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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 08695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1);

2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità circa il finanziamento effettuato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta sussistenza della fattispecie delittuosa della bancarotta patrimoniale anziché di quella semplice - sono inammissibili, in quanto reiterativi di censure già avanzate, volte a prefigurare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie.

I motivi sono anche manifestamente infondati in quanto deducono un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato: la Corte ha evidenziato come i finanziamenti contestati come distrattivi hanno comportato un notevole esborso da parte della società poi fallita, per scopi estranei al proprio oggetto sociale.

Si configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così come contestata, quando, come nel caso in oggetto, le operazioni economiche hanno comportato un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 7 del provvedimento impugnato); la sentenza Sez. 5, n. 34292 del 2/10/2020, Olivieri, Rv. 279973 spiega bene le dinamiche possibili, ancorchè in una fattispecie concreta differente di bancarotta fraudolenta patrimoniale;

3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1,

I. fall.) - è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da adeguata motivazione: la Corte territoriale ha precisato che la suddetta richiesta non trova alcuna ragione di accoglimento attesa l'obiettiva gravità dei fatti;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore r IDEpOSITAT.

A I Pre dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1); 2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità circa il finanziamento effettuato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta sussistenza della fattispecie delittuosa della bancarotta patrimoniale anziché di quella semplice - sono inammissibili, in quanto reiterativi di censure già avanzate, volte a prefigurare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie. I motivi sono anche manifestamente infondati in quanto deducono un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato: la Corte ha evidenziato come i finanziamenti contestati come distrattivi hanno comportato un notevole esborso da parte della società poi fallita, per scopi estranei al proprio oggetto sociale. Si configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così come contestata, quando, come nel caso in oggetto, le operazioni economiche hanno comportato un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 7 del provvedimento impugnato); la sentenza Sez. 5, n. 34292 del 2/10/2020, Olivieri, Rv. 279973 spiega bene le dinamiche possibili, ancorchè in una fattispecie concreta differente di bancarotta fraudolenta patrimoniale; 3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, I. fall.) - è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da adeguata motivazione: la Corte territoriale ha precisato che la suddetta richiesta non trova alcuna ragione di accoglimento attesa l'obiettiva gravità dei fatti; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore r IDEpOSITAT. A I Pre dente
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