CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43494/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze dedotte nel ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano generiche nonché manifestamente infondate dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce della durata dell'allontanamento e della pretestuosità della giustificazione addotta dal ricorrente (v. in particolare p. 3- 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MIN C A NC: E L„LYT R Sezione VI,1 5 LUG 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] S RATly0 Dott. A 2