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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28993/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale bresciano, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena e confermando la responsabilità per il delitto di bancarotta semplice; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che offre una motivazione solida e non manifestamente illogica quanto alla colpa grave che ha connotato l'azione dell'imputato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte di appello offre una motivazione congrua e corretta in ordine alla sussistenza della colpa grave (fol. 5) con la quale non si confronta il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale bresciano, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena e confermando la responsabilità per il delitto di bancarotta semplice; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che offre una motivazione solida e non manifestamente illogica quanto alla colpa grave che ha connotato l'azione dell'imputato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte di appello offre una motivazione congrua e corretta in ordine alla sussistenza della colpa grave (fol. 5) con la quale non si confronta il ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris