CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 29173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ft-rr oLu ratu e--Generag conclude per l'inammissibilita' del ricorso In difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] è' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA il quale insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2024 e depositata il 7 febbraio 2024, rigettava l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. 2. Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti sul prevenuto in ordine all'ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 , d.P.R. n. 309/1990 descritti ai capi 1 e 2 dell'incolpazione provvisoria, rilevando altresì l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. L'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen. I giudici del riesame non avevano fornito risposta alcuna in ordine alla dedotta mancanza, in atti, dei decreti autorizzativi di intercettazione inerenti alla utenza telefonica del ricorrente predetto nonché del coindagato [OSCURATO:PERSONA], ma avevano basato le argomentazioni relative ai gravi indizi e alle esigenze cautelari proprio sulle risultanze delle captazioni suddette. La mancanza dell'autorizzazione del giudice, tuttavia, avrebbe reso le intercettazioni del tutto inutilizzabili. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza riguardo al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] era entrato in contatto con lo Spampinato in poche occasioni riguardanti la vendita di marijuana. Il contenuto delle conversazioni, in uno con la modestia del quantitativo rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente, non consentiva di valutare la condotta dal Famà come funzionale a rifornire la piazza di spaccio. Non vi era alcun elemento tale da poter suffragare l'affermazione, contenuta nella ordinanza impugnata, secondo cui il Famà sarebbe stato il custode e fornitore dello stupefacente per la piazza di spaccio. A conferma di ciò, infatti, il Famà, in epoca successiva all'arresto, non aveva avuto contatto alcuno con i ritenuti consociati. L'ordinanza impugnaia-- aveva addotto una motivazione del tutto apparente circa la condotta di partecipazione, limitandosi a richiamare quanto argomentato dal GIP. 4.3. Con il terzo motivo, in relazione alle esigenze cautelari, il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. In particolare, in ordine alla attualità del rischio di recidiva, il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente, tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal febbraio 2022 all'agosto 2022, non aveva avuto contatti con i supposti componenti della associazione e non era incorso in alcuna violazione delle prescrizioni impostegli. Né era coerente il generico richiamo ai precedenti penali, posto che l'unico precedente non era specifico ( art. 512 bis cod. pen) e, quanto a reati in materia di stupefacenti, il ricorrente presentava un'unica pendenza. Emergeva, dunque, il dato della totale interruzione dell'attività criminosa, inconciliabile con la ritenuta attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Quanto al primo motivo, non risulta formulata, da parte del ricorrente, alcuna rituale richiesta dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Va quindi ribadito il consolidato principio per cui la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586 01; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 01; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01). 3. Venendo all'esame del secondo motivo, deve ribadirsi che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelarí, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). 3. Quanto alle censure avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è pacifico che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Va poi ricordato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 3.1. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerente e logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento al reato associativo. 4. Il Tribunale del Riesame descrive compiutamente, alle pag. 2 e 3, l'associazione dedita allo spaccio di droga nel quartiere catanese di Librino, storicamente controllato dai clan Santapola - Ercolano. L'associazione operava attraverso i fratelli [OSCURATO:PERSONA], Santi e Federico, e di [OSCURATO:PERSONA], e relativa attività, consistente in un imponente volume di cessioni, era stata documentata dalle videoriprese delle telecamere istallate dagli inquirenti nei luoghi di spaccio del quartiere, site nel complesso condominiale dove abitavano i predetti [OSCURATO:PERSONA] e Spampinato. Il ricorrente, con il motivo di ricorso, non contesta l'esistenza della associazione, ma il proprio ruolo di partecipazione al sodalizio, lamentando la sottovalutazione, da parte dei giudici di merito, della sporadicità dei contatti con lo Spampinato, finalizzati solo ad una singola partita di marijuana, e della insussistenza della totale inconsapevolezza di un ruolo associativo. Sul punto, il provvedimento impugnato fornisce congrua ed esaustiva motivazione, richiamando le risultanze dei servizi di osservazione della PG, che avevano documentato le ripetute consegne di droga eseguite dal ricorrente agli associati Patanè e Platania, nonché al pusher che operava per Spampinato, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, elemento coerentemente valorizzato dal Tribunale è la circostanza che, al momento dell'arresto del ricorrente (trovato in possesso di 81 dosi di marijuana rinvenuti presso la sua autovettura, nonché di 230 grammi della medesima sostanza e materiale da confezionamento presso la sua abitazione) erano presenti il suddetto Rapicavoli, e gli associati fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché lo Spampinato, i quali si erano dati alla fuga. Va dunque ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 deve individuarsi nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16 ottobre 2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; Sez. 4, n. 36341 del 15 maggio 2014, Savasta ed altri, Rv. 260268). Orbene, l'ordinanza impugnata dà ampio conto della duratura disponibilità del Famà e della assoluta consapevolezza di operare per l'organizzazione che gestiva la piazza di spaccio, riportando tutti i contatti intercorsi nel mese di dicembre 2021, fino all'arresto in flagranza, avvenuto nel febbraio 2022, che evidenziano il ruolo del ricorrente nella custodia e nel trasporto di stupefacente destinato alla piazza di spaccio. 4. Passando alle esigenze cautelari, la motivazione del giudice del riesame resiste alle prospettate censure. Va in proposito ricordato che, per reati specificatamente indicati (tra i quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente l'art. 275 comma 3 c.p.p., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta della materia. In altri termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ciò chiarito, il Tribunale del riesame ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, in particolare la dedizione alla attività delittuosa anche dopo gli arresti operati nella piazza di spaccio, la conoscenza delle modalità di azione del sodalizio criminoso, l'esercizio dell'attività di spaccio a disposizione del contesto di criminalità radicata sul territorio nonostante l'attività lavorativa asseritamente svolta presso un panificio. La gravità del reato contestato è dunque accompagnata da modalità e circostanze oggettive allarmanti, di per sé indicative di un concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, a nulla rilevando né la invocata interruzione dei contatti a seguito dell'arresto ( dovuta all'intervento degli inquirenti e non certo a spontanea iniziativa del ricorrente) né l'incensuratezza del prevenuto, del tutto inidonea a superare la presunzione cui si è fatto riferimento. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli