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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 18233/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16262/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente – contro AGENZIA delleENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 5017/2021 depositata il23/03/2021.

Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] affermò di avere preso acquisizione spontanea di un estratto di ruolo, concernente somme dovute in favore di [OSCURATO:PERSONA] e propose opposizione esattoriale dinanzi al Giudice di pace di Roma.

L’opposizione era dichiarata inammissibile dal Giudice di pace.

L’appello proposto dalla Waly dinanzi al Tribunale di Roma, nella contumacia dell’Agenzia delle E ntrate R iscossione e con la costituzione in giudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto con atto di citazione, nella vigenza viceversa del rito del lavoro per le cause di opposizione a sanzione amministrativa, alla stregua del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5017 del 23/03/2021 propone ricorso per cassazione, con un unico, complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione rimangono intimati.

Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato due memorie, corredate da giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Delle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA] soltanto la prima è ammissibile, posto che il codice di rito autorizza la parte al deposito di una sola memoria, cosicché il relativo potere deve intendersi consumato con l’originario deposito.

L’unico motivo di ricorso è per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 327, 426, 615, 617 cod. proc. civ. e 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

Il motivo è inammissibileper plurime e concorrenti ragioni.

Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla prima parte del compendio censorio il motivo è inammissibilein quanto la questione della data di deposito del ricorso, che secondo il Tribunale sarebbe 9/4/2021 doveva essere fattavalere mediante il rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

Nella parte restante il motivo è coperto dall’inammissibilità di cui a Sez.

U n. 26283 del 2022.

Con riferimento alla seconda parte della prospettazione censoria deve, invero, richiamarsi la più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, poiché con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’az ione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. Valle pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.

Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta.

Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).

Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] può dirsi sussistente alcun contrario giudicato interno (visto il tenore delle pronunce di merito), o rilevante alcun altro opinamento di sezioni semplici di questa Corte, per la forza cogente del precedente a Sezioni Unite, né alcuna questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite in quanto sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati.

L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16262/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente – contro AGENZIA delleENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 5017/2021 depositata il23/03/2021. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] affermò di avere preso acquisizione spontanea di un estratto di ruolo, concernente somme dovute in favore di [OSCURATO:PERSONA] e propose opposizione esattoriale dinanzi al Giudice di pace di Roma. L’opposizione era dichiarata inammissibile dal Giudice di pace. L’appello proposto dalla Waly dinanzi al Tribunale di Roma, nella contumacia dell’Agenzia delle E ntrate R iscossione e con la costituzione in giudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto con atto di citazione, nella vigenza viceversa del rito del lavoro per le cause di opposizione a sanzione amministrativa, alla stregua del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5017 del 23/03/2021 propone ricorso per cassazione, con un unico, complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione rimangono intimati. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato due memorie, corredate da giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Delle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA] soltanto la prima è ammissibile, posto che il codice di rito autorizza la parte al deposito di una sola memoria, cosicché il relativo potere deve intendersi consumato con l’originario deposito. L’unico motivo di ricorso è per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 327, 426, 615, 617 cod. proc. civ. e 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011. Il motivo è inammissibileper plurime e concorrenti ragioni. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla prima parte del compendio censorio il motivo è inammissibilein quanto la questione della data di deposito del ricorso, che secondo il Tribunale sarebbe 9/4/2021 doveva essere fattavalere mediante il rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Nella parte restante il motivo è coperto dall’inammissibilità di cui a Sez. U n. 26283 del 2022. Con riferimento alla seconda parte della prospettazione censoria deve, invero, richiamarsi la più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, poiché con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’az ione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. Valle pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). Ad. 04/05/2023 R.g. n. 16262 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] può dirsi sussistente alcun contrario giudicato interno (visto il tenore delle pronunce di merito), o rilevante alcun altro opinamento di sezioni semplici di questa Corte, per la forza cogente del precedente a Sezioni Unite, né alcuna questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite in quanto sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati. L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello st
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