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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 20247/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27759/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2737/2019depositata il 20/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA]), l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere stipulato con la prima un contratto di mutuo con il quale gli era stata erogata la somma di € 12621,77, rimborsabile tramite la cessione del quinto della pensione, cui accedeva una polizza assicurativa a copertura del rischio morte del mutuatario; chiedeva di dichiarare la usurarietà degli interessi pattuiti, di condannare le convenute alle restituzioni e, in via subordinata, di accertare la loro responsabilità extracontrattuale e condannarle al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Il Tribunale, istruita la causa mediante una consulenza tecnica contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e nel merito ha rigettato le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il gravame del Minotti è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2019, la quale - per quanto ancora interessa - non ha condiviso la tesi attorea che deduceva l’usurarietà del tasso comparando il TAEG pattuito (14,79%) e il tasso soglia poiché questo “al momento [17 aprile 2009] della conclusione del contratto (13,45%) era computato al netto delle spese di assicurazione, [sicché sarebbe] evidente come lo stesso non possa, ai fini della verifica dell’usura, essere confrontato con il TAEG pattuito (14,79%) che invece comprendeva tali costi.

Diversamente opinando si metterebbero a confronto due grandezze disomogenee in quanto basate su metodi di calcolo differenti”.

Sempre ad avviso della Corte, le spese di assicurazione non rientravano nel calcolo dei tassi medi e del tasso soglia del secondo semestre 2009 nelle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo medio, ai sensi della legge sull’usura (v. circolare in G.U. 29 marzo 2006), essendovi ricomprese solo nelle istruzioni applicate a partire dal primo trimestre 2010.

Di conseguenza, il TEG soglia (tasso effettivo globale) nel periodo (13,45%) doveva essere confrontato con il TEG pattuito dalle parti (non comprendente le spese di assicurazione) che era pari a € 11,97%.

La Corte ha inoltre ritenuto insussistente la cd. usura soggettiva, non essendo provato che la Banca fosse a conoscenza delle sue difficili condizioni economiche, né potendosi l’approfittamento desumersi dalla mera applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi medi del periodo e, di conseguenza, ha escluso ogni responsabilità della banca.

Avverso questa sentenza il Minotti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Inpscon distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 1, c.c. e 2 della legge n. 108 del 1996, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto, ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, di non considerare l’incidenza dei costi della polizza assicurativa sulla vita legati al contratto di finanziamento, in considerazione del fatto (valorizzato dalla Corte) che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi vigenti al momento della stipula non imponevano agli operatori di trasmettere i dati riguardanti i costi delle polizze assicurative.

In particolare, egli imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto insussistente il superamento della soglia usuraria confrontando con il TEGM (aumentato della metà) non il TAEG del finanziamento concesso (14,79%) inclusivo dei costi polizza ma il TEG (11,97%) che non li includeva.

In altri termini, il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto erroneamente vincolanti, ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto, le istruzioni della Banca d’Italia, non considerando che, dato il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 cod. pen., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.

Il motivo è fondato.

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio).

Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.

Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.

Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644, comma 4, cod. pen., dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori).

In conclusione, la soluzione data dalla Corte territoriale, che ha fittiziamente scorporato una voce di costo per il mutuatario al solo scopo di consentire la comparazione tra dati astrattamente assunti come omogenei, non è solo poco ragionevole, ma anche difforme dall’indirizzo –cui si deve dare continuità – secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio).

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27759/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2737/2019depositata il 20/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA]), l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere stipulato con la prima un contratto di mutuo con il quale gli era stata erogata la somma di € 12621,77, rimborsabile tramite la cessione del quinto della pensione, cui accedeva una polizza assicurativa a copertura del rischio morte del mutuatario; chiedeva di dichiarare la usurarietà degli interessi pattuiti, di condannare le convenute alle restituzioni e, in via subordinata, di accertare la loro responsabilità extracontrattuale e condannarle al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Il Tribunale, istruita la causa mediante una consulenza tecnica contabile, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e nel merito ha rigettato le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il gravame del Minotti è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2019, la quale - per quanto ancora interessa - non ha condiviso la tesi attorea che deduceva l’usurarietà del tasso comparando il TAEG pattuito (14,79%) e il tasso soglia poiché questo “al momento [17 aprile 2009] della conclusione del contratto (13,45%) era computato al netto delle spese di assicurazione, [sicché sarebbe] evidente come lo stesso non possa, ai fini della verifica dell’usura, essere confrontato con il TAEG pattuito (14,79%) che invece comprendeva tali costi. Diversamente opinando si metterebbero a confronto due grandezze disomogenee in quanto basate su metodi di calcolo differenti”. Sempre ad avviso della Corte, le spese di assicurazione non rientravano nel calcolo dei tassi medi e del tasso soglia del secondo semestre 2009 nelle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo medio, ai sensi della legge sull’usura (v. circolare in G.U. 29 marzo 2006), essendovi ricomprese solo nelle istruzioni applicate a partire dal primo trimestre 2010. Di conseguenza, il TEG soglia (tasso effettivo globale) nel periodo (13,45%) doveva essere confrontato con il TEG pattuito dalle parti (non comprendente le spese di assicurazione) che era pari a € 11,97%. La Corte ha inoltre ritenuto insussistente la cd. usura soggettiva, non essendo provato che la Banca fosse a conoscenza delle sue difficili condizioni economiche, né potendosi l’approfittamento desumersi dalla mera applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi medi del periodo e, di conseguenza, ha escluso ogni responsabilità della banca. Avverso questa sentenza il Minotti ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Inpscon distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 1, c.c. e 2 della legge n. 108 del 1996, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto, ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, di non considerare l’incidenza dei costi della polizza assicurativa sulla vita legati al contratto di finanziamento, in considerazione del fatto (valorizzato dalla Corte) che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi vigenti al momento della stipula non imponevano agli operatori di trasmettere i dati riguardanti i costi delle polizze assicurative. In particolare, egli imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto insussistente il superamento della soglia usuraria confrontando con il TEGM (aumentato della metà) non il TAEG del finanziamento concesso (14,79%) inclusivo dei costi polizza ma il TEG (11,97%) che non li includeva. In altri termini, il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto erroneamente vincolanti, ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto, le istruzioni della Banca d’Italia, non considerando che, dato il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 cod. pen., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito. Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi. Questa Corte a Sezioni Unite (n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644, comma 4, cod. pen., dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori). In conclusione, la soluzione data dalla Corte territoriale, che ha fittiziamente scorporato una voce di costo per il mutuatario al solo scopo di consentire la comparazione tra dati astrattamente assunti come omogenei, non è solo poco ragionevole, ma anche difforme dall’indirizzo –cui si deve dare continuità – secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio). In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa l
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