Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0656_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 febbraio 2021 – Symrise / ECHA
(Causa T‑656/20 R)
«Procedimento sommario – REACH – Sostanza omosalato – Controllo della conformità delle registrazioni – Obbligo di fornire talune informazioni che richiedono una sperimentazione sugli animali – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 13, 14, 24)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 e 279 del TFUE)
(v. punti 17, 18, 25-29)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 21)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 31)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise sulla situazione economica e finanziaria della società ricorrente – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria – Insussistenza – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 33-37)
[OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a sospendere l’esecuzione della decisione A-009-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa al fascicolo di registrazione della ricorrente per l’omosalato e, dall’altro, a disporre una proroga del termine per la presentazione dei risultati dei test per la durata della sospensione.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.