dovessero seguire le procedure di pubblica gara. Inoltre il Giudiced'appello rileva come vi è stata un'ulteriore violazione dell'art. 57, in rela-zione all'acquisto di un prototipo senza gara, sulla base di una non provataaffermazione della unicità del prodotto; che le attività pubblicitarie eranofunzionalmente connesse ai lavori e dovevano quindi seguire le regole su-gli appalti; che non è stato tenuto il conto dedicato, come previsto dall'art.3 del Disciplinare per ciascun progetto, e che sono stati illecitamente tra-sferiti € 5.000.000,00 su un conto vincolato diverso; rileva altresì conflittidi interesse, per i collegamenti societari tra dirigenti dell'Associazione(Cortinovis) e ditte affidatarie ([OSCURATO:PERSONA], Acros), e la presentazio-ne di una polizza fideiussoria falsa. La Corte d'appello ha poi rilevato chepoiché l'intervento del CNR era solo adesivo-dipendente non era condan-nato alla restituzione dei fondi.L'Associazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. Il MIUR si è difeso con controricorso; il CNR ha depositato contro-ricorso in adesione alla posizione della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fat-to decisivo, avendo la Corte d'appello errato nel contestare la mancata at-tivazione da parte dell'Associazione delle gare ordinarie e di evidenza pub-blica e il conseguente ricorso alle procedure d'urgenza, ritenendo che itempi previsti dal disciplinare fossero ampiamente sufficienti per attivarele gare ordinarie. La ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso diconsiderare un fatto decisivo: entro il 31 dicembre 2014 non bisognavasolo “attivare le gare”, ma completare gli appalti, realizzare tutte le opereinfrastrutturali, formare il personale, avviare le attività del centro, rag-giungere l'autosostenibilità finanziaria del progetto e gli ordinari tempi diNumero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026gara pubblica non lo avrebbero reso possibile. Secondo la ricorrente, talecircostanza era pacifica e giustificava la procedura d'urgenza ex art. 57Codice Appalti, come riconosciuto dal Tribunale.2.- Il motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ragione decisoria, anzi ne travisa icontenuti. La Corte d'appello infatti ha ritenuto non provato “che nell'arcodel triennio contrattuale non fosse possibile concludere l'esecuzione dell'o-pera” (pag. 7) e non soltanto attivare le gare. Ha inoltre rimarcato chel'Associazione era ben consapevole del termine ultimo dei lavori e del ca-rattere vincolante delle regole comunitarie, e non risponde a verità la cir-costanza che non abbia tenuto conto che il termine del 31 dicembre 2014era il termine di conclusione delle opere, tanto che (pag. 8) ha fatto rife-rimento alla possibilità di presentare motivata istanza di proroga dei tempicontrattuali di conclusione delle opere e del finanziamento. La Corte ha ri-levato che era onere della parte dimostrare che ricorressero le condizionidi urgenza per procedere all'affidamento in deroga all'art. 57 e che ciò nonè avvenuto, essendosi la parte limitata ad una mera enunciazione sul pun-Da ciò si evince che sotto l'apparente forma di doglianza di omessoesame di fatto decisivo si censura in realtà la valutazione operata dallaCorte d'appello in ordine alla sussistenza della prova di ragioni di urgenza,censura inammissibile in questa sede poiché ex art 360 n. 5 c.p.c. non sipuò lamentare la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove datodal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando soloal giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutarele prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risul-tanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. n. 10927 del 23/04/2024)Numero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026Deve peraltro rimarcarsi che non possono considerarsi pacifici i fattiche sono stati oggetto di contestazione da parte del MIUR in quanto postia base della risoluzione contrattuale, e che l'Avvocatura dello Stato sotto-linea come, ai sensi dell'art. 57 del codice degli appalti ratione temporisvigente, la sussistenza di una situazione di urgenza non può essere affer-mata ex post, ma di essa va data evidenza mediante adeguata motivazio-ne nella delibera o nella determina a contrarre, mentre l'Associazione pri-ma del controllo dell'autorità indipendente che ha dato luogo alla risolu-zione unilaterale del contratto non ha mai fatto presente al Ministero diessere nell'impossibilità di avviare una gara, né aveva mai segnalato pri-ma la ristrettezza dei tempi.3.- Come il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art.360 c.p.c. n. 3 la violazione dell'art 115 c.p.c., in relazione al principio dinon contestazione, per l'affidamento diretto della fornitura dei prototipi(stazioni meteorologiche mobili). Secondo la ricorrente la Corte d'appelloavrebbe violato l'art. 115 c.p.c., dal momento che la natura prototipale,unica e non reperibile sul mercato delle stazioni mobili era pacifica in giu-dizio, mai contestata dal MIUR. Dunque, non era possibile svolgere alcunagara, e l'affidamento diretto non violava il codice degli appalti.4.- Il motivo è inammissibile.L'affermazione che il Ministero non avesse mai contestato che sitrattava di prototipi unici (stazioni meteorologiche) non reperibili sul mer-cato è un'affermazione generica, non adeguatamente argomentata a fron-te del fatto che il Ministero contesta che questa fosse proprio una delleinadempienze emerse in sede di controllo e poi trasfuse nell'atto di revoca(pag. 23) La Corte d'appello ha pertanto correttamente ritenuto che il fat-to dovesse essere provato, ed ha accertato che non lo è stato, come indi-rettamente conferma la circostanza che la parte invoca il principio di noncontestazione. Altro profilo di inammissibilità riguarda la mancata trascri-zione degli atti rilevanti, quanto meno nelle parti salienti, e la loro localiz-Numero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026zazione al fine di verificare quale fosse la effettiva posizione tenuta dalMIUR nel giudizio di merito.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fattodecisivo in ordine alla questione del sotto‑conto bancario e della gestionedei fondi. La ricorrente deduce che Corte d'appello avrebbe omesso l'esa-me di un fatto decisivo, e segnatamente che il “conto deposito” apertodall'Associazione non era un conto diverso, ma un sotto‑conto del contodedicato, con la stessa tracciabilità e integrità, suggerito dalla banca permaturare interessi. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva solo “separata evidenza con-tabile”, e di conseguenza in tal modo il requisito era rispettato, dato chenessuna confusione tra fondi pubblici e patrimonio dell'Associazione erastata contestata.6. -Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso si tratta di una censura di merito sulla valuta-zione delle prove. Il preteso fatto decisivo che la Corte avrebbe omesso diesaminare non è l'esistenza di questo conto corrente, ma il non averne in-dividuato esattamente la natura di sotto-conto corrente collegato a quelloprimario, e che quindi non inficiava, ma consentiva la separata evidenzaamministrativo-contabile delle spese sostenute per il progetto. Si trattaquindi non già di un fatto materiale, inteso come fatto storico, ma di unaargomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive,non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certofatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 2961 del 6/02/2025), peraltro senza specificare adeguatamente quando e dove era statadedotto nel giudizio di merito. Inoltre, il punto è oggetto di contestazioneda parte del Ministero laddove afferma (a pagina 26 del controricorso) chesi tratta in realtà di un conto per depositi vincolati a sé stante; e ciò oltrea ricordare che vi era un accertamento circa la distrazione della somma di5 milioni di euro destinata a investimenti finanziari privati oggetto anchedi indagine penale. Ed invero la Corte d'appello ha rilevato che il GIP ave-Numero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026va disposto il rinvio a giudizio del legale rappresentante dell'Associazioneai sensi dell'art. 316‑bis c.p. (uso indebito di fondi pubblici), circostanzaquesta sulla quale nulla di specifico viene dedotto nelle odierne censure.7.- Con il quarto motivo del ricorso si deduce l'omesso esame di fat-to decisivo in ordine ai contestati collegamenti societari (Cortinovis /[OSCURATO:PERSONA]). La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare chenessuna gara era necessaria per i prototipi, perché non erano reperibili sulmercato. Se non c'è necessità di gara, non si applica l'art. 38 del codiceappalti (obbligo di dichiarare collegamenti societari tra concorrenti) e per-tanto, il presunto conflitto di interessi non poteva costituire motivo di re-voca.8.- Il motivo è inammissibile perché è condizionato dalla questionedella regolarità dell'acquisto a trattativa privata dei prototipi asseritamenteunici, di cui al secondo motivo, come sopra inammissibile; inoltre, non siconsidera la circostanza che essendovi dei conflitti di interesse - che laparte non nega neppure in questa sede - era sospetta la gestione del pro-getto. La Corte ha infatti dato una valutazione unitaria dei molteplici ina-dempimenti contestati alla parte e da essa accertati; alcuni dei quali sonoinefficacemente contestati nel ricorso - come si è detto - altri non sonooggetto di censura, come ad esempio la distrazione della somma di 5 mi-lioni di euro oppure la circostanza che sono state date delle commesse perlavori di risistemazione e riqualificazione delle infrastrutture per azioni dipromozione pubblicitaria che erano collegate al progetto, che – secondo lavalutazione della Corte di merito ‒ dato il carattere funzionalmente unita-rio e inscindibile dovevano seguire anch'esse le regole generali previstedal codice degli appalti.9.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta che la Corte d'appelloavrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo in ordine alla polizza falsa,cioè che la stessa non riguardava affatto il Progetto I‑AMICA, ma un'altravicenda. La ricorrente deduce di essere stata vittima e non autrice dellaNumero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/2026falsificazione; aveva pagato ingenti somme per ottenerla, aveva presenta-to denuncia‑querela, aveva informato tempestivamente il MIUR. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto la sola consegna della polizza(non pertinente al progetto) motivo sufficiente di revoca. Afferma inoltreche è fatto pacifico che la polizza contraffatta non era stata consegnata inrelazione al progetto per cui e causa bensì in relazione a una vicenda deltutto differente.10. - Il motivo rivela plurimi profili di inammissibilità: in primo luogoperché la Corte d'appello ha esaminato la circostanza che la polizza fossestata falsificata da altri e non dall'Associazione e l'ha ritenuta irrilevante,poiché l'utilizzazione di una polizza falsa è equivalente alla assenza di po-lizza e costituiva un'ipotesi di revoca del finanziamento espressamenteprevista dall'art. 10 del Disciplinare. Pertanto, anche in questo caso lacensura non riguarda un fatto storico il cui esame sia stato omesso dallaCorte d'appello, bensì la valutazione del fatto. Inoltre, la circostanza che lapolizza fosse stata consegnata in relazione ad un altro progetto non risultadalla sentenza impugnata, e la parte nell'introdurre questo argomento nelricorso per cassazione non specifica quando e come essa aveva dedotto,nel giudizio di merito, che la polizza era stata consegnata in relazione adun altro progetto, sicché è precluso a questa Corte l'esame onde verificarese si tratti di questione nuova (Cass, n. 3473 del 11/02/2025; Cass. n.32804 del 13/12/2019).11.- Sul controricorso del CNRIl CNR condivide la fondatezza dei motivi 1, 2 e 4 del ricorso dellaassociazione EV‑K2 e non si pronuncia sui motivi 3 e 5; utilizza argomen-tazioni sovrapponibili, aggiungendo la circostanza che la Corte non avreb-be correttamente accertato la presenza di collegamenti societari: si trattaquindi di rilievi di merito, inammissibili in questa sede.Numero registro generale 5923/2021Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 15871/2026Data pubblicazione 23/05/202612. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e lacondanna della ricorrente, in solido con il CNR, alle spese del giudizio, chesi liquidano come dal dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente, in solido con il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pa-gamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legitti-mità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi oltre alle spese prenota-te a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par-te del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino