CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13216/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19043/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione. – ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente– e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 – intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, n. 5101/09/2015, depositata il 27 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di trasporto merci su strada, impugnò l’avviso d’accertamento relativo all’Ires, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2007, basato sul disconoscimento di costi, alcuni dei quali perché non inerenti, altri perché non di competenza del relativo periodo ed altri ancora perché non documentati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accolse il ricorso per alcuni dei rilievi (quelli di cui ai nn. 1,2, 3, 7 ed in parte 6, quest’ultimo ridotto nel quantum) e rigettò gli altri. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha accolto sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della contribuente, quest’ultimo limitatamente al rilievo n. 6. La contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a sei motivi (non numerati), per la cassazione della sentenza d’appello. L’Agenzia si è costituita con controricorso. E’ rimasto intimato il Ministero dell’economia e delle finanze. Considerato che: 1. Preliminarmente, è inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero intimato. Infatti « In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 entrata con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero.». Nulla va deciso sulle spese, essendo rimasto intimato il Ministero. 2. Con il primo motivo (pag. 8 del ricorso), da intendersi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per essere stato sottoscritto l’avviso d’accertamento da un funzionario che non ha conseguito la qualifica di dirigente per concorso pubblico, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015. Il motivo, che nel corpo si manifesta espressamente basato sugli effetti della sopravenuta sentenza del giudice delle leggi, è infondato. Infatti « In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.» (Cass. 26/02/2020, n. 5177; conformi, ex plurimis, Cass. 10/12/2019, n. 32172; Cass. 09/11/2015, n. 22800). 3. Con il secondo motivo (pag. 10 del ricorso), da intendersi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 346, 324 e 339 cod. proc. civ. 2909 cod. civ.; e dell’art. 24 Cost.. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Assume la ricorrente che, quanto ai rilievi nn. 1, 2 e 3 dell’accertamento ( che attengono il recupero a tassazione di costi per carburanti e lubrificanti; manutenzioni, riparazioni e montaggio pneumatici; materie prime), la CTR avrebbe accertato e valutato circostanze - l’incongruità del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore e la complessiva inattendibilità della contabilità della contribuente- che l’Amministrazione non avrebbe dedotto nel suo appello. Il motivo è infondato. Infatti, la lettura della parte della motivazione della sentenza impugnata relativa ai rilievi nn. 1, 2 e 3 dell’atto impositivo evidenzia come petitum e ratio decidendi della pronuncia siano concentrati sulla mancata registrazione (nel registro dei beni ammortizzabili, quali automezzi da trasporto, e nella tabella dei beni strumentali dello studio di settore) degli automezzi cui si riferivano le spese, i quali, secondo la ricorrente, erano stati concessi in comodato, alla stessa contribuente, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, secondo il giudice d’appello, tale contratto (peraltro non registrato), non era sufficiente a dimostrare la riconducibilità dei costi in questione alla stessa s.r.l., in relazione a quei beni che si assumevano in comodato. Pertanto la CTR ha espresso una ratio decidendi, autonoma ed autosufficiente, che trova corrispondenza nelle deduzioni dell’appellante Agenzia, come riportate dalla stessa ricorrente. Le ulteriori argomentazioni, oggetto della censura della ricorrente, appaiono finalizzate a ricostruire la genesi dell’accertamento, ma non risultano necessariamente funzionali a sostenere l’accoglimento dell’appello, basato piuttosto proprio su quegli argomenti che la stessa ricorrente legge nelle allegazioni dell’appellante Ufficio. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Non vi è stata quindi extrapetizione né, tanto meno, violazione di un preteso giudicato interno, che peraltro potrebbe ipotizzarsi legittimamente con riferimento a capi della decisione, ovvero ai relativi fatti, e non riguardo ad argomentazioni difensive delle parti. Quanto poi alle ulteriori deduzioni della ricorrente nello stesso motivo, finalizzate ad accreditare una diversa ricostruzione di altri aspetti della vicenda, si tratta di argomentazioni in fatto, che esulano dalla critica espressa con la censura appena decisa e sono inammissibili perché tendono a ribadire assertivamente la tesi di merito della contribuente, anche a prescindere dalla critica della decisione impugnata. 4. Con il terzo motivo (pag. 14 del ricorso), da intendersi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’«abnormità della sentenza» e la «lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53» Cost.Il motivo è inammissibile, nella parte in cui attinge sostanzialmente il fatto, ovvero sollecita a questa Corte inammissibili valutazioni di merito in ordine alla ritenuta congruità ed alla sostenuta non credibilità della percentuale di redditività dell’attività imprenditoriale che, a detta della ricorrente, sarebbe ipotizzata dalle conclusioni dell’Agenzia, e della sentenza, in ordine all’imponibile derivato dal mancato riconoscimento dei costi. Il motivo è poi infondato nella parte in cui sostiene che la CTR avrebbe dovuto affermare che, essendo l’accertamento erariale induttivo, l’Amministrazione era tenuta a computare anche i costi. Invero questa Corte ha sì affermato che « In tema di accertamento induttivo cd. puro, l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto» (Cass.23/10/2018, n. 26748). Tuttavia, nel caso di specie, non si verte in tema di accertamento induttivo puro, ex art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, ma di accertamento analitico-induttivo, ai sensi del primo comma della stesa norma, come deduce espressamente la ricorrente stessa (cfr. pag. 2 del ricorso), con la conseguenza che è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. 29/09/2017, n. 22868). 5. Con il quarto motivo (pag. 19 del ricorso), la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc: in relazione all’art. 132 cpc, coma 1, n 4 (“la sentenza deve contenere…la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”); in relazione all’art. 24 Cost. (diritto di difesa); in relazione all’art. 2697 cc (fatti pacifici tra le parti); in relazione all’art. 115 cpc (il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita); Violazione dell’art. 360 comma 1 nr 5) per avere omesso l’esame di più fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, comma 1 n.3 in riferimento all’art. 39 comma uno della lettera d) d.p.r. 600/73 e all’articolo 54 del d..p.r. e all’art. 109 tuir (ex art. 75 del d.p.r. 917/86).» Il motivo è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria. Invero il motivo appare generico in ordine alla stessa individuazione della parte della decisione impugnata che intende censurare, poiché non specifica quali siano i punti della decisione che intende attingere, 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 a fronte della motivazione della sentenza d’appello che distingue invece puntualmente le relative questioni, con riferimento ai diversi rilievi contenuti nell’atto impositivo. Inoltre, non solo nella rubrica, ma anche nel corpo del motivo, la ricorrente sovrappone, senza gradazione, censure di natura eterogenee ed incompatibili tra loro, quali la pretesa carenza assoluta di motivazione, le assunte violazioni di legge ed il preteso vizio nella ricostruzione in fatto della fattispecie. Così formulato, il motivo comporta quindi una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793). Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte. Il motivo è altresì inammissibile perché in esso non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, sia stato prodotto in giudizio il contratto di comodato al quale si riferisce più volte. Tanto meno, nel corpo del ricorso, è riprodotto il contenuto, anche per estratto che sia rilevante, del predetto documento. Né, in calce al ricorso, viene data puntuale menzione dell’allegazione specifica dello stesso contratto. Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all'art. 366, primo comma , n. 6, cod. proc. civ. , di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Infatti, come questa Corte ha in più̀ occasioni avuto modo di chiarire «detta disposizione, oltre a richiedere l'indicazione degli atti e dei documenti, nonché́ dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità̀ di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.[…] In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più̀ motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.» (Cass. n. 1235 del 2019, in motivazione). Inammissibile è anche, in particolare, la denuncia della pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’ art. 115 cod. proc. civ., proposta contestualmente dalla ricorrente, senza peraltro un’ adeguata differenziazione delle relative censure, sebbene tra loro ontologicamente differenti e non conciliabili. Infatti, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26769). Né comunque, nel caso di specie, vi è stata inversione dell’onere della prova in ordine ai costi deducibili, che il giudice di appello ha imputato alla contribuente, in ottemperanza al principio ante già chiarito. Invero, il motivo è inammissibile anche perché, con riferimento alla questione della rilevanza del contratto di comodato in questione, non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, come invece è necessario affinché il ricorso sia ammissibile (Cass.10/08/2017, n. 19989), e pretende di attingere piuttosto il merito della controversia, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice a quo. Infatti la motivazione resa dalla CTR non esclude affatto qualsiasi considerazione della possibile efficacia probatoria del comodato in questione, che invece soppesa espressamente , anche in relazione alla sua mancata registrazione (rilevante anche ai fini della data certa del titolo, che sia opponibile alla terza Amministrazione), e comunque valuta unitamente alle risultanze documentali provenienti dalla contabilità della stessa contribuente, concludendo (con accertamento in fatto, non censurabile in questa sede) che la ricorrente, che era onerata della relativa prova (come rilevato ante), non abbia dimostrato che i costi di cui ai rilievi 1,2 e 3 si riferiscano ad automezzi utilizzati effettivamente dalla stessa contribuente per la sua attività, ciò che l’Amministrazione ha contestato sin dall’accertamento, come risulta dalla stessa sentenza impugnata. Tanto premesso in ordine all’inammissibilità del motivo, va aggiunto che la motivazione resa dalla CTR, articolata in fatto ed in diritto e distinta per paragrafi relativi ai diversi rilievi di cui all’accertamento, non è affatto inferiore al c.d. minimo costituzionale e non integra 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 alcuna delle fattispecie che possano determinare il difetto assoluto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 ; conforme, ex multis, Cass. 12/10/2017,n. 23940). 5.1. All’interno del quarto motivo la ricorrente denuncia «oltre a ciò il collegio di appello ha violato, e falsamente applicato, l’art. 109 del dpr 917/86, comma 4.» (pag. 21 del ricorso). Il motivo, con riferimento al contratto di comodato, è inammissibile per la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per le medesime ragioni di cui al quarto motivo. Inoltre il motivo è inammissibile anche perché non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, come invece è necessario affinché il ricorso sia ammissibile (Cass. 10/08/2017, n. 19989). La ricorrente pare voler sostenere che la CTR abbia negato la deducibilità dei costi di cui ai rilievi 1,2 e 3 sulla base di una valutazione di dati meramente formali, come la mancata registrazione degli automezzi nel registro dei beni ammortizzabili quali automezzi da trasporto, la mancata registrazione degli stessi mezzi tra i beni strumentali ed il mancato assolvimento dell’onere di tenuta e compilazione di una scheda carburante riferibile a ciascun automezzo. Invece, come già rilevato trattando del motivo precedente, la motivazione della sentenza d’appello non si limita alla mera considerazione di tale dato contabile dal punto di vista formale, ma ne valuta la rilevanza istruttoria (trattandosi pur sempre di contabilità proveniente dall’imprenditore e quindi rilevante anche ai sensi dell’art.2709 cod. civ.) unitamente al contratto di comodato de quo ed in correlazione con quest’ultimo, escludendo pertanto che sia stato provato che i costi di cui ai rilievi 1,2 e 3 si riferiscano ad automezzi utilizzati effettivamente dalla stessa contribuente per la sua attività. 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 5.2. All’interno del quarto motivo la ricorrente denuncia «Inoltre, per amore di completezza, è del tutto falso, e non rispondente ai fatti di causa, quanto affermato dal giudice di appello secondo cui non son state tenute le schede carburante.». Il motivo è palesemente infondato, atteso che la ricorrente, per evidenziare la pretesa falsità dell’affermazione della CTR, riproduce un passo dell’accertamento esattamente identico a quello che il giudice a quo ha a sua volta premesso in fatto nel penultimo capoverso di pag. 4 della sentenza impugnata, all’interno della motivazione della decisione sui rilievi 1,2 e 3. Inoltre, ancora una volta, il motivo è anche inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, censurando come (insussistente) alterazione dei fatti di causa quella che è invece la loro valutazione, non sindacabile in questa sede, da parte del giudice di merito. 6. Con il quinto motivo (pag. 25 del ricorso), la ricorrente, con riferimento al rilievo n.7, denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in relazione all’art. 21, comma 4, del dpr 633/1972 al dpr 14/08/1996 n. 472, Violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 5) per avere omesso l’esame di più fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.». Il motivo è ammissibile in quanto, sebbene nella rubrica la ricorrente esponga censure di natura eterogenee, il corpo del mezzo evidenzia come, nella sostanza, sia censurato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il mancato esame di fatti, essendo il riferimento alle norme indicate finalizzato piuttosto ad evidenziare la natura decisiva delle circostanze pretermesse. In sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice a quo non ha considerato, con riferimento al disconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva, che le prestazioni di trasporto rese alla 11 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 contribuente dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] trovavano corrispondenza nella dichiarazione Iva di quest’ultima (che la contribuente ha individuato quale produzione documentale allegata al ricorso di primo grado) e che tale circostanza poteva essere idonea a dimostrare i relativi costi, che la CTR escludeva sulla base della ritenuta genericità del contenuto delle fatture emesse da tale ditta e del mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’obbligo di comunicazione delle medesime operazioni nell’ambito dell’elenco dei fornitori e dei clienti (cd. sistema CLI.FO.). Il motivo è fondato. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, « In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.» (Cass. 05/01/2022, n. 143). Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, la contestazione dell’Ufficio, e comunque il thema decidendum del giudizio d’appello, non vertevano sulla contestazione di una frode o comunque sull’inesistenza delle operazioni in questione, ma disconoscevano costi e detrazioni per la ritenuta genericità delle relative fatture, in punto di individuazione delle singole prestazioni ricevute. Inoltre, l’Amministrazione deduceva la mancata comunicazione del fornitore delle prestazioni in esame nell’ elenco da allegare alla dichiarazione dei redditi della contribuente, le cui risultanze, tuttavia, 12 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 hanno comunque rilevanza indiziaria (come questa Corte ha ritenuto, anche se con riferimento alla diversa questione dell’inclusione del contribuente, cui si contesti l’evasione, nell’elenco fornitori di terzi soggetti: cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4912). In tale contesto, pertanto, non era precluso alla contribuente di dare prova che le fatture in questione, ove pure il loro contenuto fosse da ritenersi formalmente carente (con ogni eventuale conseguenza sanzionatoria), erano comunque corrispondenti a costi riferibili a determinate operazioni individuabili. Ai fini della valutazione dell’assolvimento del relativo onere probatorio, la CTR non ha dato conto in motivazione di aver valutato anche il dato relativo alla dedotta corrispondenza delle operazioni in questione con quelle eventualmente risultanti dalla prodotta dichiarazione fiscale del fornitore, elemento indiziario non di per sé necessariamente decisivo, ma che il giudice di merito doveva prendere in considerazione nell’ambito del complessivo quadro probatorio, al fine di verificare se vi fosse o meno prova delle relative spese (cfr. Cass. 25/11/2020,n. 26802, sia pur, a contrario, a proposito di fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la fattura prodotta dalla contribuente non fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento del costo, anche per la mancata corrispondenza nella dichiarazione dei redditi della ditta emittente). Il motivo va quindi accolto e, poiché la censura attinge la verifica della prova delle spese, la conseguente cassazione della sentenza impugnata, in ordine al rilievo n. 7, incide ai fini sia delle imposte dirette che dell’Iva, con conseguente rinvio al giudice a quo. 7. Con il sesto motivo (pag. 28 del ricorso), la ricorrente, con riferimento al rilievo n.5, denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in relazione all’art.2115 cpc. Violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 5) per avere omesso 13 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19043/2015 Numero sezionale 1273/2022 Numero di raccolta generale 13216/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 l’esame di più fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.». La lettura del motivo evidenzia come, nella sostanza, la ricorrente si dolga che la CTR non abbia ritenuto che i costi in questione fossero dimostrati dal mastrino di sottoconto prodotto nel giudizio di merito. Premesso che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, le spese in questione erano contestate dall’Amministrazione (che infatti ne aveva fatto oggetto di uno specifico rilievo), deve darsi atto che la CTR ha espressamente preso in esame il predetto mastrino, ritenendolo insufficiente a dare la prova delle relative spese, anche in considerazione del confronto con le differenti risultanze emergenti dal bilancio della stessa contribuente. Invero, ciò che la ricorrente pretende di censurare è la valutazione, nel merito, delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice a quo, ciò che non è ammissibile in questa sede. Il motivo è quindi infondato. P.Q.M. Accoglie il quinto motivo di ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, rigetta i restanti e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Così deci