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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09511/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gys OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva, è manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni della conferma della misura della pena decisa dal Tribunale, valorizzando molteplici elementi tra quelli previsti quali indicatori dall'art. 133 cod. pen., richiamati nelle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, tra i quali: la notevole gravità del reato, per le modalità della condotta e per la considerevole somma di danaro sottratta (1480 euro); la capacità a delinquere; i precedenti penali di forte allarme sociale.

E costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gys OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva, è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni della conferma della misura della pena decisa dal Tribunale, valorizzando molteplici elementi tra quelli previsti quali indicatori dall'art. 133 cod. pen., richiamati nelle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, tra i quali: la notevole gravità del reato, per le modalità della condotta e per la considerevole somma di danaro sottratta (1480 euro); la capacità a delinquere; i precedenti penali di forte allarme sociale. E costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 09511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris