CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia –sezione distaccata di Lecce n. 169/2019 depositata il 23/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con avviso di accertamento n. TVM030303776/2010, l’Agenzia delle Entraterecuperava a tassazione IVA per 246.000 euro, oltre sanzioni e interessi,contestando alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. l’omessa fatturazione di ricavirelativi ad una permuta intervenuta con la [OSCURATO:SOCIETA]., che si eracontrattualmente impegnata a svolgere lavori di ristrutturazione di unaMasseria in cambio di una riduzione di 1.230.000 euro del canone di affittodell’immobile. L’interpretazione dell’accordo de quibus come permutatrovava fondamento nell’art. 6.3 dell’accordo, laddove si afferma che “ilcorrispettivo dell’affitto di azienda alberghiera viene dalle parti convenutoed accettato per tutta la durata dell’affitto in € 3.300.000,00 oltre IVA, chele parti hanno concordemente ridotto ad € 2.000.000,00 oltre IVA, ondetenere anche conto dei maggiori oneri sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] nelcompletamento e nell’allestimento della struttura”.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della societàcontribuente, che riteneva illegittimo l’accertamento perché basato su unainterpretazione erronea dell’accordo, non avendo le parti inteso convenireuno scambio reciproco di servizi, ma, piuttosto, acquisire, attraversoreciproche concessioni, la certezza dei rapporti giuridici già formalizzati,impegnandosi a non avanzare ulteriori pretese, evitando così l’insorgere dinuove controversie.[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello dell’Agenzia delleEntrate ritenendo che la qualificazione del contratto come permuta,proposta dall’amministrazione finanziaria, fosse smentita da vari elementi:a) la riduzione del corrispettivo dell’affitto a € 2.000.000,00 oltre IVA nonappare legata all’”esecuzione di ulteriori prestazioni” rispetto a quellaoriginariamente previste nel contratto di appalto per la realizzazione dellastruttura alberghiera, sia perché non risulta provato sia perché ladocumentazione in atti (in particolare, il contratto di affitto del 2.12.2005 eil verbale di collaudo dei lavori) sembra smentirlo; b) anche nel precedenteaccordo del 13.07.2004 le parti avevano convenuto, all’art. 3, lo stessoNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026corrispettivo di € 2.000.000,00 oltre IVA; c) agli artt. 8 e 11 dell’accordoviene esplicitata “la natura transattiva di ogni pregresso diritto e pretesa, econciliativa del promosso giudizio arbitrale, sicché esse non hanno più nullaa pretendere l’una dall’altra …”.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c.1.1. Sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata siameramente apparente, in quanto fondata su mere affermazioni, nonsupportate da alcuna argomentazione logico-giuridica, soprattutto alla lucedelle puntuali critiche formulate dall’Ufficio nell’atto di appello.2. Ritiene la controricorrente che il motivo sia inammissibile, oltre cheinfondato, perché si risolve in una denuncia di insufficienza dellamotivazione.3. Il motivo è infondato.3.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è soloapparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta, inoltre, che la riformulazioneNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).3.2. Nel caso di specie, il giudice d’appello afferma che “- la riduzione delcorrispettivo dell’affitto a € 2.000.000,00 oltre IVA non appare legatoall’”esecuzione di ulteriori prestazioni” rispetto a quelle originariamentepreviste nel contratto di appalto per la realizzazione della strutturaalberghiera, come afferma l’ufficio appellante, sia perché tale assunto nonrisulta provato sia perché la documentazione in atti (in particolare ilcontratto di affitto del 2/12/2008 ed il verbale di collaudo dei lavori, All. 6al ricorso originario) sembra smentirlo; - piuttosto, la Commissione ritieneche la disposizione 6.3 sopra richiamata sia legata all’esigenza delle parti diacquisire certezza nei rapporti giuridici, al fine di escludere qualsiasiulteriore pretese; - tale interpretazione torva conferma nei successivi artt.8 e 11 del medesimo accordo del 6/6/2005, laddove viene esplicitata “lanatura transattiva di ogni pregresso diritto e pretesa, e conciliativa delpromosso giudizio arbitrale, sicché esse non hanno più nulla da pretenderel’una dall’altra…””.Numero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026La motivazione nel suo complesso rispetta il minimo costituzionale, inquanto espone, in modo sintetico ma completo, le ragioni del convincimentodei giudici, consentendo a chi legge di comprenderne l’iter logico-giuridicoe di contestare le soluzioni adottate.3.3. Del resto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando lamotivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata,implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi (Cass., Sez. 5, n. 2153 del 30/01/2020, Rv. 656681-01).4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 85 del d.P.R.n. 917 del 1986 e dell’art. 2423-ter c.c.4.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello avrebbero violato lenorme indicate sopra che vietano le compensazioni di partite ritenendoerroneamente che la società contribuente non dovesse contabilizzare i ricaviper i canoni di affitto di azienda.5. Sostiene, invece, la parte controricorrente che il motivo sarebbeinammissibile perché denuncia la violazione di norme che sono estraneeall’oggetto del contenzioso.6. Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 deld.P.R. n. 633 del 1972.6.1. Ritiene la ricorrente che i giudici regionali siano incorsi nelle violazionicensurate avendo omesso di considerare che la normativa tributariaprevede un concetto di permuta più ampio di quello civilistico, di talchél’eventuale transazione conclusa dalle parti si sostanziava, nella parterelativa alla formale riduzione del corrispettivo dell’affitto, in uno scambioNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026di prestazioni di servizi rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 11 deld.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, si osserva che la finalità del negoziotransattivo di comporre, attraverso reciproche concessioni, una lite giàincominciata o di prevenire una lite che può sorgere, non impedisce didistinguere, ai fini fiscali, nel contenuto complessivo della transazione,l’esistenza di singole operazioni contrattuali da valutarsi separatamente esottoposte autonomamente a tutti gli obblighi di imposta. In definitiva, aisensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, le operazioni permutative aglieffetti dell’IVA sono operazioni autonome, per cui ogni cessione oprestazione è soggetta alla propria disciplina.7. Ad avviso della controricorrente il motivo sarebbe sia inammissibile,perché finalizzato a suscitare una rivalutazione delle prove in ordine allaqualificazione giuridica del contratto intercorso fra le parti, sia infondato,perché la metodologia interpretativa utilizzata dalla Commissione TributariaRegionale sarebbe in linea con i canonici ermeneutici previsti dalle normecivilistiche in tema di interpretazione dei contratti.8. Entrambi i motivi possono essere esaminati unitariamente e sono fondati.8.1. Preliminarmente, va rilevato che i motivi sono ammissibili. [OSCURATO:PERSONA] è chiesto di sostituirsi ai giudici di secondo grado nella valutazione delleprove, come affermato dal controricorrente, quanto, piuttosto, di verificarequali norme debbano trovare applicazione nel caso di specie e quale sia laloro corretta applicazione, con particolare riferimento all’imponibilità fiscaledelle operazioni in cui si sostanziano la compensazione tra beni e servizi.8.2. Ciò detto, occorre premettere che questa Corte, con la sentenza n.1605/2023, ha deciso un ricorso speculare proposto dall’Agenzia delleentrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., adottando una soluzionecondivisa da questo Collegio.9. La ricostruzione operata dalla ricorrente, sostanzialmente basata suglielementi presuntivi sui quali si era basata la ripresa, si fonda sulla rilevanzadel contratto di appalto originariamente stipulato dalla società contribuenteNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026e la [OSCURATO:SOCIETA].; invero, è alla luce della sussistenza di tale rapporto diappalto, dunque del diritto della società contribuente a ricevere uncorrispettivo per l’affitto dell’immobile, che parte ricorrente opera laconseguente ricostruzione dei rapporti negoziali posti in essere tra le parti,facendone derivare che la riduzione dell’importo dovuto a titolo di canonedi locazione fosse stata operata al fine di occultare il ricavo conseguito perl’esecuzione del contratto di appalto; il giudice del gravame, pur partendodalla considerazione che alla base dei rapporti negoziali tra le parti vi erastato un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori nel complessoalberghiero di proprietà della contribuente, ha tuttavia dato rilievo allacircostanza che, a seguito delle insorte controversie giudiziali, le partiavevano ritenuto di rivedere i precedenti accordi, stipulando un contratto ditransazione, sicché, nel quadro nel nuovo accordo risulta stabilito che ilcanone di locazione, originariamente fissato in euro 3.300.000,00, venivaridotto a euro 2.000.000.00 in considerazione dei maggiori oneri sostenutidalla [OSCURATO:SOCIETA].; quel che emerge dalla stessa sentenza censurata è ilfatto che la regolamentazione del canone di locazione da corrispondere, inparticolare la riduzione dell’importo dovuto, aveva pur sempre, a monte,l’esecuzione di lavori in appalto da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; noncorrettamente, quindi, il giudice del gravame ha ritenuto che fosse legittimala compensazione operata dalle parti a seguito della stipula del contratto ditransazione tra quanto la società avrebbe dovuto ricevere a titolo di canonedi locazione e quanto dalla stessa dovuto in adempimento degli obblighiderivanti dal contratto di appalto; l’art. 2423-ter, comma sesto, c.c.stabilisce espressamente il divieto di compensazione contabile di partite, inparticolare il principio che non possono essere annullati valori patrimonialicancellati componenti positivi e negativi di reddito, anche nell'invarianza delrisultato complessivo, e ciò per non disattendere il principio di chiarezza edi correttezza nella rappresentazione dei fatti e delle operazioni dellaNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026società; pertanto, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, la societàavrebbe dovuto contabilizzare i ricavi ricevuti, senza che la compensazioneoperata dalle parti con l’atto di transazione potesse avere l’effetto diannullare i ricavi derivanti dall’affitto dell’immobile; sul punto, questa Corte(Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28723) ha precisato che, ai finidell'imposta sul valore aggiunto, la permuta non deve essere consideratacome un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti,autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativadisciplina IVA, sia in merito alla sussistenza dei presupposti diassoggettamento al tributo, sia in merito alla determinazione della baseimponibile ed all'aliquota applicabile. In particolare, nel caso di permute diservizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei duecontraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell'immobilelocato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in talemomento che l'operazione si considera effettuata e sorge l'obbligo diemissione della fattura; pertanto, la circostanza che le parti avevanoritenuto di dovere procedere ad un accordo transattivo, rivedendo i terminidegli accordi, non avrebbe potuto comportare la non assoggettabilità ad IVAdi quanto ricevuto dalla società contribuente in forza della stipula delcontratto di affitto, non assumendo rilievo l’operazione di compensazione diquanto ad essa avrebbe dovuto essere corrisposto con quanto la medesimasarebbe stata tenuta a versare in forza del contratto di appalto; pertanto,non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto illegittima la pretesadell’amministrazione finanziaria, in quanto, come detto, la stessa trovafondamento nella indebita compensazione di partite e nel conseguenteobbligo, gravante sulla società, di contabilizzare i ricavi per un importo pariall’ammontare della concordata riduzione dei canoni di affitto.10. Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre vanno accolti irestanti motivi con conseguente cassazione della sentenza impugnata erinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondoNumero registro generale 10649/2020Numero sezionale 4449/2026Numero di raccolta generale 18653/2026Data pubblicazione 09/06/2026grado della Puglia, in diversa composizione, la quale dovrà provvedereanche in merito alle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassala sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, per un nuovo esame, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]