CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2020
Cassazione n. 36563/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27388-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso R.G. 27388/2014 dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente — riunito al ricorso n. 7144-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente — avverso le sentenze n. 1430/09/2014 e 1684/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositate 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 16.9.201f; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] di Prato, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, emesso in relazione al valore di stima degli immobili conferiti dal contribuente con atto del 22.11.2007 per aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] R.G. 27388/2014 S.r.L. con accollo di mutui ipotecari contratti dalla parte, avendo l'Ufficio ritenuto che, in applicazione dell'art. 50 DPR n. 131/1986, la deducibilità delle passività del valore dei beni per la determinazione della base imponibile presupponesse la loro inerenza ai beni conferiti, mentre era emerso che tutta o parte delle somme ricavate dal mutuo, acceso pochi mesi prima del conferimento, non fosse inerente all'oggetto del conferimento; il contribuente resiste con controricorso; con memoria depositata in data 18.11.2020 il difensore del controricorrente ha comunicato l'intervenuto decesso di quest'ultimo, producendo anche relativo certificato anagrafico; l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone successivo ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 7/5/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Prato, in rigetto del ricorso proposto avverso il medesimo avviso di liquidazione di imposta di registro, dianzi indicato, emesso anche nei suoi confronti; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo avviso di liquidazione; 2.1. con il primo mezzo del ricorso iscritto al nr. 27388/2014 l'Ufficio denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, nonché carenza di motivazione in quanto nel dispositivo si accoglie il ricorso del contribuente mentre nella motivazione si accoglie la tesi erariale circa l'inerenza del finanziamento relativo al bene conferito; 2.2. con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione di norme di diritto (art. 50 DPR n. 131/1986) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l'inerenza R.G. 27388/2014 del mutuo, accollato alla società conferitaria, senza che fosse stata fornita alcuna prova circa l'utilizzo delle somme mutuate ai fini della manutenzione o ristrutturazione dell'immobile ceduto con il conferimento; 2.3. con il primo ed il secondo motivo del ricorso nr. 7144/2015 la società ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello «in ordine alla necessaria attivazione del contraddittorio preventivo» e per «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» circa la natura elusiva della condotta del contribuente; 2.4. con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione di norme di diritto (art. 20 DPR n. 131/1986, art. 37 bis DPR n. 600/1973) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la censura relativa alla necessaria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima della notificazione dell'atto impositivo impugnato; 2.5. con il quarto motivo ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia violazione di norme di diritto (art. 50 DPR n. 131/1986) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'inerenza del mutuo, accollato alla società conferitaria, al bene oggetto di conferimento; 3.1. la prima doglianza del ricorso iscritto al nr. R.G. 27388/2014 va disattesa; 3.2. sebbene con talune improprietà lessicali, la sentenza impugnata ha respinto le tesi dell'Ufficio rilevando come fosse stata dimostrata l'inerenza del mutuo in quanto stipulato con l'Istituto di Credito concessionario in relazione alle esigenze proprie degli immobili di proprietà successivamente conferiti alla società e che le somme in questione furono inoltre integralmente messe a disposizione della società conferitaria a copertura dei propri debiti e per iniziative imprenditoriali quali la ristrutturazione dell'immobile in oggetto; 3.3. la seconda censura è invece fondata; 3.4. la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od R.G. 27388/2014 aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. nn. 9209/2019, 475/2018, 9580/2013); 3.5. l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha, infatti, trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE, secondo la quale l'imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; non è quindi consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (cfr. Cass. n. 23234/2015); 3.6. con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso di specie, pur se gravanti sull'immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società; 3.7. da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, infatti, il mutuo risulta concesso dal Monte dei Paschi di Siena al fine di consentire alla parte di sopperire con le somme derivanti dal prestito «integralmente ed esclusivamente ad esigenze finanziarie aziendali», il che esclude che tale passività fosse inerenti al bene trasferito, essendo stato costituito il mutuo per sopperire alle necessità finanziarie dell'impresa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) a cui era stato dato in R.G. 27388/2014 locazione il complesso immobiliare con destinazione recettiva, circostanza dedotta dallo stesso ricorrente in primo grado; 3.8. neppure assumono rilevanza le finalità di destinazione delle somme mutuate da parte della società conferitaria, in quanto circostanze sopravvenute rispetto alla costituzione della passività contestata; 3.9. i Giudici di merito, nella sentenza impugnata nei confronti della parte conferente, non hanno dunque fatto corretta applicazione della norma censurata, con conseguente rigetto anche delle doglianze formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla medesima questione di fatto e diritto, illustrata nel quarto motivo di ricorso con riguardo alla sentenza emessa nei confronti della parte conferita ria; 4. vanno infine disattesi i primi tre motivi di ricorso proposti dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sull'assorbente rilievo che, riguardo i limiti del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito dell'accertamento tributario, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno affermato il principio secondo cui per gli accertamenti assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, se non nelle ipotesi (diverse da quella qui ricorrente) in cui sia espressamente sancito, né parte ricorrente ha prospettato in ricorso elementi idonei a mutare gli orientamenti giurisprudenziali dinanzi espressi; 4.1. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, decidendosi nel merito, in accoglimento del secondo motivo di ricorso iscritto al nr. RG 27388/2014, respinto il primo, va dunque cassata la sentenza impugnata, con rigetto del ricorso originario del contribuente; 4.2. va invece integralmente respinto il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; 5. quanto alle spese del presente giudizio, la natura strettamente interpretativa delle questioni sollevate ed il consolidarsi della R.G. 27388/2014 giurisprudenza di legittimità nel corso del giudizio consentono di disporne la compensazione tra le parti P.Q.M. La Corte riunisce il procedimento nr. RG. 7144/2015 al procedimento nr. RG 27388/2014; accoglie il secondo motivo di ricorso iscritto al nr. RG 27388/2014, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; rigetta il ricorso iscritto al nr. RG 7144/2015; compensa le spese dell'intero procedimento. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutas