Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30322/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello diCagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna alla pena dianni 12 di reclusione inflitta a XXXXXXXXXX dalla Corte di assise di Sassari con lasentenza n. 2 del 2023 in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 601, 602-ter,comma 1, lett. b) cod. pen., commesso, in concorso con XXXXXXXXXXXXXX, indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalla fine del mese di luglio 2015 (data diingresso in Italia) fino al 15 ottobre 2015.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso, di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 512 e 526, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., in relazione delledichiarazioni rese dalla persona offesa in fase predibattimentale.Deduce la difesa che i giudici di merito hanno erroneamente ritenutosussistente l’irreperibilità della persona offesa, giustificando la mancataescussione in dibattimento con la presunta impraticabilità di ulteriori ricerche,nonostante queste si fossero in realtà arrestate al 2019 e fossero state svolteesclusivamente ai fini dell’incidente probatorio, poi neppure espletato.Secondo la difesa, nella fase in cui è stata richiesta e disposta l’acquisizionedelle dichiarazioni è mancato il rigoroso e attuale accertamento sull’effettivairreperibilità della teste, tanto più necessario trattandosi di cittadinaextracomunitaria, per la quale si impongono verifiche anche al di fuori delterritorio nazionale.

Il compendio documentale prodotto dal Pubblico Ministero il7 febbraio 2023, lungi dal dimostrare l’irreperibilità, attestava piuttostol’inconsistenza delle ricerche svolte, sicché il meccanismo derogatorio di cuiall’art. 512 cod. proc. pen. è stato attivato in assenza dei presupposti normativi.I giudici di merito avrebbero, dunque, invertito illegittimamente l’onere dellaprova, rimproverando alla difesa di non aver indicato un nuovo domicilio dellapersona offesa, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.Si osserva, poi, che la Corte terr i tor ia le ha i l logicamente econtraddittoriamente valutato la condotta della persona offesa, poiché elementiquali la ripetuta presentazione alla polizia giudiziaria, la nomina di un difensore eil rilascio del permesso di soggiorno, lungi dall’escludere una scelta volontaria,dimostrerebbero la consapevole possibilità di sottrarsi al contraddittorio.La difesa evidenzia, infine, che l’impossibilità di escussione in dibattimentoera prevedibile già nella fase delle indagini, tanto da aver giustificato la richiestadi incidente probatorio, infatti non espletato; e rileva altresì che il PubblicoMinistero non ha assolto al proprio onere probatorio nel dimostrare l’irripetibilitàdell’atto.Rileva, infine, che dalla illegittima acquisizione delle dichiarazioni dellapersona offesa e quindi dalla loro inutilizzabilità discende l’insussistenza dielementi a carico dell’imputata in quanto i riscontri esterni, in mancanza di dettedichiarazioni, sono del tutto irrilevanti.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-biscod. pen.Rileva la difesa che la Corte d’appello ha confermato la pena ritenendosufficiente la circostanza che essa fosse di poco superiore al minimo edittale,senza però fornire una motivazione concreta e individualizzata sulle ragioni deldiscostamento dal minimo, limitandosi a un’affermazione apodittica.Le censure difensive sul punto sarebbero state liquidate come irrilevanti,con una sostanziale omissione motivazionale, che impedisce il controllo sullacorrettezza del percorso decisionale.Ad avviso della difesa, analogo vizio è ravvisabile nel diniego delleelementi positivamente valutabili, sulla non sufficienza della mera incensuratezzae sulla pretesa neutralità del comportamento processuale.I Giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare gli specifici elementidedotti dalla difesa, in particolare il contesto sociale fortemente disagiato in cui ifatti si sono collocati e la sostanziale parità delle condizioni sociali tra imputata epersona offesa, elementi che avrebbero potuto giustificare una più mitevalutazione sanzionatoria, coerente anche con la funzione rieducativa della pena.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo, con il quale la difesa reitera la doglianza, già formulatainnanzi al Giudice di appello, della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corsodelle indagini preliminari dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, non èfondato, trovando puntuale e corretta disamina alle pagine da 49 a 59 dellasentenza impugnata, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza diquesta Corte.2.1.

La Corte di assise di appello ha respinto l’eccezione di inutilizzabilitàdelle dichiarazioni della persona offesa ricostruendo, in modo cronologicamenteordinato, l’intero percorso processuale e valorizzando la correttezza dell’operatodel Giudice di primo grado.In particolare, i Giudici di appello hanno evidenziato che la persona offesa fuindividuata dal personale della Questura di Sassari durante un controllo operatonella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2015 in una zona periferica della città dove ladonna era intenta a prostituirsi, venendo poi prelevata dalla strada e inserita inuna struttura protetta; successivamente, il 23 ottobre 2015, fu sentita asommarie informazioni dal Pubblico Ministero, rendendo dichiarazioni dettagliatesui fatti e procedendo a riconoscimenti fotografici.La sentenza impugnata ha dato conto della circostanza che lacollaborazione proseguì senza soluzione di continuità, atteso che la personaoffesa venne nuovamente escussa il 21 gennaio 2016 e, poi, il 9 febbraio 2016,confermando le precedenti dichiarazioni e fornendo ulteriori elementi utiliall’individuazione degli imputati, senza mai sottrarsi alle convocazionidell’autorità giudiziaria.

Si è anche sottolineato che tale atteggiamentocollaborativo si è mantenuto negli anni successivi, come dimostrato dal fatto chela persona offesa, in data 17 gennaio 2018, aveva nominato un difensore difiducia e, tramite questi, aveva attivato le procedure per l’ottenimento delpermesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.Come evidenziato nella sentenza impugnata, si tratta di elementi ritenutiincompatibili con la volontà di eludere il procedimento penale ancheconsiderando che, in data 21 marzo 2019, i Carabinieri comunicavano che ladonna era reperibile a XXXXXXXX fornendo un preciso indirizzo e un’utenzatelefonica, circostanza che confermava l’assenza, fino a quel momento, diqualunque irreperibilità.La Corte di assise di appello ha, quindi, ricordato che il Pubblico Ministero, il5 luglio 2019, aveva richiesto l’assunzione della testimonianza attraversol’espletamento dell’incidente probatorio; tuttavia, all’udienza fissata per l’11novembre 2019 la persona offesa non si presentava e, nonostante i successiviaccertamenti svolti sulle utenze telefoniche note e presso l’ultimo domicilioconosciuto, non veniva rintracciata.Tale situazione di irreperibilità veniva formalmente presa in considerazionedal Giudice per le indagini preliminari che, all’udienza del 20 gennaio 2020,disponeva la chiusura dell’incidente probatorio, dando atto della mancatareperibilità della teste.La richiesta di esame testimoniale veniva poi rinnovata dal PubblicoMinistero in sede dibattimentale, ma anche in questa fase la persona offesarisultava irreperibile, come attestato dalla nota dei Carabinieri del 17 gennaio2023, nella quale si dava conto dell’esito negativo delle ricerche effettuatepresso l’ultima struttura di accoglienza di XXXXXXX, nelle banche dati Interforzee in relazione a precedenti notifiche rimaste inevase.La persistenza della irreperibilità veniva confermata ulteriormente dalleinformazioni fornite il 6 febbraio 2025, nonché dalle verifiche svolte negli archividel Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], anch’esse con esitonegativo.A fronte delle doglianze difensive relative all’asserita incompletezza dellericerche, la Corte di assise di appello ha precisato che la valutazione deve esserecondotta con riferimento alle indagini concretamente praticabili, e non in viameramente astratta, escludendo sia la prova di un rientro nel Paese di origine sial’obbligo di estendere le ricerche ad altri Stati europei sulla base di mere ipotesi,ed in assenza di riferimenti precisi.Ha, inoltre, osservato che le intercettazioni telefoniche risalenti al 2016,richiamate dalla difesa, non dimostravano affatto una volontà di sottrazione alcontraddittorio, ma solo il desiderio di ottenere documenti regolari per costruirsiuna vita autonoma.Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte di assise di appello haescluso che l’assenza della persona offesa fosse riconducibile a una sceltavolontaria di elusione dell’esame nel contraddittorio, ai sensi dell’art. 526,comma 1bis, cod. proc. pen., ritenendo sussistenti, piuttosto, ragioni personali odi sicurezza.

Alla luce di tali elementi si è concluso che l’irreperibilità, accertata eprotrattasi nel tempo nonostante le ricerche svolte, integrava pienamente ilpresupposto richiesto dall’art. 512 cod. proc. pen., confermando la legittimitàdell’ordinanza del 7 marzo 2023 con cui la Corte di assise di primo grado avevadisposto l’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari erespingendo, con motivazione puntuale, l’eccezione di inutilizzabilità sollevatadalla difesa.Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcun elemento era stato fornitodall’imputata al fine di reperire la donna, senza per questo accedere a unainversione dell’onere probatorio, ma con ciò dimostrandosi soltanto che, a frontedegli esiti delle ricerche effettuate, nemmeno dalla difesa era stato offerto alcunelemento utile al rintraccio della donna.In considerazione di questa puntuale descrizione degli accadimenti risulta,dunque, corretta l’esclusione della prevedibilità della successiva irreperibilitàdella persona offesa, trattandosi di valutazione compiuta ex ante ovvero conriferimento alle conoscenze che il pubblico ministero aveva al momento in cuiavrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio. (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021,dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 – 01: principio affermato in relazione ad unafattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod.proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso disoggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevoleipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dalpubblico ministero).

In particolare, questa Corte ha, altresì, precisato che intema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successivairreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "exante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo uncriterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbepotuto chiedere l'incidente probatorio. (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv.278195 – 02: principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte haritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni rese durante le indagini da unminore straniero, spontaneamente rivoltosi alle forze di polizia per chiedereprotezione contro chi lo aveva ridotto in schiavitù e collocato in una struttura alfine di garantirne l'incolumità personale, in quanto la condizione del minoreall'epoca delle indagini era tale da non far presagire che lo stesso potesseallontanarsi e rendersi irreperibile).La Corte di appello ha, pertanto, correttamente applicato tali principi,avendo ragionevolmente ritenuto, alla luce dei complessivi elementi adisposizione, che la sola condizione di straniera e l’esercizio dell’attività dimeretricio, a fronte della stabile permanenza della donna nel territorio italiano,facessero presagire un suo allontanamento.2.2.

Con riferimento, poi, alla specifica doglianza difensiva concernentel’inidoneità delle ricerche, il cui vano esito ha costituito il presupposto per lalettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla personaoffesa alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, la Corte d' assisedi appello ha, in modo congruo, espresso un giudizio di completezza delle stesseevidenziando, come sopra rilevato, che l’ultimo domicilio noto restava quellocomunicato nella nota del 21 marzo 2019 e che, successivamente, si erano persele sue tracce, come confermato da ricerche esperite nel 2023 e, ancora, nel2025.Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, detta valutazione èconforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per verificare laeffettiva irreperibilità del testimone allo scopo di procedere alla lettura delledichiarazioni predibattimentali, non essendo state compiute più approfonditeindagini nel Paese di origine della XXXXXXXXXXX a causa della mancanza dielementi in ordine alla sua residenza o al suo domicilio ivi esistente.Come chiarito da codesta Corte, infatti, l'obbligo di effettuare ricerche,anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi dicollegamento tra tale soggetto e il Paese di origine, desumibili dagli atti o allegatidall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattereesplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, inun'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto nonesigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 12927 del23/03/2022 Rv. 283129 – 01): nel caso in esame, il solo dato della nascita inNigeria della Christopher e l’assenza di qualsiasi prova circa il suo rientro nelPaese di origine, neppure allegato dalla ricorrente, unitamente alla assenza diqualsiasi altra notizia sulle vicende della stessa successivamente al 2019, hacorrettamente condotto la Corte territoriale a escludere la possibilità di utiliricerche in Nigeria.2.4.

Non è poi fondata la doglianza con la quale si è dedotta la violazionedella disposizione di cui art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.Dalla esposizione degli accadimenti sopra indicati, risulta l’insussistenza deipresupposti del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.,disposizione che non consente di affermare la responsabilità dell'imputato sullabase di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamentesottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (in tal senso, Sez.3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055).La Corte di assise di appello ha puntualmente evidenziato l’assenza dielementi tali da far ritenere che XXXXXXXXXXXXXXXXXXX si fosse resairreperibile per sottrarsi all'esame da parte dell’imputata o del suo difensore inquanto la stessa è divenuta irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese allapolizia giudiziaria, non essedo stata mai raggiunta da una regolare citazione, néha reso testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio; di conseguenza nonrisulta che l’allontanamento sia dipeso da una scelta volontaria finalizzata aasottrarsi al contraddittorio.2.5.

È, poi, infondata l’ulteriore deduzione difensiva con la quale si ècontestata l’affermazione della responsabilità della ricorrente per inidoneità deglielementi a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa.Po s t a l a p i ena u t i l i z z ab i l i t à de l l e d i c h i a r a z i on i r e se daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per le ragioni anzidette, va rilevato che laresponsabilità della ricorrente è stata affermata non solamente sulla base delledichiarazioni della vittima di cui è stata data lettura in forza della previsionedell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche in considerazione di plurimi elementi diriscontro, evidenziati nella sentenza impugnata e genericamente ritenuti, nelmotivo di ricorso, irrilevanti senza alcuna allegazione specifica e senza alcunacritica argomentata diretta a evidenziarne l’inidoneità probatoria.3.

Il secondo motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena, èmanifestamente infondato.Con riferimento alla misura della pena applicata, la doglianza difensiva si èlimitata a dedurne l’eccessività, senza evidenziare alcuna circostanza a sostegnodell’applicazione di una pena inferiore e senza confrontarsi con la sentenzaimpugnata che dopo la puntuale disamina dei fatti che hanno condotto allaconferma della responsabilità della ricorrente ha evidenziato che in primo gradoè stata applicata una pena appena di poco superiore al minimo edittale, ed hapertanto rigettato il motivo di gravame in ragione del principio elaborato dallagiurisprudenza di questa Corte secondo cui in tali casi non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del,Rv. 276288 - 01).È, altresì, generica l’ulteriore doglianza difensiva in punto di diniego dellefornita dalla Corte di assise di appello che ha evidenziato come alcun elementopositivamente valutabile fosse emerso nei confronti della ricorrente, dandocorrettamente conto della valenza neutra dell’ incensuratezza e della mancataviolazione della misura cautelare, in conformità al principio affermato da questaCorte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).4.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello diCagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna alla pena dianni 12 di reclusione inflitta a XXXXXXXXXX dalla Corte di assise di Sassari con lasentenza n. 2 del 2023 in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 601, 602-ter,comma 1, lett. b) cod. pen., commesso, in concorso con XXXXXXXXXXXXXX, indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalla fine del mese di luglio 2015 (data diingresso in Italia) fino al 15 ottobre 2015.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso, di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 512 e 526, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., in relazione delledichiarazioni rese dalla persona offesa in fase predibattimentale.Deduce la difesa che i giudici di merito hanno erroneamente ritenutosussistente l’irreperibilità della persona offesa, giustificando la mancataescussione in dibattimento con la presunta impraticabilità di ulteriori ricerche,nonostante queste si fossero in realtà arrestate al 2019 e fossero state svolteesclusivamente ai fini dell’incidente probatorio, poi neppure espletato.Secondo la difesa, nella fase in cui è stata richiesta e disposta l’acquisizionedelle dichiarazioni è mancato il rigoroso e attuale accertamento sull’effettivairreperibilità della teste, tanto più necessario trattandosi di cittadinaextracomunitaria, per la quale si impongono verifiche anche al di fuori delterritorio nazionale. Il compendio documentale prodotto dal Pubblico Ministero il7 febbraio 2023, lungi dal dimostrare l’irreperibilità, attestava piuttostol’inconsistenza delle ricerche svolte, sicché il meccanismo derogatorio di cuiall’art. 512 cod. proc. pen. è stato attivato in assenza dei presupposti normativi.I giudici di merito avrebbero, dunque, invertito illegittimamente l’onere dellaprova, rimproverando alla difesa di non aver indicato un nuovo domicilio dellapersona offesa, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.Si osserva, poi, che la Corte terr i tor ia le ha i l logicamente econtraddittoriamente valutato la condotta della persona offesa, poiché elementiquali la ripetuta presentazione alla polizia giudiziaria, la nomina di un difensore eil rilascio del permesso di soggiorno, lungi dall’escludere una scelta volontaria,dimostrerebbero la consapevole possibilità di sottrarsi al contraddittorio.La difesa evidenzia, infine, che l’impossibilità di escussione in dibattimentoera prevedibile già nella fase delle indagini, tanto da aver giustificato la richiestadi incidente probatorio, infatti non espletato; e rileva altresì che il PubblicoMinistero non ha assolto al proprio onere probatorio nel dimostrare l’irripetibilitàdell’atto.Rileva, infine, che dalla illegittima acquisizione delle dichiarazioni dellapersona offesa e quindi dalla loro inutilizzabilità discende l’insussistenza dielementi a carico dell’imputata in quanto i riscontri esterni, in mancanza di dettedichiarazioni, sono del tutto irrilevanti.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-biscod. pen.Rileva la difesa che la Corte d’appello ha confermato la pena ritenendosufficiente la circostanza che essa fosse di poco superiore al minimo edittale,senza però fornire una motivazione concreta e individualizzata sulle ragioni deldiscostamento dal minimo, limitandosi a un’affermazione apodittica.Le censure difensive sul punto sarebbero state liquidate come irrilevanti,con una sostanziale omissione motivazionale, che impedisce il controllo sullacorrettezza del percorso decisionale.Ad avviso della difesa, analogo vizio è ravvisabile nel diniego delleelementi positivamente valutabili, sulla non sufficienza della mera incensuratezzae sulla pretesa neutralità del comportamento processuale.I Giudici dell'appello avrebbero omesso di valutare gli specifici elementidedotti dalla difesa, in particolare il contesto sociale fortemente disagiato in cui ifatti si sono collocati e la sostanziale parità delle condizioni sociali tra imputata epersona offesa, elementi che avrebbero potuto giustificare una più mitevalutazione sanzionatoria, coerente anche con la funzione rieducativa della pena.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, con il quale la difesa reitera la doglianza, già formulatainnanzi al Giudice di appello, della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corsodelle indagini preliminari dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, non èfondato, trovando puntuale e corretta disamina alle pagine da 49 a 59 dellasentenza impugnata, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza diquesta Corte.2.1. La Corte di assise di appello ha respinto l’eccezione di inutilizzabilitàdelle dichiarazioni della persona offesa ricostruendo, in modo cronologicamenteordinato, l’intero percorso processuale e valorizzando la correttezza dell’operatodel Giudice di primo grado.In particolare, i Giudici di appello hanno evidenziato che la persona offesa fuindividuata dal personale della Questura di Sassari durante un controllo operatonella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2015 in una zona periferica della città dove ladonna era intenta a prostituirsi, venendo poi prelevata dalla strada e inserita inuna struttura protetta; successivamente, il 23 ottobre 2015, fu sentita asommarie informazioni dal Pubblico Ministero, rendendo dichiarazioni dettagliatesui fatti e procedendo a riconoscimenti fotografici.La sentenza impugnata ha dato conto della circostanza che lacollaborazione proseguì senza soluzione di continuità, atteso che la personaoffesa venne nuovamente escussa il 21 gennaio 2016 e, poi, il 9 febbraio 2016,confermando le precedenti dichiarazioni e fornendo ulteriori elementi utiliall’individuazione degli imputati, senza mai sottrarsi alle convocazionidell’autorità giudiziaria. Si è anche sottolineato che tale atteggiamentocollaborativo si è mantenuto negli anni successivi, come dimostrato dal fatto chela persona offesa, in data 17 gennaio 2018, aveva nominato un difensore difiducia e, tramite questi, aveva attivato le procedure per l’ottenimento delpermesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.Come evidenziato nella sentenza impugnata, si tratta di elementi ritenutiincompatibili con la volontà di eludere il procedimento penale ancheconsiderando che, in data 21 marzo 2019, i Carabinieri comunicavano che ladonna era reperibile a XXXXXXXX fornendo un preciso indirizzo e un’utenzatelefonica, circostanza che confermava l’assenza, fino a quel momento, diqualunque irreperibilità.La Corte di assise di appello ha, quindi, ricordato che il Pubblico Ministero, il5 luglio 2019, aveva richiesto l’assunzione della testimonianza attraversol’espletamento dell’incidente probatorio; tuttavia, all’udienza fissata per l’11novembre 2019 la persona offesa non si presentava e, nonostante i successiviaccertamenti svolti sulle utenze telefoniche note e presso l’ultimo domicilioconosciuto, non veniva rintracciata.Tale situazione di irreperibilità veniva formalmente presa in considerazionedal Giudice per le indagini preliminari che, all’udienza del 20 gennaio 2020,disponeva la chiusura dell’incidente probatorio, dando atto della mancatareperibilità della teste.La richiesta di esame testimoniale veniva poi rinnovata dal PubblicoMinistero in sede dibattimentale, ma anche in questa fase la persona offesarisultava irreperibile, come attestato dalla nota dei Carabinieri del 17 gennaio2023, nella quale si dava conto dell’esito negativo delle ricerche effettuatepresso l’ultima struttura di accoglienza di XXXXXXX, nelle banche dati Interforzee in relazione a precedenti notifiche rimaste inevase.La persistenza della irreperibilità veniva confermata ulteriormente dalleinformazioni fornite il 6 febbraio 2025, nonché dalle verifiche svolte negli archividel Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], anch’esse con esitonegativo.A fronte delle doglianze difensive relative all’asserita incompletezza dellericerche, la Corte di assise di appello ha precisato che la valutazione deve esserecondotta con riferimento alle indagini concretamente praticabili, e non in viameramente astratta, escludendo sia la prova di un rientro nel Paese di origine sial’obbligo di estendere le ricerche ad altri Stati europei sulla base di mere ipotesi,ed in assenza di riferimenti precisi.Ha, inoltre, osservato che le intercettazioni telefoniche risalenti al 2016,richiamate dalla difesa, non dimostravano affatto una volontà di sottrazione alcontraddittorio, ma solo il desiderio di ottenere documenti regolari per costruirsiuna vita autonoma.Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte di assise di appello haescluso che l’assenza della persona offesa fosse riconducibile a una sceltavolontaria di elusione dell’esame nel contraddittorio, ai sensi dell’art. 526,comma 1bis, cod. proc. pen., ritenendo sussistenti, piuttosto, ragioni personali odi sicurezza. Alla luce di tali elementi si è concluso che l’irreperibilità, accertata eprotrattasi nel tempo nonostante le ricerche svolte, integrava pienamente ilpresupposto richiesto dall’art. 512 cod. proc. pen., confermando la legittimitàdell’ordinanza del 7 marzo 2023 con cui la Corte di assise di primo grado avevadisposto l’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari erespingendo, con motivazione puntuale, l’eccezione di inutilizzabilità sollevatadalla difesa.Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcun elemento era stato fornitodall’imputata al fine di reperire la donna, senza per questo accedere a unainversione dell’onere probatorio, ma con ciò dimostrandosi soltanto che, a frontedegli esiti delle ricerche effettuate, nemmeno dalla difesa era stato offerto alcunelemento utile al rintraccio della donna.In considerazione di questa puntuale descrizione degli accadimenti risulta,dunque, corretta l’esclusione della prevedibilità della successiva irreperibilitàdella persona offesa, trattandosi di valutazione compiuta ex ante ovvero conriferimento alle conoscenze che il pubblico ministero aveva al momento in cuiavrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio. (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021,dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 – 01: principio affermato in relazione ad unafattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod.proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso disoggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevoleipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dalpubblico ministero). In particolare, questa Corte ha, altresì, precisato che intema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successivairreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "exante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo uncriterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbepotuto chiedere l'incidente probatorio. (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv.278195 – 02: principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte haritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni rese durante le indagini da unminore straniero, spontaneamente rivoltosi alle forze di polizia per chiedereprotezione contro chi lo aveva ridotto in schiavitù e collocato in una struttura alfine di garantirne l'incolumità personale, in quanto la condizione del minoreall'epoca delle indagini era tale da non far presagire che lo stesso potesseallontanarsi e rendersi irreperibile).La Corte di appello ha, pertanto, correttamente applicato tali principi,avendo ragionevolmente ritenuto, alla luce dei complessivi elementi adisposizione, che la sola condizione di straniera e l’esercizio dell’attività dimeretricio, a fronte della stabile permanenza della donna nel territorio italiano,facessero presagire un suo allontanamento.2.2. Con riferimento, poi, alla specifica doglianza difensiva concernentel’inidoneità delle ricerche, il cui vano esito ha costituito il presupposto per lalettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla personaoffesa alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, la Corte d' assisedi appello ha, in modo congruo, espresso un giudizio di completezza delle stesseevidenziando, come sopra rilevato, che l’ultimo domicilio noto restava quellocomunicato nella nota del 21 marzo 2019 e che, successivamente, si erano persele sue tracce, come confermato da ricerche esperite nel 2023 e, ancora, nel2025.Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, detta valutazione èconforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per verificare laeffettiva irreperibilità del testimone allo scopo di procedere alla lettura delledichiarazioni predibattimentali, non essendo state compiute più approfonditeindagini nel Paese di origine della XXXXXXXXXXX a causa della mancanza dielementi in ordine alla sua residenza o al suo domicilio ivi esistente.Come chiarito da codesta Corte, infatti, l'obbligo di effettuare ricerche,anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi dicollegamento tra tale soggetto e il Paese di origine, desumibili dagli atti o allegatidall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattereesplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, inun'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto nonesigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 12927 del23/03/2022 Rv. 283129 – 01): nel caso in esame, il solo dato della nascita inNigeria della Christopher e l’assenza di qualsiasi prova circa il suo rientro nelPaese di origine, neppure allegato dalla ricorrente, unitamente alla assenza diqualsiasi altra notizia sulle vicende della stessa successivamente al 2019, hacorrettamente condotto la Corte territoriale a escludere la possibilità di utiliricerche in Nigeria.2.4. Non è poi fondata la doglianza con la quale si è dedotta la violazionedella disposizione di cui art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.Dalla esposizione degli accadimenti sopra indicati, risulta l’insussistenza deipresupposti del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.,disposizione che non consente di affermare la responsabilità dell'imputato sullabase di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamentesottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (in tal senso, Sez.3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055).La Corte di assise di appello ha puntualmente evidenziato l’assenza dielementi tali da far ritenere che XXXXXXXXXXXXXXXXXXX si fosse resairreperibile per sottrarsi all'esame da parte dell’imputata o del suo difensore inquanto la stessa è divenuta irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese allapolizia giudiziaria, non essedo stata mai raggiunta da una regolare citazione, néha reso testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio; di conseguenza nonrisulta che l’allontanamento sia dipeso da una scelta volontaria finalizzata aasottrarsi al contraddittorio.2.5. È, poi, infondata l’ulteriore deduzione difensiva con la quale si ècontestata l’affermazione della responsabilità della ricorrente per inidoneità deglielementi a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa.Po s t a l a p i ena u t i l i z z ab i l i t à de l l e d i c h i a r a z i on i r e se daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per le ragioni anzidette, va rilevato che laresponsabilità della ricorrente è stata affermata non solamente sulla base delledichiarazioni della vittima di cui è stata data lettura in forza della previsionedell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche in considerazione di plurimi elementi diriscontro, evidenziati nella sentenza impugnata e genericamente ritenuti, nelmotivo di ricorso, irrilevanti senza alcuna allegazione specifica e senza alcunacritica argomentata diretta a evidenziarne l’inidoneità probatoria.3. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena, èmanifestamente infondato.Con riferimento alla misura della pena applicata, la doglianza difensiva si èlimitata a dedurne l’eccessività, senza evidenziare alcuna circostanza a sostegnodell’applicazione di una pena inferiore e senza confrontarsi con la sentenzaimpugnata che dopo la puntuale disamina dei fatti che hanno condotto allaconferma della responsabilità della ricorrente ha evidenziato che in primo gradoè stata applicata una pena appena di poco superiore al minimo edittale, ed hapertanto rigettato il motivo di gravame in ragione del principio elaborato dallagiurisprudenza di questa Corte secondo cui in tali casi non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del,Rv. 276288 - 01).È, altresì, generica l’ulteriore doglianza difensiva in punto di diniego dellefornita dalla Corte di assise di appello che ha evidenziato come alcun elementopositivamente valutabile fosse emerso nei confronti della ricorrente, dandocorrettamente conto della valenza neutra dell’ incensuratezza e della mancataviolazione della misura cautelare, in conformità al principio affermato da questaCorte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris